TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-07-20, n. 202300257

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2023-07-20, n. 202300257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202300257
Data del deposito : 20 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2023

N. 00257/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00026/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 26 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Fileo Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F Z, V Z, M Z, C Z e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M P, E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Consorzio di sviluppo economico locale del Ponte Rosso - Tagliamento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

della Konospan Italia s.r.l. e della Silva s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Emilio Caucci e Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Comune di San Vito al Tagliamento, dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Friuli Venezia Giulia, dell’Azienda Sanitaria Friuli Orientale –As Fo e del Ministero dello Sviluppo Economico, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto della Regione, Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti, n. 219797/GRFVG del 14 novembre 2022 (PN/AIA/111-C1 fascicolo connesso con PN/AIA/111 e PAUR/14), avente ad oggetto “ Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno Sede installazione: Via Lusevera snc, Comune di San Vito al Tagliamento Gestore: SILVA s.r.l .”, in uno con i relativi allegati;

- di ogni altro atto inerente e conseguente, procedimentale e/o finale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 24 gennaio 2023:

- degli atti e provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo;

- del decreto della Regione, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinanti, n. 24115/GRFVG del 22 novembre 2022, avente ad oggetto “ Rettifica errore materiale presente nel decreto n. 21979/GRFVG del 14/11/2022 recante “Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarto di legno Sede installazione: Via Lusevera snc, Comune di San Vito al Tagliamento Gestore: SILVA S.r.l. ””.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione, della Konospan Italia s.r.l., della Silva s.r.l. e del Consorzio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con ricorso notificato il 13 gennaio 2023 e depositato il successivo giorno 23 la Fileo Costruzioni s.r.l. ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale la Regione ha rilasciato in favore della Silva s.r.l. l’AIA per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di legno da realizzarsi nel Comune di San Vito al Tagliamento alla via Lusevera.

La società ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 1) violazione dell’art. 29 ter del d.lgs. n. 152/2006 in combinato disposto con l’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 e con l’art. 21, comma 1, della l.r. n. 19/2009, contraddittorietà, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria; 2) difetto di legittimazione alla richiesta del rilascio dell’AIA da parte di Silva s.r.l., violazione del contenuto delle ordinanze cautelari degli effetti dell’esproprio nn. 138 e 140 del 27 ottobre 2022 di questo T.A.R.; 3) violazione e dell’art. 21 quater della l. n. 241/90, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000; 4) violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 152/2006, della circolare del MATTM n. 22295 GAB del 27 ottobre 2014, degli artt. 32 e 97 Cost. e dell’art. 3 l. n. 241/1990; 5) violazione degli artt. 29 quater e 29 sexies del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, degli artt. 32 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990; 6) violazione dell’art. 15 della l.r. n. 34/2017, dei CLIR (Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti) approvati con D.P.Reg. 19 marzo 2018 n. 058/Pres., del principio di prevenzione e di precauzione; 7) violazione degli artt. 29 bis e seg. e 208 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 23 delle NTA del Piano per gli Insediamenti Produttivi del Comune di San Vito al Tagliamento.

2. Con successivo atto di motivi aggiunti notificato il 20 gennaio 2023 e depositato il successivo giorno 24 la società ricorrente ha esteso l’impugnativa anche al decreto regionale della Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile del 22 novembre 2022 recante la rettifica di un errore materiale presente nel decreto AIA già impugnato col ricorso introduttivo.

Il ricorrente ha argomentato alcuni ulteriori profili di illegittimità dell’AIA e censure proprie del sopraggiunto provvedimento deducendo i seguenti motivi: 8) violazione degli artt. 208, commi 2 e 6 e 6, commi 13, del d.lgs. n. 152/2006, difetto di presupposto, erroneità intrinseca; 9) ulteriore indice della contraddittorietà del provvedimento, sviamento e difetto di motivazione; 10) eccesso di potere per violazione della procedura, illogicità e Intrinseca contraddittorietà, vizio della volontà.

3. La Regione, la Silva s.r.l., la Konospan Italia s.r.l. e il Consorzio si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso.

4. All’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 la causa è passata in decisione.

5. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati, il che esime il Collegio dall’analizzare le eccezioni preliminari formulate dalle difese delle convenute.

5.1. I fatti di causa possono essere così riassunti:

a) il 3 dicembre 2020 la Konospan ha proposto al Consorzio la realizzazione di un progetto industriale che prevedeva, da un lato, l’espansione dell’impianto di nobilitazione del legno di titolarità di Konospan (progetto Konospan) già insediato in zona e, dall’altro lato, la realizzazione da parte della controllata Silva, su terreni da acquisire, di un centro di trattamento che produrrà per la prima gran parte della materia prima (progetto Silva);

b) sempre nell’anno 2020 il Consorzio ha accolto l’istanza di Konospan/Silva, disponendo al contempo di cedere alla società Silva la piena proprietà di un lotto di terreno edificabile, della superficie catastale complessiva di circa mq 107.585, finalizzato alla realizzazione dell’impianto oggetto della richiesta e specificando che erano in fase di acquisizione, tra gli altri, anche alcuni terreni di proprietà della ricorrente, già sottoposti a vincolo preordinato all’esproprio;

c) il primo aprile 2021 il Consorzio ha indi sottoscritto con Konospan/Silva – previa approvazione da parte del c.d.a. (cfr. deliberazione n. 43 del 26 marzo 2021) - il contratto preliminare di compravendita, inclusivo di aree già di proprietà consortile e di altre da acquisire attraverso procedura ablatoria, dando atto “ che la sottoscrizione del presente contratto preliminare autorizza Konospan e Silva a presentare i propri progetti per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ” (art. 21 del contratto);

d) in esecuzione del programma contrattuale, quindi, il 4 gennaio 2021 la Konospan ha presentato, ex art. 27- bis , del d.lgs. n. 152/2006 e della d.G.R. n. 803/2018, domanda di avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) in relazione al progetto denominato “ impianto di produzione di 1.750 m3/giorno di pannello truciolare da legno riciclato ” da realizzarsi, nei terreni già in uso, nel Comune di San Vito al Tagliamento - Zona Industriale del Ponte Rosso;

e) parallelamente, il successivo 10 gennaio 2022, la società Silva s.r.l. ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (d’ora innanzi solo “AIA Silva”) per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituti da scarti di legno da realizzarsi nella medesima Zona Industriale del Ponte Rosso, in terreni limitrofi a quelli di Konospan, ancora da acquisire (alcuni dei quali di proprietà della ricorrente);

f) il 13 aprile 2022 il progetto Konospan, nell’ambito del PAUR, è stato sottoposto al sub procedimento di VIA ed è stato ritenuto compatibile, con una serie di condizioni finalizzate a limitare gli impatti ambientali indotti (decreto n. 1755/AMB del 13 aprile 2022);

g) nel maggio 2022 il Consorzio ha emesso i decreti di esproprio per l’acquisizione delle aree per la realizzazione del progetto Silva (poi annullati in autotutela e riadottati nel successivo mese di agosto), uno dei quali è stato impugnato dalla ricorrente col ricorso n. R.G. 263/2022, respinto con la sentenza di questo T.A.R. n. 47 del 13 febbraio 2023;

h) effettuata una complessa e articolata istruttoria, snodatasi attraverso alcune sedute della conferenza di servizi e corpose integrazioni documentali, nel giugno 2022 la Konospan ha infine ottenuto l’AIA (decreto n. 3009/AMB del 14 giugno 2022) e il PAUR (decreto del 15 giugno 2022 n. 3066/AMB) per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in progetto;

i) nelle more, essendo stati gravati i provvedimenti di esproprio

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