TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-07-09, n. 201807582

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-07-09, n. 201807582
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201807582
Data del deposito : 9 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/07/2018

N. 07582/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06269/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6269 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- del provvedimento del Dipartimento della P.S. datato 3 marzo 2016 e notificato in data 9 aprile 2016, recante la cessazione dall’impiego del ricorrente;

- del connesso giudizio di non idoneità adottato dalla Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali in data 24 febbraio 2016;

- del d.m. Interno n. 198 del 30 giugno 2003 nella parte in cui non prevede che la verifica dei requisiti attitudinali del personale in servizio tenga conto dei requisiti attitudinali già accertati e dei relativi criteri utilizzati;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il sig. -OMISSIS-, assistente capo della Polizia, ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di cessazione dall’impiego emesso in data 3 marzo 2016, e del connesso giudizio di non idoneità, adottato dalla competente commissione in data 24 febbraio 2016.

2. In fatto espone che in data 26 gennaio 2013, in conseguenza dell’avvio a suo carico di un procedimento penale per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di una piccola quantità di cocaina (pari al valore di € 50), con adozione della misura della custodia cautelare, veniva sospeso cautelarmente dal servizio ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.p.r. n. 737 del 1981.

Conseguentemente all’accertamento che l’intercettazione telefonica, posta a base dell’incriminazione, era stata il frutto di un’erronea interpretazione (il colloquio, secondo il giudice penale, avrebbe avuto ad oggetto sigarette e non cocaina), il procedimento penale si concludeva con la sentenza assolutoria con formula piena “perché il fatto non sussiste”, resa dal Tribunale di Roma in data 15 luglio 2015, e passata in giudicato il 9 dicembre 2015.

Con decreto del 17 dicembre 2015, l’amministrazione disponeva la revoca della sospensione cautelare e la riammissione del dipendente in servizio, nonché la sottoposizione dello stesso, ai sensi dell’art. 2, d.m. 30 giugno 2003, n. 198, agli accertamenti volti a verificare la permanenza dei requisiti psico-fisici e attitudinali.

La commissione per la valutazione medico legale e l’idoneità dei dipendenti della Polizia di Stato lo giudicava idoneo sotto il profilo psico-fisico, come da verbale del 12 gennaio 2016, mentre con verbale del 24 febbraio 2016 la commissione competente per l’accertamento della permanenza dei requisiti attitudinali dichiarava il-OMISSIS-, sotto tale profilo, non idoneo.

Sulla base del suddetto accertamento attitudinale veniva, dunque, emesso il gravato provvedimento di cessazione dal servizio con decorrenza immediata.

3. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

I. Violazione artt. 2 e 4 d.m. 30 giugno 2003, n. 198 e d.m. n. 129 del 2005.

Il legislatore, alla luce delle richiamate norme, consentirebbe di sottoporre ad accertamenti il personale, anche in costanza di rapporto, ma “ con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze dalle quali obiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio ”.

Nel caso di specie, sostiene il ricorrente, si sarebbe dovuto tenere in considerazione il grave pregiudizio subito nella propria sfera emotiva in conseguenza dell’ingiusta misura detentiva subita, nonché dei precedenti di servizio (medaglie al valore, premi e lode), ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.m. n. 198/2003.

II. Eccesso di potere. Difetto di motivazione – contraddittorietà.

I singoli giudizi di inidoneità, concernenti il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva e la socialità, attengono tutti alla sfera emotiva, rispetto alla quale non sarebbe stato tenuto in debito conto né del fatto che solo pochi mesi addietro il ricorrente era stato arrestato sul luogo di lavoro dai propri colleghi, né dei suoi precedenti di servizio, in particolare del fatto che negli anni dal 2008 al 2012 allo stesso è stato sempre attribuito il giudizio di “ottimo”, né delle lodi e dei premi più volte a lui riconosciuti nel corso degli anni.

Il giudizio di inidoneità attuale sarebbe dunque, all’evidenza, frutto di una situazione contingente determinata dallo stress per la vicenda giudiziaria e la restrizione della libertà personale ingiustamente subita.

III. Illegittimità del d.m. n. 198 del 2003 per violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 57 e 97, cost.

IV. Illegittimità del provvedimento di cessazione servizio per violazione dell’art. 58, d.p.r. n. 335/1982. Violazione T.U. n. 3 del 1957, in quanto non sussisterebbe alcuna norma che connetta all’accertamento negativo dei requisiti la cessazione dal servizio, in assenza di ogni preliminare verifica in ordine alla possibilità di utilizzare il personale in altre mansioni.

4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso.

5. All’esito della camera di consiglio del 4 luglio 2016 è stata concessa la misura cautelare richiesta con ordinanza cautelare n. 3653/2016, riformata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ord. del 21 ottobre 2016, n. 4730, in considerazione delle delicate funzioni svolte dagli appartenenti alla Polizia di Stato e, quindi, del prevalente interesse dell’amministrazione, “anche in considerazione della prossima discussione nel merito del ricorso”.

6. All’esito della pubblica udienza del 7 febbraio 2017 il collegio ha disposto la verificazione volta ad accertare la sussistenza dei requisiti attitudinali del ricorrente al servizio di Polizia essendo stato rilevato che:

- “ il giudizio di inidoneità espresso dalla competente Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali, oggetto del presente gravame, è stato reso nell’imminenza della conclusione della vicenda giudiziaria che ha investito il ricorrente, conclusasi con sentenza assolutoria con formula piena;

- “ il medesimo giudizio non appare sufficientemente motivato in ordine ai precedenti di servizio del ricorrente ”.

7. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, incaricato quale organismo verificatore, ha depositato in data 31 maggio 2017 l’esito della verificazione, concludendo per la non idoneità al servizio del ricorrente.

8. Con memoria del 16 settembre 2017 parte ricorrente ha sottolineato l’elusione dell’ordinanza collegiale perché in alcun modo sarebbero stati valutati i precedenti di servizio del sig.-OMISSIS-e, ancor prima, perché il giudizio valutativo non è stato reso nel contraddittorio tra le parti, in quanto non è stato consentito alla consulente di parte, neanche in forma riservata, di assistere al colloquio.

9. All’esito della pubblica udienza del 17 ottobre 2017, con ordinanza collegiale n. 11063/2017, il collegio, “ Considerato che l’organismo verificatore nominato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha depositato la relazione conclusiva in data 31 maggio 2017;

Ritenuto, tuttavia, che la suddetta verificazione non possa essere utilizzata al fine della decisione di merito perché, come espressamente verbalizzato a pag. 8 della relazione in atti:

- non è stato consentito al consulente di parte di essere presente al colloquio attitudinale individuale;

- non sono stati considerati, nella formulazione del giudizio finale, i precedenti di servizio del ricorrente, come all’opposto richiesto da questo organo giudicante ”, ha disposto una nuova verificazione al fine di accertare, secondo quanto già disposto con la precedente ordinanza collegiale n. 6269/2017, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno dei requisiti attitudinali del ricorrente al servizio di Polizia di cui al d.m. n. 198/2003, ai fini della sua riammissione in servizio, facendo in particolare applicazione dell’art. 2, comma 2, d.m. n. 198 cit. ai sensi del quale, l’accertamento dell’idoneità al servizio, in costanza di rapporto deve tener conto “ degli incarichi svolti, dell'età, dell'anzianità di servizio e dell'eventuale presenza di patologie pregresse o croniche ”, nominando quale organismo verificatore, il Policlinico Umberto I – U.O.C. Medicina Legale, con sede in Roma.

10. Il Direttore della U.O.C. Medicina Legale del Policlinico Umberto I, prof. -OMISSIS-, avvalendosi della consulenza del prof. S F, professore di Psicologia Clinica dell’Università – La Sapienza di Roma, ha depositato la relazione conclusiva in data 13 marzo 2018.

11. Alla pubblica udienza del 24 aprile 2018 la causa è stata trattenuta, infine, in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Il collegio, sia in sede cautelare che all’esito delle pubbliche udienze fissate per la discussione del merito del gravame, ha ravvisato la fondatezza delle censure mosse da parte ricorrente, con i motivi di ricorso sopra esposti, al giudizio valutativo svolto dalla competente Commissione Medica per l’accertamento dei requisiti attitudinali, ai fini della riammissione in servizio del ricorrente.

In particolare, il giudizio di non idoneità adottato dalla Commissione in data 24 febbraio 2016 si è palesato illegittimo per violazione della norma di cui all’art. 2, comma 2, d.m. n. 198/2003 nonché per contraddittorietà ed illogicità manifesta, nella parte in cui non ha tenuto in considerazione alcuna la circostanza di essere stato reso nell’imminenza della conclusione della vicenda giudiziaria che ha investito il ricorrente, con sentenza assolutoria con formula piena, né, tantomeno, dei lodevoli precedenti di servizio del ricorrente.

2. Il D.M. 30 giugno 2003, n. 198, recante il “ Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli ”, statuisce all’art. 2, in merito all’ “ Accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato ” che:

1. Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l'idoneità o la non idoneità fisica e psichica al servizio nel ruolo di appartenenza è accertata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione effettua visite mediche e accertamenti sanitari programmati e periodici secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che tengono conto degli incarichi svolti, dell'età, dell'anzianità di servizio e dell'eventuale presenza di patologie pregresse o croniche.

3. Il giudizio di idoneità al servizio, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, può essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio.

Ebbene, nel caso di specie, il giudizio di non idoneità non ha tenuto in considerazione alcuna né dei precedenti di servizio né dello stato di prostrazione in cui il ricorrente si era venuto a trovare per la vicenda giudiziaria ingiustamente subita che avrebbero dovuto essere comunque oggetto di adeguata valutazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, cit., applicabile al caso in esame.

3. Il collegio ha, pertanto, ritenuto opportuno disporre una verificazione volta ad appurare l’attitudine del ricorrente al servizio sulla base di un giudizio complessivo che tenesse conto anche degli elementi valutativi del tutto omessi nell’ambito del gravato giudizio del 24 febbraio 2016.

4. Come esposto in fatto, la prima verificazione affidata al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, è stata dal collegio ritenuta sostanzialmente elusiva delle prescrizioni contente nell’ordinanza n. 6269/2017 per violazione del principio del contraddittorio - non essendo stato consentito al consulente di parte di essere presente al colloquio attitudinale individuale - e per non essere stati considerati, nella formulazione del giudizio finale, i precedenti di servizio del ricorrente, come espressamente richiesto da questo organo giudicante.

5. La seconda verificazione, affidata con ordinanza collegiale n. 11063/2017 al Policlinico Umberto I, U.O.C. Medicina Legale, è stata svolta, dal prof. -OMISSIS-, professore ordinario di Medicina Legale, con la consulenza del prof. S F, professore di Psicologia Clinica dell’Università – La Sapienza di Roma, che in data 13 marzo 2018, hanno depositato la relazione conclusiva.

6. La relazione dei verificatori medico-legali dà conto di tutta la documentazione acquisita ovvero:

- la consulenza tecnica di parte a firma del dott.-OMISSIS-che pur evidenziando elementi psicologici di rigidità del pensiero, coartazione dell’emozione, ipercontrollo del comportamento, li considera quali fattori accentuati dallo stato di profonda demoralizzazione scaturito dalle vicende processuali e disciplinari che hanno coinvolto il soggetto nel passato recente;

- i precedenti accertamenti di idoneità del ricorrente al servizio;

- i rapporti informativi per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 tutti con attribuzione del giudizio massimo di “ottimo”;

- i gravati provvedimenti;

- i provvedimenti con cui il ricorrente è stato riconosciuto “vittima del dovere” in relazione al ferimento nel corso dell’attività di servizio, in data 24 luglio 2001, e al ferimento durante le fasi di arresto di un malvivente in data 26 giugno 2007;

- i provvedimenti di “Lode” concessa, rispettivamente, in data 30 marzo 1995, 15 febbraio 2007, 16 settembre 2005;
la Medaglia d’Argento al merito di servizio conferita il 4 ottobre 2009;
il “compiacimento” concesso in data 28 marzo 2008.

All’esito delle operazioni di consulenza tecnica, svolte alla presenza del consulente tecnico di parte, e dell’esame della documentazione acquisita, l’organismo verificatore ha concluso che:

Alla valutazione attuale, lo stato di sofferenza psicologica emerso durante il colloquio, appare congruo con la rievocazione, da parte del Sig.-OMISSIS-, dei recenti accadimenti in ambito privato e lavorativo, e si estrinseca con tratti di rigidità del pensiero, peraltro esente da alterazioni di contenuto, ed una tendenza all'iper-controllo del comportamento.

La fiducia in sé stesso e nelle proprie capacità appare tuttavia discretamente conservata e si manifesta nel personale ricordo dei brillanti precedenti di carriera, degli ottimi rapporti con i colleghi e nel vivo desiderio di rientro in servizio.

Nel complesso il soggetto, pur emotivamente provato dalle vicende occorsegli, mantiene una buona capacità critica e di elaborazione delle stesse, mostrando una personalità sufficientemente evoluta, ìn cui emerge una discreta attitudine propositiva, volta al superamento delle difficoltà attuali attraverso il lavoro e l'impegno. I tratti di rigidità di pensiero non inficiano in maniera significativa la capacità di ragionamento, in un soggetto comunque non molto dotato sotto il profilo intellettivo, come peraltro evidenziato già all’epoca dell’immissione ai ruoli.

La gestione della propria emotività appare nel complesso congrua, pur in presenza di una certa tendenza all’iper-controllo del comportamento.

La socialità è da ritenersi sostanzialmente adeguata, rendendo possibili la reintegrazione ed il riadattamento del soggetto al contesto di lavoro ”.

Il giudizio finale, espresso all’esito della verificazione nei confronti del sig.-OMISSIS-, è dunque di idoneità in attitudine al servizio di Polizia.

7. In ragione dei vizi di illegittimità già evidenziati e dell’esito della verificazione effettuata dal Policlinico Umberto I di Roma, dunque, deve ritenersi illegittima la disposta cessazione dal servizio per cui è causa, poiché basata su un accertamento medico risultato contraddetto dalla successiva visita medico - legale cui il ricorrente è stato sottoposto.

8. Per tutto quanto esposto, in conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e con ogni effetto in ordine alla riammissione in servizio del ricorrente.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi