TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-07-24, n. 202312382

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-07-24, n. 202312382
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312382
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 12382/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11221/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11221 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Luciani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Boccea, 262 Int 8;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto n. -OMISSIS- con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza prodotta dal ricorrente e diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna il decreto n. -OMISSIS- del 25.07.2017 con il quale è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio presentata in data 4.9.2015 ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

A fondamento del diniego, il Ministero intimato ha rappresentato che, dall’attività informativa esperita, “ è emersa la contiguità del richiedente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”.

Avverso l’anzidetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendo l’illegittimità del diniego per violazione di legge ed eccesso di potere per carenza d’istruttoria e vizio di motivazione. Espone, in particolare, che dalla certificazione depositata emerge l’assenza di qualsivoglia pendenza, di essere compiutamente integrato nel tessuto socio-economico nazionale e lamenta, pertanto, che nella motivazione del diniego l’Amministrazione ha operato un mero rinvio alla documentazione dalla quale emergerebbero i presunti motivi di sicurezza a carico del richiedente, senza tuttavia allegare detto documento e senza neanche indicare esplicitamente, nel corpo della motivazione, tali elementi ostativi.

Con ordinanza istruttoria n. 1937 pubblicata il 6.4.2023, il Presidente ha disposto l’acquisizione della documentazione riservata posta a fondamento del provvedimento impugnato, specificando le modalità di deposito necessarie a preservarne la riservatezza.

Adempiuta la ridetta ordinanza istruttoria tramite deposito di una relazione in busta chiusa e sigillata, il difensore del ricorrente, presa visione della medesima, ha depositato memoria difensiva in data 9.6.2023, evidenziando la totale estraneità del richiedente ai gruppi estremisti indicati nella nota riservata e ribadendo la genericità dell’impianto motivazionale sotteso al rigetto.

All’udienza pubblica del 13 giugno 2023 la causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Si rende opportuno premettere, anche per affermare la giurisdizione dell’adito tribunale amministrativo, che, in ordine all'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 per “ iuris communicatio” (vale a dire per matrimonio con cittadino italiano), l'unica causa preclusiva che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione è quella di cui all'art. 6 comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992 n. 91, ossia la sussistenza di " comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ". Soltanto in tale evenienza, infatti, la situazione di diritto soggettivo risulta affievolita in interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione dinanzi al giudice amministrativo (cfr., tra le tante, Cass. civile sez. un., 21/10/2021, n.29297; TAR Lazio, Roma, sez. V bis, 9 giugno 2022, n. 7514).

L’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036).

3. Tanto premesso e venendo al caso di specie, a seguito

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