TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 2023-02-24, n. 202300101
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Pubblicato il 24/02/2023
N. 00101/2023 REG.PROV.CAU.
N. 01185/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CDS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V D, A R e B L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato B L in Venezia, Santa Croce 2122, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
Azienda Zero della Regione Veneto, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato L G, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Civis s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile, Carlo Malinconico e Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sicuritalia Ivri s.p.a., Rangers s.r.l., Istituto di Vigilanza Privata Castellano s.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del verbale del 18 luglio 2022 del RUP di Azienda Zero, trasmesso in pari data alla ricorrente via p.e.c., nella parte in cui in esso, in relazione alla “ procedura aperta telematica per l’affidamento per i servizi di vigilanza attiva e attività correlate e di guardiania a favore degli Enti che operano nel territorio regionale del Veneto”, si è ritenuto che l’omessa comunicazione da parte del RTI Civis ad Azienda Zero della sanzione irrogata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a carico della mandante Sicuritalia S.p.a. e il relativo illecito non siano di gravità tale da determinare l’esclusione del RTI dalla procedura ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e si è ritenuto possibile applicare nella vicenda de qua quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2/2022, secondo cui è consentita “la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte del mandatario o di una delle mandanti, non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l’art. 48 commi 17, 18 e 19-ter del medesimo Codice ”, e si è pertanto prospettato un interpello del RTI “ per verificare la volontà dello stesso di confermare la proposta di riorganizzazione del proprio assetto organizzativo…onde consentire l’esecuzione del servizio ”;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso, anche se non noto alla ricorrente, ivi compreso l’eventuale provvedimento di aggiudicazione della procedura in favore del RTI Civis, laddove effettivamente assunto;
e per l'accertamento
della doverosità dell’esclusione dalla procedura di gara del RTI guidato da Civis S.p.a. e, comunque, dell’impossibilità di consentire al RTI Civis la modifica soggettiva prospettata nel verbale del RUP del 18 luglio 2022;
nonché per la dichiarazione di inefficacia
del contratto che dovesse essere stipulato tra l’Amministrazione e il RTI Civis;
e per la condanna
della resistente Amministrazione al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione della gara alla ditta ricorrente e conseguente stipulazione del contratto o subentro in esso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CDS s.r.l. il 5 gennaio 2023:
- del verbale del 6 dicembre 2022 del RUP di Azienda Zero, trasmesso in pari data alla ricorrente via p.e.c., con cui, in relazione alla “ procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva e attività correlate e di guardiania a favore degli Enti che operano nel territorio regionale del Veneto ”, il RUP, anche a parziale superamento e modifica delle determinazioni assunte nel precedente verbale del 18 luglio 2022 (impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio e assunto in conseguenza delle sentenze del TAR Veneto n. 1244/2020 e del Consiglio di Stato n. 845/2022 di annullamento del provvedimento di aggiudicazione del lotto n.2 della procedura), a seguito della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato 8400/2022, ha rivalutato la posizione del RTI Civis e della mandante Sicuritalia;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso, anche se non noto alla ricorrente, ivi compreso l’atto di avvio del procedimento e l’eventuale provvedimento di aggiudicazione della procedura in favore del RTI Civis, laddove effettivamente assunto;
e per l’accertamento
della doverosità dell’esclusione dalla procedura di gara del RTI guidato da Civis s.p.a., anche una volta accertata l’impossibilità di consentire al RTI Civis una modifica soggettiva che contempli l’estromissione della mandante Sicuritalia dal RTI medesimo;
nonché per la dichiarazione di inefficacia
del contratto che dovesse essere stipulato tra l’Amministrazione e il RTI Civis;
e per la condanna
della resistente Amministrazione al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione della gara alla ditta ricorrente e conseguente stipulazione del contratto o subentro in esso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CDS s.r.l. in data 8 febbraio 2023:
per l'annullamento - previa sospensione cautelare -
- della Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 893 del 30 dicembre 2022 di “ aggiudicazione del LOTTO n. 2 della procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva e attività correlate e di guardiania a favore degli enti che operano nel territorio regionale del Veneto ” con declaratoria di inefficacia della convenzione quadro e dei contratti attuativi;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso, anche se non noto alla ricorrente, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con il primo atto di motivi aggiunti di ricorso e, in particolare, i verbali del RUP di Azienda Zero del 18 luglio 2022 e del 6 dicembre 2022 assunti in conseguenza delle sentenze del TAR Veneto n. 1244/2020 e del Consiglio di Stato n. 845/2022 di annullamento dell’originario provvedimento di aggiudicazione del lotto n.2 della procedura;
e per l'accertamento
della doverosità dell’esclusione dalla procedura di gara del RTI guidato da Civis s.p.a., anche una volta accertata l’impossibilità di consentire al RTI Civis una modifica soggettiva che contempli l’estromissione della mandante Sicuritalia dal RTI medesimo;
nonché per la dichiarazione di inefficacia
della convenzione quadro che dovesse essere stipulata tra l’Amministrazione e il RTI Civi e degli eventuali sottostanti contratti attuativi;
e per la condanna
della resistente Amministrazione al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione della gara alla ditta ricorrente e conseguente stipulazione del contratto o subentro in esso, nonché, comunque, al risarcimento del danno consistente nell’importo del contributo unificato versato per il presente atto, laddove dovuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Zero della Regione Veneto e di Civis s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che le articolate questioni proposte richiedono l’approfondimento proprio della fase di merito;
- che è già stata fissata per la discussione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 aprile 2023;
- che nelle more della decisione di merito, appaiono prevalenti le esigenze di sospendere i provvedimenti impugnati in modo che la loro eventuale esecuzione avvenga solo a seguito della definizione del presente giudizio;
- che in ragione degli sviluppi processuali della controversia sussistono le condizioni per compensare le spese della presente fase di giudizio;