TAR Aosta, sez. I, sentenza 2019-10-14, n. 201900050

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2019-10-14, n. 201900050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201900050
Data del deposito : 14 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2019

N. 00050/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00014/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14 del 2019, proposto da
Costruzioni Stradali B.G.F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento :

a) del provvedimento di “reiezione domanda di integrazione salariale” dell'I.N.P.S. di Aosta del 9.01.19, con cui è stata rigettata la domanda di integrazione salariale presentata dalla ricorrente (rif. domanda 0402063931/04000129/10000628) in data 20.07.18 e relativa al periodo 9.07.18/21.07.18;

b) del provvedimento di “reiezione domanda di integrazione salariale” dell'I.N.P.S. di Aosta del 9.01.19, con cui è stata rigettata la domanda di integrazione salariale presentata dalla ricorrente (rif. domanda 0402063931/04000129/10000629) in data 3.08.18 e relativa al periodo 23.07.18/4.08.18;

c) del provvedimento di “reiezione domanda di integrazione salariale” dell'I.N.P.S. di Aosta del 9.01.19, con cui è stata rigettata la domanda di integrazione salariale presentata dalla ricorrente (rif. domanda 0402063931/04000142/10000630) in data 10.08.18 e relativa al periodo 6.08.18/11.08.18;

d) del provvedimento di “reiezione domanda di integrazione salariale” dell'I.N.P.S. di Aosta del 9.01.19, con cui è stata rigettata la domanda di integrazione salariale presentata dalla ricorrente (rif. domanda 0402063931/04000142/10000631) in data 3.09.18 e relativa al periodo 20.08.18/25.08.18;

-nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2019 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Costruzioni Stradali B.G.F srl, società operante nel settore edile e dei lavori stradali, presentava alla sede I.N.P.S. di Aosta n. 4 distinte domande di integrazione salariale ordinaria per i seguenti periodi .

a) la prima per il periodo dal 97772018 al 21/7/2018 pari a n. 2 settimane in ragione della “significativa diminuzione delle commesse”;

b) la seconda per il periodo 23/772018 al 478/2018 pari an. 2 settimane sempre in ragione della “mancanza di ordini, commesse e lavoro”;

c) la terza per il periodo dal 6/8/2018 al 118/2018 pari ad una settimana in ragione dell’avvenuta sospensione dei lavori ordinata dalla direzione lavori relativamente ai lavori di completamento e adeguamento dell’acquedotto in diverse zone della val d’Ayas ;

d) la quarta per il periodo dal 20/8/2018 al 25/8/2018 per 1 settimana sempre in ragione della intervenuta sospensione dei lavori sopra citati per ordine autorità

In particolare, le domande sub a) e sub b) erano presentate con causale di “ mancanza di ordini, commesse e lavoro”;
quelle sub c) e sub d) con la causale sospensione per ordine di pubblica autorità ”.

Avveniva poi che parte ricorrente produceva all’istituto previdenziale documentazione integrativa con cui si attestava che anche per le prime due domande la causale per la richiesta di integrazione salariale ordinaria era quella della sospensione dei lavori per ordine di autorità e in proposito la stessa INPS nella memoria difensiva del 28/6/2019 (pagg. 3-4) ritiene che in concreto tutte e quattro le domande hanno la loro ragione nella intervenuta sospensione per ordine dell’autorità amministrativa che a tanto si era determinata per l’alto flusso turistico nel Comune di Challand Saint Anselme ( dove erano iniziati i lavori).

Di contro parte ricorrente assume che invece le prime due domande sono riconducibili alla causale costituita dalla mancanza di commesse e lavori.

L’INPS in relazione a tali domande adottava altrettanto quattro provvedimenti di diniego sul rilievo che la circostanza dell’alto afflusso turistico non è un evento eccezionale ed inoltre la sospensione era stata disposta dal committente per ragioni di attuazione del contratto di appalto

Costruzioni Stradali B.G.F ha impugnato i quattro provvedimenti reiettivi delle richieste di integrazione salariale ordinaria , deducendo i seguenti motivi :

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 dlgs 14 settembre 2015 n. 148 e del D.M. 15 aprile 2016 n. 95442;

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241790 e dell’art. 11 D.M. 15 aprile 2016 n. 95442 ;
eccesso di potere sotto diversi profili : difetto di motivazione , difetto di idonea istruttoria, palese travisamento dei fatti , manifesta illogicità e contraddittorietà.

Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione. Le parti hanno poi prodotto memorie, anche di replica, a migliore illustrazione delle loro tesi.

Tanto premesso, il ricorso si appalesa fondato per le ragioni che di seguito si espongono.

I- E’ utile preliminarmente richiamare la normativa di riferimento costituita, in particolare dal dlgs 14 settembre 2015 n. 148 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e dal D.M n. 95442/2016 di attuazione della suindicata legge.

La fonte normativa di rango ordinario sopra cita all’art. 11 prevede che ai dipendenti delle imprese indicate al precedente art. 10 ( tra cui, come quella qui interessata, le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini ) che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi :

“a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali”;

b) situazioni temporanee di mercato.

A sua volta il citato decreto ministeriale nel dettare i criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria all’art. 1 stabilisce che “ l’integrazione salariale ordinaria è concesse dalla sede INPS competente per territorio per le seguenti causali: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti , incluse le intemperie stagionali;

b) situazioni temporanee di mercato .

L’art. 3 poi prevede che “integra la fattispecie “ mancanza di lavoro o di commesse” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante da significativa riduzione di ordini o commesse”

Quindi l’art. 8 prevede che integra la fattispecie di sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” la sospensione o la riduzione dell’attività per fatti sopravvenuti non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell’impresa o dei lavoratori , dovuti … da ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all’impresa”

II - Giova qui altresì tener presente i principi giurisprudenziali intervenuti in subjecta materia.

Secondo un preciso orientamento giurisprudenziale, la normativa sulla integrazione salariale ordinaria si riferisce a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore per i profili sia della prevedibilità dell’evento sia della responsabilità ( cfr Tar Campania Napoli Sez. III n. 5039/2015;
idem TGA Trento n. 335/2015).

Parimenti , fermo restando che la cassa integrazione guadagni ordinaria interviene in caso di sospensioni dell’attività lavorativa di breve durata , la concessione o meno della CIG implica un ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell’Ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale transitoria, e tali scelte sono sindacabili solo per incongruità e/o illogicità o per travisamento dei fatti ( Cons Stato sez. VI n. 4080/2013;
idem Sez. III n. 5398/2019 ).

III- Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale testè evidenziato, in relazione ai fatti di causa e con riferimento alle determinazioni negativamente assunte dall’INPS, le censure di falsa applicazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, difetto di motivazione dedotte a carico dei provvedimenti impugnati si rivelano fondate.

IV – Invero, nella specie abbiamo due prime istanze di concessione della integrazione salariale ordinaria, quelle sopra indicate sub a) e b) che sono state avanzate con l’espressa causale della “riduzione /sospensione mancanza di ordini , commesse, lavori, così come risultante per tabulas dal modello di domanda . L’INPS nella sua memoria difensiva ( e non negli atti di diniego ) rileva che in realtà tale causale è comunque riconducibile alla “sospensione delle lavorazioni imposta dal Sindaco del comune di Challand Saint Anselme e quindi non alla mancanza di ordini, ma trattasi di una mera deduzione, del tutto disancorata dalle ragioni poste a sostegno della avanzata richiesta di CIG nel senso che in ogni caso la causale ufficiale formalmente espressa era ed è quella di una crisi finanziaria dovuta alla riduzione di commesse. Vero è che la documentazione integrativa prodotta dalla Società faceva riferimento alla sospensione dei lavori per ordine del Sindaco, ma ciò va solo ad integrare la causale indicata, come circostanza aggiuntiva che ha prodotto la sospensione dei lavori con contrazione delle commesse .

In ogni caso, quello che qui rileva ai fini della verifica di legittimità o meno dei due provvedimenti che denegano il beneficio de quo richiesto con le prime due domande, è che l’ Amministrazione non fa cenno alcuno alla insussistenza di cause di crisi transitoria dell’impresa e di non temporaneità della riduzione dell’attività lavorativa , mentre era preciso dovere dell’Ente andare a motivare in ordine all’assenza della condizione di fatto e diritto costituita dall’imprevisto calo di commesse dovuto a crisi finanziaria permanete e non transitoria

L’INPS invero rileva che in realtà ci si trova di fronte ad una crisi strutturale dell’impresa , condizione che non rientra nelle ipotesi normative suscettibili di far meritare la concessione della cassa integrazione ordinaria, ma questo l’Istituto previdenziale lo fa solamente in sede di memoria difensiva con una motivazione postuma assolutamente non idonea a giustificare l’opposto diniego: la sede per denegare il beneficio è e resta il provvedimento e non la difesa giudiziale. Motivare il diniego con il prevedibile aumento del flusso turistico che avrebbe imposto la sospensione dei lavori senza che ciò possa assurgere ad evento eccezionale in relazione alla causale di domanda suindicata significa effettivamente mutare i termini della quastio iuris , nel senso che si va in concreto a travisare il contenuto di una domanda che aveva una precisa causale e solo quella e andando andando a confondere una causale per un’altra . Quanto rilevato ex adverso dall’INPS se può valere, in ipotesi, per le altre due domande, quelle avanzate con la diversa causale della sospensione per ordine dell’autorità pubblica ( ma neppure, perché, come si andrà a vedere in concreto la sospensione è avvenuta solo ed esclusivamente per ordine dell’autorità pubblica emesso in relazione a circostanze non addebitali alla ricorrente), le ragioni esposte solo ex post e non nei provvedimenti di reiezione non sono idonee a giustificare legittimamente la reiezione delle prime due domande, quelle più volte indicate sub a) e sub b).

I dinieghi opposti in ordine alle istanze di concessione di integrazione salariale ordinaria rubricate rispettivamente al n. 0402063931704000142/10000628 e al n. 0402063931/04000142/10000629 sono perciò illegittimi.

V- Passando alle altre due domande, quelle con causale “sospensione dei lavori per ordine autorità”, i rilievi mossi dall’INPS con i due provvedimenti qui pure gravati, sono fallaci perché erroneamente affermano la non sussistenza della condicio iuris prevista dall’art. 8 del D.M. n.95442/2016 per potersi giovare della concessione della integrazione salariale ordinaria.

Invero, la sospensione dei lavori in questione è quella che coincide con il verbale di sospensione dei lavori del 6/8/2018 , ma a ben vedere detta sospensione è riconducibile unicamente alla determinazione del Sindaco del Comune di Challand Saint Anselme in ragione dell’alto afflusso dei turisti in quel periodo della stagione estiva, fatto questo del tutto estraneo alla volontà della Società esecutrice dei lavori .

In particolare, Società ricorrente oltre a firmare con riserva il verbale di sospensione dei lavori, aveva l’esigenza di proseguire nell’attività lavorativa per garantire il rispetto dei tempi del cronoprogramma che guarda caso quanto alla tempistica prevede l’esecuzione di una parte consistente dei lavori proprio nel periodo estivo, in virtù delle favorevoli condizioni climatiche.

Ma decisivo al riguardo appare la circostanza di fatto ( documentalmente evidenziata ) che è proprio il RUP a seguito del sopralluogo effettuato il 4/7/2018 ad aver rilevato la possibilità di proseguire i lavori nel periodo estivo in quanto non eccessivamente invasivi, quegli stessi lavori poi stoppati con la sospensione dall’Autorità comunale in ragione dell’esigenza di evitare disagi e quant’altro ai turisti particolarmente numerosi nella suddetta località .

E allora se così è, appare agevole constatare che in concreto nella specie è intervenuta una sospensione dei lavori in ragione di un ordine adottato dall’autorità pubblica per ragioni sicuramente meritevoli di positivo apprezzamento, ma non si può negare che in ciò si invera la ipotesi di riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori, esattamente come previsto dal citato art. 8 del D.M. n. 95442, come tale idonea a far meritare la concessione del beneficio di integrazione salariale ordinaria.

Anche i due dinieghi opposti in ordine alle domande rubricate rispettivamente al n. 0402063931/04000142/10000630 e n. 0402063931/04000142/10000631 si appalesano dunque illegittimi e vanno perciò annullati .

In forza delle suesposte considerazioni il ricorso, in quanto fondato, va accolto.

VI - Le spese del giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della controversia all’esame possono essere compensate tra le parti.

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