TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-07, n. 202409051

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-07, n. 202409051
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202409051
Data del deposito : 7 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2024

N. 09051/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12872/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12872 del 2019, proposto da
M d G, rappresentato e difeso dall’avv. A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A N e T S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

dell’atto di diniego adottato da Invitalia con delibera ssi00213 ai sensi del dm 24 settembre 2014 e ss.mm.ii, datata 22 luglio 2019 e notificata nello stesso giorno, con il quale si comunicava ad Aviomarine s.r.l. il rigetto della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all’id in oggetto, sottoposta all’esame del comitato tecnico.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 aprile 2024 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. M d G agisce nel presente giudizio nell’interesse della società Aviomarine tech s.r.l. domandando l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe con cui veniva rigettata la richiesta di agevolazioni per l’esercizio della propria impresa innovativa.

2. Si costituiva in giudizio Invitalia, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione, agendo il de G nella veste di legale rappresentate di una costituenda società.

3. All’udienza del 19 aprile 2024 il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

4. L’eccezione preliminare è fondata, risultando precluso l’esame del merito della domanda.

4.1. Appare opportuno evidenziare come l’istanza amministrativa di ammissione al beneficio veniva sottoscritta da A R (ossia il difensore dell’odierno ricorrente) che risultava anche il designato socio referente di progetto. Viceversa, il de G era indicato come altro soggetto richiedente, precisando poi nella descrizione dell’idea imprenditoriale che egli sarebbe divenuto socio di maggioranza nonché amministratore della costituenda Aviomarine tech s.r.l.

4.2. In seguito al rigetto della domanda di ammissione alle sovvenzioni pubbliche, il solo de G sottoscriveva la procura speciale alle liti in favore dell’avv. R: nell’atto di conferimento della procura era indicato tra parentesi il nominativo della società (Aviomarine tech) ma non veniva reso chiaro in quale veste agisse il de G (es. quale amministratore o legale rappresentate dell’ente). Nel ricorso, poi, la domanda è formulata « nell’interesse della società Aviomarine tech., in persona dell’amministratore designando, de G Maurizio ».

4.3. Orbene, appare evidente che l’azione giurisdizionale è esercitata dal de G in rappresentanza della società Aviomarine, la quale però non è venuta ad esistenza . Non si è, quindi, al cospetto di un fenomeno di falsus procurator , ossia di un soggetto che agisce oltre i limiti del proprio mandato, in quanto l’asserito rappresentato non è un soggetto di diritto: conseguentemente, pur ammettendo la possibilità di ratifica dell’operato altrui (art. 1399 c.c.), tale facoltà non coprirebbe gli atti anteriori alla conclusione del negozio di società (v. in termini, Cass., sez. lav., 17 febbraio 2017, n. n. 4263). Pertanto, nel caso di specie, al di là dell’acquisto o meno della personalità giuridica a mezzo dell’iscrizione, appare evidente che l’ente cui riferire l’attività giuridicamente rilevante del de G non esiste.

4.4. Neppure potrebbe invocarsi il disposto dell’art. 2331 c.c.: anzi, il secondo comma della disposizione conferma la responsabilità personale e diretta di chi agisce nell’interesse della costituenda società (cfr. Cass., sez. I, 26 luglio 2012, n. 13287). Ne consegue che legittimati a contestare in giudizio il provvedimento di Invitalia sono solamente gli istanti quali persone fisiche direttamente lese dal diniego: solo costoro, infatti, risultano titolari dell’interesse legittimo contrapposto al potere amministrativo esercitato a mezzo della decisione in esame.

4.5. Viceversa, avendo il de G proposto ricorso quale amministratore di una società non costituita, risulta evidente l’assenza delle condizioni dell’azione (possibilità giuridica, legittimazione ed interesse al ricorso v. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2024, n. 3217): d’altro canto, va osservato come nel caso di accoglimento del ricorso, a rigore, sarebbe impossibile comprendere nei confronti di quale soggetto la sentenza possa spiegare i proprî effetti.

5. Alla luce dell’esposta fondatezza dell’eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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