TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-01-20, n. 202000052
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Testo completo
Pubblicato il 20/01/2020
N. 00052/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00360/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2019, proposto da
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato F D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;
per l'annullamento
- della comunicazione di revoca del provvedimento agevolativo emessa dalla MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. - Pos. MCC. N. -OMISSIS-, notificata in data 06.08.2018;
- della comunicazione di revoca del provvedimento agevolativo emessa dalla MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. - Pos. MCC. N. -OMISSIS-, notificata in data 06.08.2018;
- della comunicazione di revoca del provvedimento agevolativo emessa dalla MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. - Pos. MCC. N. -OMISSIS-, notificata in data 06.08.2018;
nonché per l'accertamento e la condanna al risarcimento
dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati e comunque ad essi connessi, da quantificarsi, eventualmente in via equitativa, anche in corso di causa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2019 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente era beneficiaria di tre provvedimenti agevolativi indicati in epigrafe, concessi ex art. 2, comma 100, L. 662/1996, ai sensi del quale “ il CIPE può destinare […] una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese ”.
In particolare, venivano concesse (cfr. docc. 4, 5 e 6 di parte ricorrente), in data -OMISSIS-, un’agevolazione pari a un “Equivalente Sovvenzione Lordo” di € 22.840,00, a fronte di un finanziamento di € 700.000,00 (pos. M.C. -OMISSIS-);in data 11 novembre 2016, un’agevolazione pari a “Equivalente Sovvenzione Lordo” di € 51.247,23, a fronte di un finanziamento di € 1.000.000,00 (pos. M.C. -OMISSIS-) e, in data 8 ottobre 2014, un’agevolazione pari a un “Equivalente Sovvenzione Lordo” di € 66.398,37, a fronte di un finanziamento di € 1.500.000,00 (pos. M.C. -OMISSIS-).
2. A seguito di comunicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell’esistenza di un’informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto -OMISSIS- il -OMISSIS- nei confronti della società ricorrente (cfr. doc. 8 della ricorrente), la Banca del Mezzogiorno avviava un procedimento di revoca delle agevolazioni concesse ed effettivamente le revocava con comunicazione notificata il 6 agosto 2018.
3. Nelle more del procedimento volto alla revoca, la società contestava la legittimità dell’informativa, impugnandola con ricorso al T.A.R. Piemonte avente R.G. -OMISSIS-;poneva poi in essere modifiche all’assetto societario, volte a escludere qualsiasi collegamento sociale con l’ex amministratore delegato -OMISSIS-e la sua famiglia (soggetti presi in considerazione nell’informativa).
Nel ricorso predetto, su conforme istanza della società ricorrente, con sentenza n. 1062 del 15 ottobre 2019, il T.A.R. per il Piemonte dichiarava l’intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto in data 26 luglio 2019 “ un atto di annullamento di autotutela del provvedimento impugnato, giustificato dal mutamento della compagine sociale della ricorrente ”.
4. Ai fini dell’annullamento dei provvedimenti di revoca dei contributi e della condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo, la società ha proposto il presente ricorso, inizialmente innanzi al T.A.R. Lazio, dichiaratosi incompetente, ricorso poi riassunto dinnanzi al T.A.R Piemonte.
5. Si è costituita in giudizio la Banca del Mezzogiorno, chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente.
6. All’udienza pubblica del 11 dicembre 2019, parte ricorrente ha dichiarato che persiste l’interesse alla decisione, non essendo conseguito – alla revoca dell’interdittiva – alcun atto di autotutela relativo ai provvedimenti impugnati. Il ricorso è stato infine trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il presente giudizio verte sulla legittimità della revoca dei provvedimenti agevolativi a seguito di un’informazione antimafia interdittiva che aveva colpito la società ricorrente.
Vengono dedotti vizi di illegittimità propri dei provvedimenti qui impugnati e vizi derivati dall’asserita illegittimità dell’informativa antimafia presupposta.
2. Quanto ai vizi di illegittimità propria, viene dedotta (i) l’insufficienza della motivazione dei provvedimenti di revoca e (ii) ritardo nell’adozione dell’atto di revoca, che non sarebbe intervenuto entro tre mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento.
I motivi di illegittimità propria sono infondati.
2.1. Quanto alla dedotta carenza di motivazione, va anzitutto evidenziato che i provvedimenti impugnati derivano – con contenuto pressoché vincolato – dall’emissione dell’informativa antimafia da parte del Prefetto -OMISSIS-, sicché anche l’onere motivazionale – pur sussistente – risulta ridimensionato.
Infatti, “ ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. g) del d.lgs. n. 159/2011, è preclusa al soggetto colpito dall’interdittiva antimafia ogni possibilità di ottenere ‘contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali’, stante l'esigenza di evitare ogni esborso di matrice pubblicistica in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali ” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2019, n. 1500, nonché Cons. Stato, Ad. Plen., 6 aprile 2018, n. 3).
Quale logico corollario dello scopo precipuo della prevenzione – che si sostanzia nell’informativa antimafia e nei suoi effetti interdittivi –, consegue che, una volta accertata ex post (rispetto all’avvenuta erogazione di un beneficio economico pubblico) la sussistenza di rischio di ingerenze della criminalità organizzata nell’impresa, siano revocate le agevolazioni concesse.
Nel caso di specie, quindi, in conformità alla disciplina del Codice delle leggi antimafia, Medio Credito Centrale ha richiesto l’avvio dei relativi accertamenti, svolti dalla Prefettura -OMISSIS- e terminati nell’informativa interdittiva. Per effetto della stessa, infatti, è venuto meno il credito dell’impresa beneficiaria ai fini dell’agevolazione, presupposto fondamentale per l’ottenimento delle agevolazioni previste per le piccole medie imprese. Conseguentemente, Medio Credito ha necessariamente revocato la concessione dei contributi nei confronti della società destinataria del provvedimento antimafia, secondo quanto previsto dalla legislazione in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese di cui all’art. 9 d.lgs. 31 marzo1998 n. 123 e con le modalità previste dalle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia.
Come già accennato, dalla natura vincolata degli atti oggetto del presente giudizio discende anche l’attenuazione dell’obbligo di motivazione degli stessi, essendo sufficiente – come avvenuto nel caso di specie con il richiamo all’interdittiva – il riferimento ai presupposti che hanno fondato la decisione.
2.2. Quanto all’asserito ritardo nell’adozione del provvedimento di revoca rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, è sufficiente rammentare che la conseguenza dell’eventuale inosservanza del termine per provvedere non è l’illegittimità del provvedimento adottato oltre il termine, bensì – ai sensi dell’art. 2- bis , comma 1, della legge n. 241/1990, che la pubblica amministrazione sia tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
La censura di illegittimità è pertanto infondata, non essendo invero prevista dalla legge alcuna sanzione di invalidità dell’atto adottato.
Anche la domanda di condanna al risarcimento del danno da ritardo è infondata, non essendo in alcun modo allegati né provati il danno che si sarebbe verificato per effetto del ritardo, né la colpa o il dolo dell’amministrazione.
3. La società ricorrente deduce poi vizi derivati dall’asserita illegittimità dell’interdittiva antimafia, già dedotti con il ricorso avente R.G. -OMISSIS-, in relazione al quale – come si è detto in narrativa – la medesima società ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dette censure sono inammissibili.
L’informativa prefettizia non viene infatti considerata quale mero presupposto di fatto, bensì nella sua valenza provvedimentale;la società ricorrente aveva dunque l’onere di impugnare tempestivamente l’informativa e di coltivare il relativo ricorso, diversamente realizzandosi un’elusione del termine decadenziale di impugnazione.
4. Infine, nessun rilievo – in ordine alla validità dei provvedimenti impugnati – assume il fatto che l’interdittiva antimafia presupposto dei provvedimenti impugnati sia stata infine revocata in data 26 luglio 2019, quindi in data successiva all’adozione dei provvedimenti di revoca dei benefici.
Come già detto, la revoca dell’interdittiva – che ha efficacia ex nunc – è stata giustificata da fatti sopravvenuti (ovverosia la cessione delle azioni sociali detenute da parte dei -OMISSIS-e della cessazione di questi ultimi dalla carica di amministratori), che non influiscono in alcun modo sull’originaria legittimità del provvedimento.
Restano dunque fermi anche gli effetti degli atti legittimamente adottati dall’amministrazione quale automatica e doverosa conseguenza dell’informazione interdittiva intervenuta.
Anzi, attribuire valenza retroattiva alle valutazioni effettuate – per il futuro – dall’amministrazione che ha revocato l’interdittiva sarebbe illogico, in quanto l’atto di revoca non costituisce un superamento dell’originaria interdittiva, ma anzi ne conferma la sussistenza sino a quel momento.
Conseguentemente, nemmeno devono venire travolti gli effetti dei provvedimenti già adottati in esecuzione dell’interdittiva antimafia e precedenti alla revoca della stessa.
5. Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese del presente giudizio devono tuttavia essere compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità del caso di specie.