TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-04-29, n. 201905364
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Pubblicato il 29/04/2019
N. 05364/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01176/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2019, proposto da
Sondedile S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in qualità di Capogruppo e mandataria del RTI con. Img S.r.l. e Str92 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. M B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicola Ricciotti n. 9;
contro
A S.p.A, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Georas S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Carrubba, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento assunto dalla Società A S.p.A. con protocollo CDG-0664211-P dell’11 dicembre 2018 con il quale è stata disposta in favore del RTI con Capogruppo la Società Georas S.r.l. l'aggiudicazione dell'appalto “Accordo Quadro con un unico operatore per ciascun lotto di gara, ai sensi degli artt. 54, comma e, e 61 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del citato Decreto, per l'affidamento dell'esecuzione di servizi di monitoraggio geotecnico-geomorfologico in fase ante operam, corso d'opera e post operam, da eseguirsi nell'ambito delle attività di progettazione e di esecuzione lavori”, per il Lotto 6 “ANAS – Adriatica”, codice CIG 7434832973 trasmesso e, quindi, notificato ad essa ricorrente via PEC in data 12 dicembre 2018;
di ogni ulteriore atto presupposto, antecedente, consequenziale e/o ad esso connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A S.p.A e di Georas S.r.l.;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1079/2019 del 14.2.2019;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatrice la dott.ssa L M;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2019, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la società Sondedile S.r.l., nella spiegata qualità, ha impugnato il provvedimento di A S.p.A. in data 11 dicembre 2018 di aggiudicazione, in favore del RTI con Capogruppo la Società Georas S.r.l., dell’appalto relativo a “Accordo Quadro con un unico operatore per ciascun lotto di gara, ai sensi degli artt. 54, comma e, e 61 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto, per l’affidamento dell’esecuzione di servizi di monitoraggio geotecnico-geomorfologico in fase ante operam , corso d’opera e post operam , da eseguirsi nell’ambito delle attività di progettazione e di esecuzione lavori”, per il Lotto 6 “A – Adriatica”.
Ha esposto i fatti come di seguito sintetizzati.
Le Società Sondedile S.r.l., Img S.r.l. e Str92 S.r.l., con dichiarazione di impegno a costituire una associazione temporanea di imprese, partecipavano alla gara di cui sopra soltanto per il Lotto n. 6 “ANAS – Adriatica”;partecipava anche il costituendo RTI tra Georas S.r.l. (Capogruppo e mandataria) e Geolab S.r.l. (mandante).
La gara era da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione alla componente prezzo il massimo di 30 punti e alla componente qualitativa il massimo di 70.
Il Disciplinare di gara, nel determinare i singoli campi di valutazione - dopo avere precisato la distinzione tra punteggi discrezionali (lettera D), quelli per cui il coefficiente era attribuito in ragione della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, punteggi quantitativi (lettera Q), quelli per cui il coefficiente era attribuito mediante applicazione di una formula matematica e punteggi tabellari (lettera T), quelli per cui il punteggio era, invece, fisso e predefinito e la cui attribuzione o non attribuzione era in ragione dell’offerta o della mancata offerta di quanto chiesto - riportava una tabella, in cui, per quanto di interesse, indicava con la sigla B4 il criterio delle capacità tecniche ed imprenditoriali del competitor relativamente alla gestione contemporanea di più contratti attuativi nell’ambito dell’accordo quadro e, quindi, nella gestione di più cantieri insieme (NCAC, Numero Cantieri Aperti Contemporaneamente), con un punteggio tabellare, fisso e predefinito, massimo di 20: 0 punti in caso di un solo cantiere aperto, 2 punti in caso di due cantieri aperti simultaneamente, 10 punti in caso di tre cantieri aperti, 18 punti in caso di quattro cantieri aperti e 20 punti in caso di 5 cantieri aperti contemporaneamente.
Quindi, per provare la capacità imprenditoriale e tecnica di gestione di più cantieri nello stesso momento il competitor avrebbe dovuto dimostrare di avere la disponibilità di mezzi e attrezzature necessarie “mediante elenco dettagliato degli stessi”.
La Commissione di gara, dopo aver ammesso entrambe le compagini concorrenti, valutava le offerte tecniche, attribuendo punti 41,60 al RTI Sondedile e 38,70 al RTI Georas S.r.l.;quindi, nella seduta del 28 novembre 2018, valutava le offerte economiche dalle quali risultava un ribasso del 33,20% offerto da Georas S.r.l., che otteneva pertanto il punteggio di 30, ed un ribasso del 10% offerto dal RTI Sondedile S.r.l., che otteneva il punteggio di 22,22.
Seguiva l’attribuzione del punteggio finale di 68,70 al RTI Georas S.r.l., che risultava aggiudicatario della gara, e di 63,82 al RTI Sondedile S.r.l.
La parte ricorrente sostiene che i punteggi attribuiti alla sua offerta tecnica siano viziati da un errore di valutazione, atteso che la Commissione irragionevolmente avrebbe ritenuto non completa la documentazione prodotta a comprova delle capacità tecniche ed imprenditoriali nella gestione simultanea di più cantieri aperti (NCAC), cui quindi attribuiva punti 0.
Aggiunge che la Commissione, quanto all’altro RTI, pur precisando che la propria valutazione fosse stata “condizionata dalla impossibilità di riscontrare la comprova del possesso di alcune strumentazioni da utilizzarsi per i 5 cantieri offerti”, gli attribuiva comunque “un numero di cantieri eseguibili contemporaneamente pari a 2 (NCAC=2)”, come ricavabile dal verbale del 16 ottobre 2018.
La ricorrente osserva che in un precedente bando di gara indetto da A S.p.A. (codice DG3716) al quale Sondedile S.r.l. aveva partecipato, la Commissione aveva ritenuto adeguata, a provare lo stesso requisito, una documentazione analoga a quella presentata nella gara in esame;sostiene che, essendo il distacco dall’altra concorrente di soli 4,88 punti, qualora le fosse stato attribuito il punteggio corretto al criterio NCAC, sarebbe risultata aggiudicataria.
Quindi ha formulato un unico articolato motivo con cui, riproducendo e dettagliando le argomentazioni innanzi riportate, ha dedotto: violazione e/o erronea applicazione della L. 241/1990, delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, del paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara;difetto e/o carenza assoluta di motivazione;eccesso di potere e travisamento dei fatti;erroneità dei presupposti e contraddittorietà;carenza o insufficiente istruttoria;ingiustizia grave e manifesta.
In sintesi la ricorrente sostiene:
- di aver prodotto tutte le lettere di impegno al noleggio per comprovare la disponibilità di attrezzature per 5 cantieri contemporanei;
- che, sebbene alcune di esse non contengano una descrizione analitica delle attrezzature né del loro numero, qualora la Commissione avesse avuto dubbi sulla disponibilità del RTI Sondedile degli strumenti necessari alla esecuzione dei lavori in 5 cantieri, avrebbe dovuto esercitare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016;
- la Commissione sarebbe incorsa in disparità di trattamento nei suoi confronti, rispetto alla condotta tenuta nei confronti della controinteressata;
- quella stessa documentazione è stata ritenuta valida, completa ed idonea in altra gara pubblica indetta dalla stessa A S.p.A.;
- la Commissione di gara non avrebbe motivato adeguatamente la valutazione di non idoneità della documentazione de qua .
Si sono costituite in giudizio con memorie difensive sia A S.p.A. sia Georas S.r.l. le quali hanno chiesto la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1079 del 14 febbraio 2019 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, e, al contempo, in ragione della copiosità della documentazione contabile depositata in atti, ha disposto di acquisire dall’amministrazione una relazione che chiarisse sulla base di quali elementi la documentazione prodotta in gara dalla controinteressata sia stata ritenuta sufficiente a provare l’apertura contemporanea di 2 cantieri e, parimenti, sulla base di quali elementi la documentazione prodotta in gara dalla ricorrente sia stata ritenuta inidonea a provare la capacità di mantenere aperti contemporaneamente più cantieri.
A ha depositato la documentazione richiesta in data 16 marzo 2019.
In vista della trattazione del merito la ricorrente e la controinteressata hanno depositato memorie conclusive;la ricorrente ha prodotto anche memoria di replica e all’udienza pubblica del 17 aprile 2019, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non può essere accolto.
2.1. Con riferimento allo specifico criterio su cui si appuntano le doglianze di parte ricorrente, il Disciplinare di gara, per il criterio B4 "Numero Cantieri Aperti Contemporaneamente (NCAC)", stabiliva che la Commissione avrebbe valutato "la capacità tecnica ed imprenditoriale del concorrente relativamente alla gestione contemporanea di più contratti attuativi nell'ambito del presente accordo quadro e quindi nella esecuzione contemporanea di più cantieri" (così a pag. 49). Quindi ciascun concorrente avrebbe dovuto indicare, nella Relazione Tecnica di offerta, il numero di cantieri contemporanei (NCAC) e la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessarie, comprovate mediante elenco dettagliato delle stesse, come da schema riportato alle pagine 50 e 51 del Disciplinare.
Era inoltre chiarito che ciascun concorrente avrebbe dovuto supportare tali dichiarazioni con elementi che "dimostrino l'effettiva disponibilità di mezzi e della struttura organizzativa in grado di gestire l'organizzazione contemporanea del numero di cantieri dichiarato " e che "i macchinari indicati (e giustificati nella documentazione presentata in offerta) dovranno essere tali da soddisfare la contemporaneità delle lavorazioni prevista nei NCAC offerti", aggiungendosi che, nel caso in cui la Commissione "valuti il valore NCAC, dichiarato dal concorrente, non adeguato alle informazioni dallo stesso rese in merito ai mezzi e ai macchinari", la stessa "assegnerà il punteggio relativo al numero di cantieri che riterrà adeguato alla documentazione presentata" (così a pag. 51 del Disciplinare).
A pag. 52 dello stesso era poi previsto: "il concorrente è comunque obbligato a mettere a disposizione, nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro, il numero e la tipologia delle attrezzature offerte nell'ambito del presente criterio così come riportato nello schema …".
Dunque il disciplinare richiedeva che il concorrente indicasse il numero sia degli strumenti sia dei macchinari utilizzati nella propria offerta, nonché la piena disponibilità degli stessi, per tutta la durata dell'appalto, al fine di garantire che, in caso di aggiudicazione, il concorrente fosse in grado di tenere aperti contemporaneamente il numero di cantieri offerti.
Infine, anche nei chiarimenti A aveva insistito, con riferimento al criterio B4, sull'importanza di riportare nell'offerta il numero sia degli strumenti che dei macchinari utilizzati nella propria offerta e di dichiararne la piena disponibilità per tutta la durata dell'appalto (punto 16. 3 dei chiarimenti).
2.2. Già in sede cautelare la Sezione aveva rilevato “che: 1) la disponibilità numerica di mezzi e attrezzature per i 5 cantieri aperti contemporaneamente (NCAC) dichiarati nella relazione tecnica non risulta documentata con precisione negli allegati all’offerta della ricorrente ma indicata in modo generico, come peraltro ammesso in ricorso, tanto da rendere, allo stato degli atti, plausibile la decisione di ritenere non dimostrata la contemporanea apertura di più cantieri;2) la rilevata incertezza sui numeri, requisito espressamente richiesto dal disciplinare di gara, come più volte esplicitato con i chiarimenti, non necessitava di motivazione ulteriore, rispetto a quella fornita dalla commissione di gara, che ha chiarito come non sia indicato il numero degli strumenti che potranno essere messi a disposizione del concorrente in relazione ai cantieri offerti;3) la denunciata disparità di trattamento con la controinteressata non trova riscontro negli atti gara, avendo la Commissione, anche in quel caso, rilevato la insufficienza della documentazione fornita a giustificare la possibilità di tenere aperti 5 cantieri contemporaneamente, come dichiarato nella relazione tecnica, bensì solo 2;4) la gara per cui è causa presenta significative differenze con quella precedente cui si riferisce la ricorrente, fermo restando che trattasi, in ogni caso, di gare e commissioni diverse;5) il soccorso istruttorio non è praticabile per l’insufficienza o l’inidoneità dell’offerta tecnica”.
Osserva il Collegio che le su riportate conclusioni hanno trovato conferma nella relazione depositata da A il 6 marzo 2019.
2.3. Nella suddetta relazione A è stato chiarito che, con riguardo al RTI Georas, per il criterio B4 la documentazione è risultata sufficiente a documentare l'apertura contemporanea di 2 cantieri, nonostante ne avesse dichiarati 5.
A riferisce che, dalla verifica effettuata dalla Commissione, risultava, quanto alla strumentazione:
- per DAC-TEST, 3 erano di proprietà del RTI mentre 2 sarebbero stati oggetto di fornitura (nolo);la documentazione fornita a supporto del nolo era completa, ma quella riguardante le 3 attrezzature di proprietà è risultata insufficiente, in quanto la descrizione riportata (rif. Georas_2 – Georas_5 – Georas_6) non consentiva di individuare con chiarezza il tipo di attrezzatura in questione;conseguentemente la documentazione per DAC-TEST è stata ritenuta adeguata all'esecuzione di un NCAC pari a 2;
- per la Piastra per portanza in sito, il RTI controinteressato ne aveva dichiarate 3 di proprietà e 2 oggetto di nolo, ma la documentazione era risultata completa per il nolo e insufficiente per una delle attrezzature di proprietà, in quanto la descrizione riportata non consentiva di individuare con chiarezza il tipo di attrezzatura;quindi per l'attrezzatura "Piastra per portanza in sito" è stata ritenuta adeguata all'esecuzione di un NCAC pari a 4;
- per letture strumenti geotecnici il RTI ne dichiarava 6 di proprietà e 4 oggetto di nolo, ma quest’ultima documentazione è stata ritenuta adeguata solo per tre delle quattro attrezzature indicate in tabella;la documentazione a supporto delle attrezzature di proprietà è risultata adeguata a dimostrare l'effettiva proprietà di 6 attrezzature (rif. Georas_5 - Georas _11 – Georas _12 - Geolab_4 e 5) per un totale di 9, con conseguente comprova, quanto a "Centraline per letture strumenti geotecnici", di un NCAC pari a 4.
Quindi, poiché la documentazione dimostrava strumenti completi per l'esecuzione di 2 soli cantieri, la Commissione, in relazione al criterio B4 "Numero Cantieri Aperti Contemporaneamente (NCAC)", ha attribuito al controinteressato solo 2 punti su 20.
Per quanto riguarda il RTI ricorrente, A riferisce che, a fronte della dichiarazione di eseguire un numero di cantieri aperti contemporaneamente (NCAC) pari a 5, dalla documentazione offerta è risultata la disponibilità di attrezzature complete per un solo cantiere.
In particolare, è risultata non adeguata la documentazione riferita al Laser Scanner, per il quale il concorrente, in tabella, specificava che, dei 5 mezzi offerti, 1 era nella diretta disponibilità ( leasing ), mentre i restanti sarebbero stati oggetto di nolo;la documentazione a supporto dell'attrezzatura in leasing è stata ritenuta idonea mentre la lettera di impegno al nolo, da parte della Leica Geosystem, nei confronti della mandante STR92 non è stata ritenuta idonea a comprovare il numero di attrezzature indicate in tabella, in quanto la dichiarazione del fornitore, che si impegnava a noleggiare al concorrente l'attrezzatura, è risultata generica e priva di qualsiasi riferimento al numero dei mezzi.
Ne è seguita, da parte della Commissione, l’attribuzione di 0 punti al criterio B4, avendo ritenuto comprovato il possesso di un solo Laser Scanner ( leasing ) e, quindi, la possibilità di poter attivare 1 solo cantiere (NCAC=1), come risultante nel verbale di gara n. 8 del 16 ottobre 2018.
2.4. Da quanto precede risulta con chiarezza che l’attribuzione del punteggio al suddetto criterio è stata corretta per entrambi i concorrenti e che non vi è stata alcuna disparità di trattamento.
La ricorrente si duole, nella memoria conclusiva, del fatto che il punteggio pari a 0 ottenuto per il criterio B4 sia stato conseguente alla genericità di una sola offerta, ovvero a quella relativa al noleggio di strumenti Laser Scanner con la Società produttrice Leica Geosystems S.p.A. e rileva che quest’ultima è leader mondiale quale produttore della strumentazione Laser Scanner, pertanto la stessa ha la più ampia disponibilità di strumentazione specifica da concedere a nolo sia nei numeri sia nelle caratteristiche tecniche.
Aggiunge, poi, che comunque il RTI Sondedile aveva già nella propria disponibilità, a prescindere dal nolo, almeno tre strumenti Laser Scanner e non solo uno come sembrerebbe emergere a una lettura superficiale della relazione tecnica. La ricorrente afferma che, se non avesse ragionevolmente riposto legittimo affidamento nella bontà della predetta lettera di nolo, avrebbe inserito gli strumenti “Stazione Totale Leica Nova Multistation MS50 - S.N. 369390” e “Stazione Totale Leica Nova Multistation MS60 - S.N. 884706” (di proprietà della Società Str92 S.r.l., mandante del costituendo RTI) - che sono appunto dei Laser Scanner oltre ad essere degli strumenti di rilevazione topografica - tra i “Laser Scanner” (cfr. memoria del 16 marzo 2019, pagg. 3-5).
Precisa che l’errore sarebbe consistito nel non avere inserito questi strumenti anche nella voce “Laser Scanner”, dal momento che il RTI Sondedile, anche senza il nolo della strumentazione da Laica Geosystems S.p.A., aveva comunque la disponibilità di tre Laser Scanner: circostanza di cui la Commissione di gara, a suo dire, avrebbe dovuto tenere conto, con la conseguenza che esso RTI avrebbe conseguito, per il criterio B4, il punteggio almeno di 10 e sarebbe risultato aggiudicatario.
Lamenta che “la Commissione di gara, dalla quale ci si deve attendere una adeguata conoscenza tecnica in materia, non abbia compreso, andando perciò oltre il mero errore di compilazione della griglia degli strumenti, che la Società Sondedile S.r.l. di certo possedesse la strumentazione per garantire l’apertura simultanea di cinque cantieri come dichiarato, ovvero di almeno tre;è legittimo l’affidamento che il concorrente ripone nelle capacità tecniche dei componenti la Commissione per una corretta e coerente valutazione del possesso dei requisiti…” (così id., pag. 5-6).
Nella memoria di replica del 27 marzo 2019 invece afferma che “… se non avesse cioè ragionevolmente riposto il legittimo affidamento nella bontà della predetta lettera di nolo, piuttosto che inserire gli strumenti “Stazione Totale Leica Nova Multistation MS50- S.N. 36 9390” e “Stazione Totale Leica Nova Multistation MS60 - S.N. 884706” (di proprietà della Società STR92 S.r.l., mandante del costituendo RTI ricorrente), che sono appunto dei Laser Scanner oltre ad essere degli strumenti di rilevazione topografica, tra le “Stazioni totale di precisione”, laddove già ne annoverava dieci di strumenti (portando il numero a dodici in totale con queste due strumentazioni), avrebbe intanto potuto inserirli in tabella proprio tra i “Laser Scanner”” (così alle pagg. 2-3).
2.5. Osserva il Collegio che la gara in questione, come indicato al punto 13.2 del Disciplinare, consentiva ai concorrenti di presentare la propria offerta esclusivamente tramite Richiesta d’Offerta online (RDO) sul Portale Acquisti https://acquisti.stradeanas.it, pertanto ai punti 18.1 e seguenti il Disciplinare riportava la griglia alla quale i concorrenti si sarebbero dovuti attenere nella presentazione dell’offerta tecnica e le successive griglie per i singoli criteri;in particolare, per il criterio B4 (NCAC), a pag. 50, il Disciplinare prescriveva: “Il concorrente, nella Relazione Tecnica di offerta di cui al punto 16, dovrà, pertanto, indicare: a. numero di cantieri contemporanei (NCAC) b. disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessarie, da comprovare mediante elenco dettagliato degli stessi come da schema riportato di seguito. Nello schema sono richiamate le tipologie di attrezzature previste da ANAS.”.
Seguiva lo schema in cui, per ciascuna delle attrezzature richieste ivi elencate, tra cui il Laser Scanner, era richiesto di indicare, alla colonna 4, “Mezzi del concorrente totali per l’Accordo Quadro (tipo/numero)”, da documentare poi o con “Riferimento libro cespiti (vedi allegato n….)” (colonna 5) ovvero con “Nolo (vedi allegato n…)” (colonna 6).
Dunque il Disciplinare richiedeva che ciascuna attrezzatura fosse indicata nel suo riquadro e che ne fossero indicati tipo e numero, da documentare con libro cespiti o lettera di nolo;il Disciplinare, dunque, era estremamente chiaro nel dettagliare quali indicazioni fossero richieste in relazione ai singoli macchinari, dove dovessero essere inserite e come sarebbe stata l’attribuzione del relativo punteggio.
2.6. Ritiene il Collegio che nessuna delle tesi prospettate dalla parte ricorrente possa essere seguita.
Invero la ricorrente in prima battuta ammette di non aver indicato tipologia ed estremi dei Laser Scanner da noleggiare ma ritiene che la Commissione si sarebbe dovuta accontentare della generica lettera di nolo di Laica Geosystems S.p.A. che, in quanto società leader del settore, disporrebbe di strumentazione idonea in quantità sufficiente.
Poi sostiene di essere stata essa stessa in possesso di almeno altri due Laser Scanner, ossia “Stazione Totale Leica Nova MS50 1’’ S.N. 369390” e “Stazione Totale Leica Nova MS60 1’’ S.N. 884706”, che, però, ammette di aver inserito per errore soltanto in altro riquadro, ossia quello relativo alle “Stazioni totale di precisione”;tuttavia imputa gli effetti di tale errore non a se stessa ma alla Commissione, affermando “… la Commissione avrebbe dovuto sapere e conoscere che gli strumenti sopra descritti, “Stazione Totale Leica Nova MS50 1’’ S.N. 369390” e “Stazione Totale Leica Nova MS60 1’’ S.N. 884706”, fossero due Laser Scanner” (così a pag. 6 id.).
Infine, nella memoria di replica prospetta un’altra versione, ossia sostiene di aver sbagliato a inserire tali ultimi strumenti fra le “Stazioni totale di precisione”, dal momento che già ne avrebbe avuti disponibili 10, quindi altri due sarebbero stati superflui, mentre avrebbe dovuto inserirli soltanto nella riga “Laser Scanner”.
Quanto alla prima tesi, stante la estrema chiarezza del Disciplinare sul punto, il Collegio ritiene che la Commissione abbia correttamente valutato la genericità del nolo offerto da Laica Geosystems S.p.A., la cui collocazione come azienda leader del mercato non può supplire alla omessa specificazione di tipo e numero di strumenti che la stessa si impegnava a dare a nolo al RTI ricorrente.
Quanto alla seconda tesi, è la stessa parte ricorrente ad ammettere di aver sbagliato, né essa spiega perché mai, pur in ipotesi disponendo la sua mandante di altri due Laser Scanner in leasing , abbia ritenuto di dover ricorrere al nolo.
D’altra parte non può non rilevarsi come, anche nel sostenere il descritto errore, la ricorrente prospetti due versioni: nella prima sostiene che essa avrebbe dovuto inserire i predetti strumenti in entrambe le voci (“Laser scanner” e “Stazioni totale di precisione”);nella seconda sostiene che avrebbe dovuto inserire gli strumenti “Stazione Totale Leica Nova MS50 1’’ S.N. 369390” e “Stazione Totale Leica Nova MS60 1’’ S.N. 884706” solo nella voce “Laser scanner”, avendone già indicati 10 nella voce “Stazioni totale di precisione”.
In definitiva la ricorrente imputa alla Commissione una superficiale lettura della sua relazione tecnica, laddove essa stessa ammette di aver sbagliato a compilare la griglia relativa al criterio B4 NCAC e fornisce dell’asserito errore, nei suoi scritti difensivi, quanto meno due diverse versioni.
Né può essere condivisa la tesi di parte ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
Ciò sia perché l’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 esclude in radice dal beneficio del soccorso istruttorio le carenze che (come quelle che qui rilevano) siano relative all'offerta tecnica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2019, n. 1030);sia perché il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui lo stesso risulti in conflitto con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, considerato che ogni operatore economico deve sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione dell'offerta (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 20 febbraio 2019, n. 304;Cons. Stato, Sez. III, 25 maggio 2016, n. 2219).
Né può assumere rilevanza la circostanza che in un’altra precedente gara bandita da A la Commissione ivi nominata abbia, in ipotesi, ritenuto idonea una documentazione analoga a quella presentata nella gara per cui è causa, essendo pacifico che ogni procedura selettiva ha caratteristiche proprie, la cui operatività si esaurisce all’interno della stessa, senza che ad esse possa attribuirsi alcuna forma di ultrattività.
Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.