TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-07-02, n. 201804367
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Pubblicato il 02/07/2018
N. 04367/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02947/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2947 del 2017, proposto da
V M, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via M.Da Caravaggio 45;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento del provvedimento implicito di rigetto con cui Equitalia ha illegittimamente rifiutato l'accesso agli atti detenuti ed in particolare copia conforme all'originale del ruolo nominativo, delle cartelle di pagamento e delle relate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con istanza partecipata via PEC il 12.5.2017ha chiesto il rilascio della seguente documentazione “…copia conforme all’originale del ruolo nominativo……di tutte le cartelle di pagamento relative al proprio ruolo ex art. 49 del d.P.R. 602/73, così come notificate…relate di notifica delle suddette cartelle”.
Non avendo ricevuto riscontro alla propria istanza da parte della società concessionaria, il ricorrente ha intrapreso la presente azione volta all’accertamento del diritto di accesso alla suddetta documentazione, con conseguente condanna della società intimata agli adempimenti consequenziali.
Si è costituita in giudizio ADR, Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilevando con memoria depositata in atti il 3 ottobre 2017, la inammissibilità della istanza di accesso, facendo presente di aver comunicato detta nota alla controparte in data 13.9.2017. Di tale nota, non presenti in atti, il Collegio disponeva l’acquisizione con ordinanza istruttoria n. 95772018, rimasta inadempiuta.
Alla camera di consiglio del 20 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Va preliminarmente chiarito che la nota versata in atti si appalesa come relazione difensiva e non come provvedimento sopravvenuto espresso (limitandosi a menzionare, senza alcuna produzione, la precedente comunicazione del 13.9.2017), atto dal quale emerge che la documentazione non è stata data in ostensione in quanto trattasi di istanza di accesso genericamente formulata.
Né d’altra parte, come esposto nella parte in fatto, tale nota risulta depositata dopo l’incombente istruttorio in tal senso disposto dal Collegio con ordinanza istruttoria n, 957/2018, con conseguente valutazione del comportamento processuale omissivo tenuto dall’amministrazione ex art. 64 c.p.a.
Il ricorrente, in verità, con la domanda di accesso inoltrata all’ente ha chiesto copia conforme all’originale del ruolo nominativo, copia conforme all’originale delle cartelle di pagamento relative al proprio ruolo esattoriale come formato alla data dell’istanza e infine le relate di notifica alle stesse riferite. Osserva il Collegio che la domanda contiene tutti gli elementi che consentono a Equitalia di individuare i documenti richiesti (cfr. d.P.R. n. 184 del 2006). Attraverso l’estratto di ruolo, che com’è noto è atto interno all’amministrazione che riproduce una parte del ruolo, è infatti possibile risalire alla posizione debitoria del singolo contribuente ad una certa data e, dunque, alle cartelle esattoriali che a questo si riferiscono. Pertanto, nello specifico, la domanda di accesso contiene tutti i riferimenti soggettivi (la richiesta riguarda la parte ricorrente), oggettivi e temporali (le cartelle risultanti dall’estratto di ruolo alla data dell’istanza) per identificare gli atti richiesti.
Non pare poi possa revocarsi in dubbio la sussistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 della legge n. 241 del 1990).
Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che l'interesse del contribuente all’ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione è riconosciuto anche in via legislativa, mediante la previsione di obblighi in capo al concessionario per la riscossione. Invero, l'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, recita: "Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione". Le disposizioni sul diritto di accesso risultano pertanto di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto, in questo caso, la valutazione sulla sussistenza di un interesse all'esibizione è fatta direttamente dalla legge, e non va più svolta caso per caso. A maggior ragione, quindi, la richiesta del contribuente non può mai essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del concessionario, obbligato ex lege alla custodia e all'esibizione, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta. Ciò in quanto "la copia della cartella di pagamento ex se costituisce strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni del ricorrente e che la concessionaria non ha quindi alcuna legittimazione a sindacare le scelte difensive eventualmente operate dal privato" (Cons. Stato Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7486).
In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere accolto con conseguente accertamento del diritto all’ostensione, per effetto del quale la società intimata dovrà consentire l’accesso, secondo le modalità indicate in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenendo conto delle questioni trattate e della complessiva vicenda procedimentale, come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.