TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 2024-10-25, n. 202402013
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Testo completo
Pubblicato il 25/10/2024
N. 02013/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01505/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P P e R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-), non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 il dott. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento col quale il -OMISSIS- sono individuati come destinatari altri soggetti), in ragione dei “fenomeni di distacco ed espulsione di materiale nella parte superiore della facciata ed una precarietà statica delle romanelle di coronamento alla copertura” , con pericolo per la pubblica incolumità (come accertato in data 6.8.2024 nel rapporto d’intervento dei Vigili del Fuoco).
2. Con un unico motivo di diritto, il deducente ha contestato la sua individuazione come destinatario dell’ordinanza gravata in qualità di proprietario (con precipuo riferimento alle-OMISSIS-), osservando che l’Autorità emanante abbia desunto la titolarità dei beni immobili, peraltro non risultante al catasto, esclusivamente sulla base del “verbale di pubblicazione del testamento olografo” del 12.10.2007 (redatto dal notaio A. Orlando, rep. 52767), dal quale invece emergerebbe soltanto che egli è stato designato -OMISSIS- ma non anche alcuna forma di accettazione dell’eredità, che dichiara non essere mai avvenuta né in modo espresso né in forma tacita.
3. L’Amministrazione, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2024, sentito il difensore di parte ricorrente, anche ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio che la causa può essere definita con sentenza in forma semplificata, palesandosi la manifesta fondatezza del ricorso.
5.1. In ordine al suindicato presupposto soggettivo, va considerato in via generale che, nell’esercizio del potere extra ordinem riconosciuto nei casi di necessità ed urgenza a tutela dell’incolumità pubblica e privata, ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000, le ordinanze sindacali possono rivolgersi a chi ne abbia la disponibilità ovvero abbia, con il bene che minaccia la pubblica incolumità, una relazione tale da consentirgli di disporne e quindi effettuare gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 14.11.2023, n. 9761) perché, in caso contrario, l'ordine sarebbe illogicamente destinato a non poter essere eseguito (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 20.12.2023 n. 3007;Consiglio di Stato, sez. VI, 10.12.2018, n. 6951). Infatti, sebbene l'amministrazione non sia tenuta a svolgere un'approfondita istruttoria circa la proprietà dei beni stessi – rimanendo impregiudicata ogni questione inerente al definitivo accollo economico dei costi dell'intervento, non avendo l'ordinanza de qua carattere sanzionatorio e non implicando alcun accertamento in ordine all'individuazione di eventuali responsabilità – la stessa ordinanza ex art. 54 T.U.E.L. presuppone comunque il suo indirizzamento nei confronti di chi si trovi nella posizione di poter intervenire tempestivamente, avendo a qualsiasi titolo la materiale disponibilità dei beni dai quali il pericolo origina (cfr., oltre alle pronunce già citate, Consiglio di Stato, sez. II, 22.1.2020, n. 536;T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7.10.2020, n. 4313 e 13.3.2023, n. 1638).