TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-02-07, n. 202200368

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-02-07, n. 202200368
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202200368
Data del deposito : 7 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2022

N. 00368/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00714/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 714 del 2008, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

del provvedimento di diniego della sanatoria ai sensi della l. 326/2003, emesso dal Comune di -OMISSIS- in data 06.12.2007;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2022 il dott. P B e udito il difensore del ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, proprietario dell’immobile sito in -OMISSIS-, impugna l’atto di diniego della sanatoria ai sensi della l. 326/2003, emesso dal Comune di -OMISSIS- in data 06.12.2007 ed a lui notificato il 09.01.2008. La domanda era stata avanzata dal dante causa del ricorrente, il quale aveva poi acquistato l’immobile de quo.

Il ricorso è articolato su due motivi di diritto, con i quali vengono sollevate le seguenti censure:

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 comma 27 del d.l. 269/2003 e della l. 431/85 – Eccesso di potere per carenza della motivazione. Assume parte ricorrente che il Comune di -OMISSIS- avrebbe erroneamente interpretato i sopra citati precetti normativi, ritenendo le opera abusive non suscettibili di sanatoria (in quanto non conformi al P.R.G.) e, conseguentemente, omettendo di richiedere alla competente Soprintendenza il prescritto parere, in presenza di vincolo paesaggistico.

b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 lett. a) della l.r. 78/1976, asserendo, in via principale, che la costruzione esisterebbe legittimamente in forza di provvedimento concessorio e, in via gradata, che l’immobile rientrerebbe nella fattispecie derogatoria in ragione della risalenza dell’abuso.

2.- Il Comune di -OMISSIS- non si costituiva in giudizio.

3.- All’udienza del 27.01.2022, il ricorso veniva trattenuto indecisione.

4.- Il ricorso è infondato.

Osserva preliminarmente il Collegio che il provvedimento impugnato è plurimotivato di talché “è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale;
in sostanza, in caso di atto amministrativo fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (cfr, ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 20/09/2021, n.6405;
T.a.r. Lazio Roma, sez. II, n. 11604/2021).

4.1.- Valenza assorbente assume, nell’ambito del provvedimento di diniego impugnato, la contestata violazione dell’art. 15 lett. a) della L.R. 78/76, ad oggetto la fascia di inedificabilità assoluta nell’ambito dei 150 mt. dalla battigia, rispetto alla quale – peraltro – parte ricorrente si limita a contestare che non sarebbero chiare le modalità delle verifiche istruttorie sul punto e che quindi, in sostanza, non sarebbe provato che le opere ricadano nella fascia di rispetto.

L'art. 15, lett. a) L.R. n. 78 del 1976, in combinato disposto con l'art. 23, comma 10, L.R. n. 37 del 1985, esclude la possibilità della sanatoria per gli abusi edilizi nella fascia di 150 metri dalla battigia commessi dopo il 31 dicembre 1976.

Il vincolo di inedificabilità è assoluto e diretto, essendo la norma in argomento di azione e non di relazione.

È onere di chi richiede la sanatoria, fornire la prova, certa ed inoppugnabile, della data di effettiva ultimazione delle opere sulla base di specifici e documentati riscontri probatori che, nella fattispecie in esame, risultano del tutto carenti.

Va inoltre aggiunto che, trattandosi di fornire prova dell'epoca in cui un'iniziativa squisitamente privata - quale una costruzione edilizia - aveva trovato luogo, il relativo onere probatorio gravante sulla stessa parte privata non può essere assolto mediante l'allegazione di un semplice principio di prova, bensì si configura come un onere probatorio pieno (cfr. C.G.A. 27/02/2017 n. 65, che a sua volta richiama Cons. Stato, IV, 29 maggio 2014, n. 2782;
27 dicembre 2011, n. 752) (TAR Catania sez. III, 1693 del 28 maggio 2021).

E’, peraltro, ormai consolidato l'arresto giurisprudenziale secondo cui "Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia sancito dall'art. 15 L.R. Sicilia 12 giugno 1976, n. 78, ha come destinatari, in base alle successive L.R. Sicilia 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e L.R. 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro tale fascia" (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 settembre 2021, n. 525;
Sez. III, 20 luglio 2009, n. 1328;
Sez. III, 4 gennaio 2008, n. 1;
Sez. I, 9 ottobre 2008, n. 1251;
Sez. III, 18 aprile 2007, n. 1130;
Sez. III, 4 ottobre 2006, n. 2019;
Sez. I, 11 novembre 2002, n. 3817;
Sez. I, 10 dicembre 2001, n. 1854;
C.G.A., Sez. Giurisdizionale, 19 marzo 2002, n. 158;
31 gennaio 1995, n. 10).

E' stata ritenuta contrastante col divieto di edificazione posto dalla legge regionale ogni opera che abbia solo una relazione indiretta con la fruizione del mare (in relazione alla fattispecie derogatoria di cui alla seconda preposizione della norma di cui all’art. 15 lett. a), nel senso che l'allocazione in prossimità del mare risulti meramente accidentale e occasionale, e non sia inerente all'attività esercitata;
in quest'ottica, si è esclusa la possibilità di realizzare in zona di divieto: complessi alberghieri (cfr. CGA 308/2016);
gazebi e tettoie a servizio di un ristorante (cfr. CGA 43/2018;
Tar Catania 2394/2012);
strutture di ristorazione e bar privi di accesso al mare ed alla balneazione (cfr. CGA 604/2014;
Tar Catania 2586/2012);
cavalcavia pedonale in direzione della spiaggia (cfr. CGA 133/2014).

A maggior ragione lo è una costruzione destinata a civile abitazione e qualsiasi sua modifica o ampliamento.

4.2- Per le ragioni sopra esposte il ricorso in quanto infondato, va rigettato.

5.- Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio del Comune.

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