TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2012-01-27, n. 201200428

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2012-01-27, n. 201200428
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201200428
Data del deposito : 27 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09668/1999 REG.RIC.

N. 00428/2012 REG.PROV.COLL.

N. 09668/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso 9668/1999, proposto da B R, rappresentato e difeso dall'avvocato L A C, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via G.Ribera n.1;

contro

il Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dei seguenti atti del Comune di Massa Lubrense: a) ordinanza di sospensione dei lavori n.309 in data n. 5 agosto 1999 (prot.n.15214);
b) ordinanza n. 393 in data 21 settembre 1999 (prot. n. 19621), di rettifica della precedente ordinanza di sospensione lavori;
c) ordinanza n. 399 in data 21 settembre 1999 (prot. n. 19798), con la quale è stata ordinata alla signora N C, in qualità di proprietaria, nonché al ricorrente, in qualità di direttore dei lavori, la demolizione delle opere abusive realizzate sull’immobile ubicato alla piazza Vescovado n. 8 (opere consistenti nel completamento della scala di accesso al sottotetto, nel cambio di destinazione d’uso del sottotetto, nella realizzazione di una parete attrezzata, nonché di un pergolato in legno a copertura del terrazzo), già oggetto dei predetti ordini di sospensione dei lavori;
d) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi la Comunicazione del Comando polizia municipale richiamata nelle predette ordinanze e il decreto sindacale d’incarico richiamato nella motivazione del predetto ordine di demolizione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che questo Tribunale con ordinanza n. 125 in data 12 gennaio 2000 ha accolto la domanda cautelare proposta unitamente al presente gravame, evidenziando in motivazione che, come risulta dagli atti di causa il ricorrente dal 17 novembre 2008 non rivestiva più l’incarico di direttore dei lavori;

CONSIDERATO che, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dalla proposizione del ricorso in epigrafe e le probabili mutazioni intervenute nella situazione di fatto e di diritto che possono influire sulla decisione, con ordinanza presidenziale n. 5344/2011, è stata disposta l’acquisizione di documentati chiarimenti sui fatti che hanno determinato l’adozione del provvedimento impugnato, nonché su fatti e circostanze eventualmente sopravvenuti (tra i quali istanze della parte privata, ulteriori provvedimenti eventualmente adottati dall’amministrazione ed ulteriori gravami eventualmente proposti dalla parte privata);

CONSIDERATO che, in esecuzione della predetta ordinanza istruttoria, il Comune di Massa Lubrense con nota depositata in data 17 ottobre 2011 ha rappresentato che in relazione alle opere oggetto dei provvedimenti impugnati risultano i seguenti atti:

- ordinanza n. 105 in data 22 marzo 2004, con la quale - in conformità al parere espresso dalla Commissione per la tutela dei beni ambientali nella seduta del 16 marzo 2004 - è stato disposto di autorizzare, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999, l’intervento di recupero abitativo del sottotetto di cui trattasi;

- ordinanza n. 373 in data 10 giugno 2004, con la quale - in conformità al parere espresso dalla Commissione per la tutela dei beni ambientali nella seduta del 16 marzo 2004 - è stato disposto di applicare, in relazione all’intervento di recupero abitativo del sottotetto, la sanzione risarcitoria di cui all’art. 164 del decreto legislativo n. 490/1999, “fatta salva la determinazione dell’importo da corrispondere in misura pari alla somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”;

- D.I.A. ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, presentata in data 28 giugno 2004 per i lavori di completamento relativi all’intervento di risanamento conservativo e recupero abitativo del sottotetto;

- comunicazione di ultimazione dei lavori relativa alla predetta D.I.A.;

CONSIDERATO che - sebbene le censure dedotte con il presente gravame risultino principalmente finalizzate a dimostrare l’estraneità del ricorrente alla realizzazione degli abusi contestati dall’Amministrazione - il presente gravame, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 dicembre 2010, n. 8502), deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse perché i provvedimenti impugnati sono divenuti inefficaci per effetto della richiesta di sanatoria presentata dalla signora N C e dei conseguenti provvedimenti adottati dall’Amministrazione, richiamati nella nota depositata in data 17 ottobre 2011;

CONSIDERATO che, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, le spese del giudizio devono essere poste a carico del Comune di Massa Lubrense perché - come già evidenziato da questo Tribunale in sede cautelare - le censure dedotte con il presente gravame risultano fondate in quanto dagli atti di causa effettivamente si desume l’estraneità del ricorrente alla realizzazione degli abusi realizzati dalla signora N C;

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