TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-05-10, n. 201905868

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-05-10, n. 201905868
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201905868
Data del deposito : 10 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2019

N. 05868/2019 REG.PROV.COLL.

N. 14272/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14272 del 2018, proposto dalla società Resine Industriali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Calabria 56;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.1733/2017 - RG.4832/2017 del Tribunale Civile di Velletri.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente chiede che venga data esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, pronunciato nei confronti di Roma Capitale.

Il detto titolo è divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini ed è stato ritualmente notificato presso la sede dell’ente.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma, contestando genericamente la domanda.

Alla camera di consiglio del 3 aprile 2019 il fascicolo è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Nell’osservare come il titolo sul quale si fonda l’azione non sia stato opposto e sia divenuto esecutivo, va ulteriormente rilevato come esso sia munito della formula esecutiva e notificato.

Ciò premesso si rammenta che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894;
sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301;
sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840;
nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083;
sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza;
condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).

Nel ribadire, alla stregua di quanto precedentemente esposto, come il decreto ingiuntivo della cui esecuzione si tratta risulti munito, alla stregua delle evidenze documentali di causa, di formula esecutiva, deve essere conseguentemente ordinato a Roma Capitale, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in questione, per la somma specificata in ricorso, limitatamente alla sorte, agli interessi ed alle spese di procedura monitoria come quantificate nelle conclusioni del ricorso, ad eccezione della registrazione del decreto ingiuntivo (posto che difetta la prova del pagamento da parte dell’istante in luogo del debitore).

Se la divisata definitività del titolo comporta l’obbligo per l’amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a darne esatta e completa esecuzione, va ulteriormente osservato come, in assenza di diversa indicazione, da parte della resistente, sul punto (rilevante anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 64, comma 4, c.p.a.), sia da ritenersi comprovato l’inadempimento perdurante da parte dell’ente ingiunto.

Militano in tal senso altresì i principi espressi dalla nota sentenza del SS.UU. n. 13533/2001.

In presenza della constatata osservanza delle formalità procedurali (notifica del titolo entro il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro amministrazioni statali ed enti pubblici non economici, il ricorso va, dunque, accolto;
e, conseguentemente, va ordinato a Roma Capitale di adottare i provvedimenti anzidetti nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia.

Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Direttore della sede di Roma della Banca d’Italia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della sede, affinché si insedi e provveda, entro il termine di ulteriori giorni 60 (sessanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto, con spese a carico di Roma Capitale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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