TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2013-10-21, n. 201300981
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N. 00981/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2013, proposto da:
M G, rappresentato e difeso dagli avv. T R, M G, con domicilio eletto presso lo studio di T R in Catanzaro, via G. Alberti, 27;
contro
Ministero Della Giustizia;
per l'ottemperanza formatasi sul decreto decisorio nel procedimento n. 797/07 emesso dalla Corte d'appello di Catanzaro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, gli avv. Gallo Michele e Ricci Tommaso chiedevano che l’adito Tribunale accertasse l’obbligo del Ministero della Giustizia di ottemperare al decreto decisorio emesso nel procedimento RG n. 797/07 il 9.12.2008 dalla Corte di appello di Catanzaro, ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e munito di formula esecutiva, con cui il Ministero veniva condannato al pagamento, in favore dei ricorrenti avvocati antistatari, della somma di euro 1150.00, a titolo di spese ed onorari.
Risulta dagli atti che il decreto decisorio emesso nel procedimento RG n. 874/09 è stato munito di formula esecutiva in data 22.7.2009, è stato notificato in data 23.7.2009 al Ministero della Giustizia e non è stato impugnato.
Alla camera di consiglio del 17.10.2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza amministrativa da cui questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, il rimedio dell’ottemperanza, oggi disciplinato dagli artt. 112 e seg. c.p.a., è esperibile anche per l'esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo di esecuzione innanzi al giudice civile, con il solo limite dell'impossibilità di conseguire due volte le stesse somme (Tar Calabria, Catanzaro, n. 159 del 2010;Tar Trento, n. 305 del 2011;Tar Lazio, n. 8005 del 2011).
La giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, ammesso che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa dichiarato antistatario: anche nei suoi confronti, infatti, il giudizio di ottemperanza è rimedio utilizzabile per far conseguire tutte le utilità derivanti dalla pronuncia giurisdizionale di merito ed illegittimamente negate dall'Amministrazione con un comportamento omissivo (Consiglio di Stato, n. 682 del 2012;Consiglio di Stato, n. 7441 del 2010; Tar Trentino Alto Adige, n. 141 del 2012;Tar Campania, Napoli, n. 4354 del 2012). La stessa Adunanza Plenaria, di recente, ha chiarito che il ricorso in ottemperanza è ammissibile anche qualora sia proposto unicamente per ottenere la rifusione delle spese sostenute nel giudizio già conclusi (Ad. Plen., n. 24 del 2012).
Pertanto, il ricorso va accolto e va dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, di provvedere al pagamento, in favore dei ricorrenti, di quanto disposto nel decreto decisorio emesso nel procedimento RG n. 797/07 entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in forma amministrativa della presente pronuncia, ovvero, se precedente, dalla notifica a cura della parte ricorrente.
Nel caso in cui l’Amministrazione non provveda nei termini indicati all’esecuzione decreto decisorio emesso nel procedimento RG n. 797/07, si nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore di Ragioneria della Prefettura di Catanzaro o un suo delegato, affinchè provveda a dare integrale esecuzione al giudicato de quo entro l'ulteriore termine di giorni 90, con spese a carico del Ministero.
Atteso l’oggetto del contendere, possono compensarsi le spese di lite tra le parti.