TAR Perugia, sez. I, sentenza 2014-07-23, n. 201400408
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00408/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00374/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2014, proposto da:
G T, rappresentato e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto presso l’avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;
contro
Comune di Terni;
nei confronti di
- V O, F F;
- U.T.G. - Prefettura di Terni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentata e difesa
ope legis
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
- A P, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Bececco, con domicilio eletto presso l’avv. Donato Antonucci in Perugia, via XIV Settembre, 69;
per l'annullamento
del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale, depositato presso il Comune di Terni in data 10 giugno 2014, con cui, a seguito del turno di ballottaggio, sono stati proclamati gli eletti nell’ambito delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Terni, limitatamente alla parte in cui risulta lesivo della posizione giuridica dell’odierno ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi incluso il prospetto dei voti di preferenza, il verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale della Sezione n. 13 limitatamente alla parte in cui risulta lesivo, le tabelle di scrutinio relative alla Sezione n. 13;con conseguente rinnovo dello scrutinio delle schede elettorali votate nella Sezione n. 13 durante il primo turno delle elezioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Terni e di A P;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 23 luglio 2014 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente premette di essersi candidato alle elezioni del 25 maggio 2014 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Terni per la lista n. 15 (Partito Democratico) e di essere risultato, nell’ambito della lista, all’esito degli scrutini successivi al primo turno, collocato nella sedicesima posizione, con 307 voti, tra i candidati alla carica di consigliere, come emerge dal prospetto dei voti di preferenza.
Espone di avere rilevato, dall’esame dei due verbali delle operazioni dell’Ufficio elettorale della Sezione n. 13, una differente attribuzione dei voti;in particolare, nel verbale depositato presso l’Ufficio Elettorale Centrale istituito presso il Tribunale, venivano attribuite 13 preferenze al candidato A P e 0 al candidato V O, mentre nell’altro, depositato presso il Comune di Terni, la situazione era esattamente inversa, atteso che ad O erano riconosciute 13 preferenze, e nessun voto a P.
Il prospetto dei voti di preferenza relativo alla lista n. 15 è stato infine redatto sulla base del verbale depositato presso l’Ufficio centrale, mentre non è stato tenuto in alcuna considerazione il verbale depositato presso il Comune ai fini del calcolo delle preferenze ottenute dai candidati alla carica di consigliere della lista n. 15 (seguendo tali risultanze, il ricorrente sarebbe risultato quindicesimo e la candidata P sedicesima con 303 voti).
Aggiunge come all’esito del secondo turno delle elezioni, il verbale di proclamazione degli eletti del 10 giugno 2014 ha visto assegnati alla lista n. 15 quattordici seggi del Consiglio comunale di Terni, e dunque il sig. T, in quanto sedicesimo graduato, è risultato secondo dei non eletti, dietro la sig.ra P (mentre, ove la situazione delle preferenze accordate ai candidati della lista n. 15 risultasse quella attestata dal verbale depositato presso il Comune, sarebbe primo dei non eletti).
Deduce a sostegno del ricorso esperito avverso il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale depositato in data 10 giugno 2014 ed il verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale della Sezione n. 13, la violazione degli artt. 68 e 70 del d.P.R. n. 570 del 1960, nonchè l’eccesso di potere per contraddittorietà ed erroneità dell’istruttoria, nell’assunto che entrambe le copie del verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di Sezione, l’una trasmessa all’Ufficio centrale e l’altra depositata presso il Comune, devono essere speculari, dovendo pertanto contenere i medesimi risultati elettorali (ivi compresi quelli afferenti alle preferenze ottenute da ciascun candidato di ciascuna lista elettorale). Ciò non è accaduto nel caso di specie, giacchè i due verbali delle operazioni elettorali relativi alla Sezione n. 13, nella parte in cui attribuiscono le preferenze ai candidati alla carica di consigliere comunale della lista n. 15, riportano risultati divergenti, come si è in precedenza evidenziato, in tale modo determinandosi un’oggettiva incertezza in ordine alla graduatoria delle preferenze ricevute dai candidati della lista in questione.
Appare dunque necessario, nell’impossibilità di sapere quale sia il verbale delle operazioni del seggio 13 che attesta l’effettiva e corretta situazione delle preferenze all’interno della lista n. 15, procedere al rinnovo delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali votate nel predetto seggio durante il primo turno delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Terni (con particolare riguardo al ricalcolo delle 13 preferenze accordate ai candidati alla carica di consigliere per la lista n. 15 : sig. O e sig.ra P).
Si sono costituiti in giudizio la Prefettura-U.T.G. di Terni e la controinteressata sig.ra P Alessandra, eccependo, la prima, il proprio difetto di legittimazione passiva, e, la seconda, l’infondatezza nel merito del ricorso.
Le Amministrazioni intimate, statale e comunale, hanno versato in atti il verbale delle operazioni della Sezione n. 13 ed il prospetto dei voti di preferenza, nonché le tabelle di scrutinio relative alla Sezione n. 13 durante il primo turno.
All’udienza del 23 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. - Deve essere anzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Prefettura-U.T.G. di Terni, atteso che nei giudizi relativi ad elezioni comunali aventi ad oggetto l’atto di proclamazione degli eletti l’art. 130 del cod. proc. amm. individua quale parte necessaria solo l’ente al quale l’elezione si riferisce ed a cui vanno imputati i risultati elettorali nonché, quali controinteressati, i candidati della cui Sezione si discute (nei limiti dell’interesse), con la conseguenza che non può ritenersi parte necessaria del contenzioso il Ministero dell’Interno, od i propri organi periferici (in termini Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 2013, n. 4762;18 gennaio 2013, n. 278).
L’eccezione svolta dall’Avvocatura dello Stato deve dunque essere accolta e va disposta l’estromissione della Prefettura-U.T.G. di Terni dal presente giudizio.
2. - Nel merito il ricorso, incentrato su di una difformità tra i due verbali dell’Ufficio elettorale della Sezione 13 relativamente al’attribuzione delle preferenze nella lista n. 15, non appare meritevole di positiva valutazione.
Ed invero nel prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato, contenuto nel verbale dell’Ufficio centrale, con riguardo alla Sezione 13, risulta che la candidata P ha conseguito 13 preferenze, mentre il candidato O nessuna.
Difformemente, nel modello n. 220-AR (contenuto nel verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di Sezione – all. 3B di parte ricorrente, mentre non risulta versato in atti l’all. 3A), con riguardo alla lista n. 15, sono assegnati 13 voti di preferenza al sig. O, e nessun voto alla sig.ra P;tale indicazione è inferibile anche negli “elenchi ufficiosi delle preferenze per candidato suddivise per sezione”.
Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, nel processo elettorale, in caso di contrasto tra il verbale dell’Ufficio centrale e quello delle singole sezioni, deve darsi prevalenza alle attribuzioni contenute in tale ultimo verbale, ove i relativi dati siano corrispondenti a quelli riportati nelle tabelle di scrutinio, che costituiscono un obiettivo elemento di riscontro (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 1 febbraio 2010, n. 401;T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 31 luglio 2012, n. 3664).
Sennonchè nel caso di specie le tabelle di scrutinio, relativamente alla lista n. 15, non vedono attribuito alcun voto al sig. O, mentre tredici voti alla sig.ra P, conformemente dunque alle risultanze del verbale dell’Ufficio centrale, ed anche a quanto dichiaratamente attestato nel verbale del seggio 13 depositato presso l’Ufficio centrale.
Deve ritenersi, anche in tale caso in adesione alla giurisprudenza prevalente (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 28 novembre 2001 n. 5075;Sez. II, 28 aprile 2003, n. 4177;Sez. II, 4 novembre 2002, n. 6826), ed in diretta applicazione del generale principio della strumentalità delle forme vigente in materia elettorale (e non solo), che le erronee indicazioni contenute nel verbale di sezione (ed in particolare, nel caso di specie, secondo quanto allegato dallo stesso ricorrente, in una sola copia dello stesso) costituiscono mere irregolarità, trattandosi di dati evincibili dalle tabelle di scrutinio, senza che dunque venga in alcun modo compromesso l’accertamento della reale volontà espressa dal corpo elettorale, e dunque la sincerità e la libertà del voto.
Ad escludere la necessità di disporre il rinnovo dello scrutinio, e dunque lo spoglio delle schede, milita anche la considerazione che il ricorrente non ha fornito alcuna prova od indizio in ordine all’esistenza di voti attribuibili al sig. O nella sezione elettorale 13.
3. - In conclusione, il ricorso, previa estromissione dal giudizio della Prefettura-U.T.G. di Terni, deve essere respinto, in quanto infondato.
La peculiarità della vicenda, connotata da effettive irregolarità nella verbalizzazione, seppure prive di efficacia invalidante, costituisce un giusto motivo per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.