TAR Lecce, sez. III, sentenza 2020-03-02, n. 202000298
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Pubblicato il 02/03/2020
N. 00298/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01152/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2018, proposto da
Mdm Costruzioni Generali S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocato A C, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Novoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per la nomina del Commissario ad acta,
a seguito della sentenza di ottemperanza (al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Lecce - Sezione Commerciale n. 2946/2017 del 24 ottobre 2017 - R.G. n. 10176/2017, non opposto, munito di formula esecutiva il 10 gennaio 2018) del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione Terza, n. 783 del 21 maggio 2019.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza di ottemperanza della Sezione n. 783/2019;
Vista l’istanza per la nomina del Commissario ad acta e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 gennaio 2020 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza 21 maggio 2019, n. 783, questa Sezione ha ordinato al Comune di Novoli di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della sentenza medesima, al pagamento delle somme portate, in favore della Società ricorrente MDM Costruzioni Generali S.r.l., dal decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Lecce - Sezione Commerciale (n. 2946/2017 del 24 ottobre 2017 - R.G. n. 10176/2017, non opposto, munito di formula esecutiva il 10 gennaio 2018), pari a euro 39.223,79 (per l’esecuzione di alcuni lavori pubblici), oltre interessi come da domanda, nonché delle spese e competenze del procedimento monitorio, liquidate in euro 286,00 per spese e in euro 1.200,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Ora, con istanza depositata in giudizio il 19 settembre 2019, la Società ricorrente, rilevata la persistente inottemperanza del Comune di Novoli - nonostante l’avvenuta comunicazione, in data 24 maggio 2019, della menzionata sentenza di ottemperanza n. 783/2019 di questo T.A.R. -, chiede (peraltro, ex art. 117, comma 3 del c.p.a.) <<di nominare un Commissario “ ad acta ” che, in sostituzione dell’Amministrazione rimasta inadempiente, adotti ogni atto necessario a dare esecuzione al comando contenuto nel decreto ingiuntivo fino al completo soddisfacimento delle pretese creditorie della ricorrente anche in relazione alle prestazioni accessorie>>.
Non si è costituito neppure nella presente fase del giudizio il Comune di Novoli.
All’udienza in Camera di Consiglio del 14 gennaio 2020, la causa è stata introitata per la decisione sull’incidente di esecuzione.
DIRITTO
1. - Osserva il Collegio che l’istanza introduttiva del presente incidente di esecuzione è inammissibile.
1.1 - Ed invero, il Tribunale rileva che non risulta agli atti di causa l’avvenuta (necessaria) notifica al Comune di Novoli (non costituito) dell’istanza di nomina del Commissario ad acta , sicchè la suddetta istanza va dichiarata inammissibile, risultando ultronea la contestazione ex art. 73, comma 3 del c.p.a., in considerazione dell’assenza di alcun effetto preclusivo alla riproposizione dell’istanza medesima (che potrà essere senz’altro reiterata nelle forme di legge).
2. - Nulla per le spese processuali della presente fase del giudizio, in ragione della mancata costituzione del Comune di Novoli.