TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2020-02-03, n. 202000073

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2020-02-03, n. 202000073
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202000073
Data del deposito : 3 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2020

N. 00073/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00602/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 602 del 2019, proposto da
A S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C G, G L, E G e I G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda Tutela Salute (A.T.S.) Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P T e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Siemens Healthcare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S B e L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvana Congiu in Cagliari, Vico II Merello n.1;
Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;



per l'annullamento:

- della determinazione dirigenziale di ATS Sardegna-Azienda per la Tutela della Salute n. 5152 del 28/06/2019, comunicata con nota R.U.P. dell'1/07/2019, che ha approvato gli atti della gara telematica indetta per la “Fornitura in service “area del siero chimica-clinica” - sistemi diagnostici per l'esecuzione di esami in chimica ed immunochimica per i laboratori di Ats ” (docc. 1 e 2), nella parte in cui ha aggiudicato il Lotto 1 a favore di Siemens Healthcare S.r.l.;

- di tutti i verbali di gara (doc. 3), e segnatamente del verbale della seduta del 18/03, ove è stato stabilito il metodo di lavoro, dei verbali della seduta riservata dell'11/04/2019, nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha dichiarato la conformità dell'offerta di Siemens ai requisiti minimi, delle sedute riservate del 18/04, del 21/05, del 4/06, del 6/06, del 10/06 (Verbali nn. 6, 7, 8, 9 e 10), nella parte in cui la Commissione ha attribuito i punteggi tecnici, della seduta pubblica dell'11/06 e della graduatoria provvisoria ivi redatta;

- ove occorrer possa, della determinazione di indizione della gara, del Bando, del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale d'Appalto, e relativi allegati, dei chiarimenti, ove lesivi della posizione della ricorrente, con particolare riferimento al chiarimento fornito al quesito n. 16), formulato l'11/12/2018, sulla previsione di cui all'art. 16, quarto trattino del Disciplinare di Gara e nota di cui all'Allegato 5B del Capitolato Speciale d'Appalto, riportato nel documento denominato “Riepilogo quesiti definitivo” (cfr. pag. 40 e 45);

- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

nonche', per la declaratoria di inefficacia:

- del contratto nelle more eventualmente stipulato tra ATS Sardegna e Siemens in relazione al Lotto 1;

e per l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e al contratto di cui al Lotto 1, con espressa dichiarazione di disponibilità dell'R.T.I. A al subentro nello stesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Siemens Healthcare S.r.l. e di A.T.S. Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – La società A s.r.l. ha partecipato alla procedura aperta per la «fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami in chimica ed immunochimica per i laboratori di A.T.S. Sardegna», indetta con la deliberazione del direttore generale dell’A.T.S. Sardegna, n. 727 del 6 giugno 2018, suddivisa in due lotti territoriali, da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla gara per l’aggiudicazione del Lotto 1 hanno partecipato altri tre concorrenti: Siemens Healthcare S.r.l., l’R.T.I. Beckman Coulter S.r.l. e l’R.T.I. Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l.

2. - All’esito delle operazioni di gara relative al Lotto 1, Siemens si è classificata prima con un punteggio complessivo di 100 (di cui 80 per la parte tecnica e 20 per quella economica), mentre A si è classificata seconda con un punteggio di 92,03 punti (di cui 74,92 per la parte tecnica e 17,11 per quella economica). Con determinazione dirigenziale n. 5152 del 28 giugno 2019, A.T.S. Sardegna ha aggiudicato il Lotto 1 alla Siemens.

3. - Con il ricorso in esame, la A chiede l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Lotto 1, nonché degli altri atti della procedura meglio indicati in epigrafe, sul presupposto che l’offerta dell’aggiudicataria Siemens non contempli i requisiti minimi richiesti dal bando di gara, e quindi debba essere esclusa; e che, comunque, la commissione aggiudicatrice abbia errato nella attribuzione dei punteggi all’offerta della controinteressata.

4. - Si è costituita in giudizio A.T.S. Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto.

5. - Resiste in giudizio anche la Siemens Healthcare s.r.l., che, oltre a concludere per la reiezione del ricorso principale, propone ricorso incidentale depositato il 10 ottobre 2019, con il quale chiede l’annullamento degli atti della procedura di gara nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione della ricorrente principale A, nonché per contrastare le censure proposte da A relative alla fase di valutazione e assegnazione dei punteggi all’offerta di Siemens.

6. - Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. - I motivi proposti con il ricorso in esame si sviluppano intorno a due direttrici: da un lato, le censure (corrispondenti ai primi tre motivi) con le quali si deduce l’illegittimità della mancata esclusione dell’offerta della Siemens; dall’altro lato, le censure dirette a contestare l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche.

8. - Ciò premesso, con il primo motivo la ricorrente A sostiene che l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per la violazione dell’articolo 1 del capitolato, dell’art. 18 del disciplinare di gara e dell’allegato 2G, in quanto la soluzione progettuale proposta per l’adeguamento del laboratorio di analisi presso l’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari non rispetta la normativa sui requisiti minimi strutturali richiesti dalla legge di gara. In particolare, l’adeguamento dei locali attualmente destinati al laboratorio di analisi deve essere realizzato in conformità ai requisiti richiesti per l’accreditamento, secondo le prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 45/38 del 2 agosto 2016 (recante «Modifica ed integrazione requisiti minimi inerenti i servizi di medicina di laboratorio e i punti di prelievo esterni di cui alla Delib. G.R. n. 47/42 del 30.12.2010» ), che – al punto 8 della lettera b), nell’allegato A – richiede la dotazione di «uno o più locali per le attività amministrative, di segreteria, e di archiviazione dei dati analitici, separato/i dagli spazi destinati alle attività analitiche». Nel progetto presentato dalla Siemens, invece, tale requisito risulta disatteso, per la totale assenza di separazione tra l’area di lavoro del personale di servizio del laboratorio e l’area di accettazione (sul punto la ricorrente rinvia al confronto tra lo stato di fatto dei locali in questione e il progetto offerto da Siemens di cui ai docc. n. 16 e n. 17 di parte ricorrente).

8.1. - Il motivo è infondato.

8.2. - Dall’esame della documentazione in atti, e in particolare dal raffronto tra le planimetrie rappresentative dello stato di fatto del laboratorio presso l’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari (doc. 16 di parte ricorrente e doc. 1 della controinteressata) e la proposta progettuale descritta nella relazione generale sull’intervento di adeguamento impiantistico della Siemens (doc. 3 della controinteressata) non risultano dimostrate le asserzioni della società ricorrente. Dalla “tavola di progetto finale”, inserita nella relazione citata, si evince che gli interventi di adeguamento proposti continuano a prevedere alcuni

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