TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-07-13, n. 202007968

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-07-13, n. 202007968
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202007968
Data del deposito : 13 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2020

N. 07968/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01177/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L E, domiciliato in via digitale come da pubblici registri;

contro

Ministero dell'Interno, Dip dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Dir. Centrale Risorse Umane Ufficio Iii, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in via digitale come da pubblici registri, con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento di rigetto prot. n. 0043260 del 28/10/2014 emesso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- Direzione Centrale Risorse Umane Ufficio III- a firma del Capo Ufficio di Staff – pervenuto a mezzo raccomandata A.R. in data 4.11.2014, con il quale è stato comunicato alla ricorrente il mancato accoglimento dell’istanza diretta ad ottenere l’assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa nel ruolo degli Operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 132, comma 2, lettera a) e b) del D.Lgs. n. 217/2005;

- di qualunque ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

nonché, per l’accertamento,

del diritto della ricorrente quale sorella superstite di Vittima del terrorismo all’assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Dir. Centrale Risorse Umane Ufficio III;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 2 gennaio 2015 e depositato il 21 gennaio 2015, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale l’Amministrazione resistente le ha negato l’assunzione obbligatoria, per chiamata diretta, quale sorella superstite di Vittima del terrorismo.

In particolare, il fratello dell’odierna istante è deceduto celibe e senza figli nel 1993 ed è stato successivamente dichiarato vittima del terrorismo di matrice mafiosa. La ricorrente, in qualità di familiare superstite, ha presentato in data 15 ottobre 2014 istanza di assunzione nel ruolo degli Operatori del Corpo Nazionale di Vigli del Fuoco, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 132, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 217/2005, vigente ratione temporis.

Con il provvedimento oggetto del presente giudizio il Ministero ha rigettato l’istanza in base alla circostanza che già un’altra sorella superstite è stata assunta all’interno del Corpo dei Vigli del Fuoco.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che ha depositato memorie difensive volte al rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio.

2) Il ricorso si palesa infondato.

Parte ricorrente ritiene illegittimo il provvedimento impugnato poiché contrario alla normativa di riferimento, sulla base di una interpretazione dell’art. 132, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 217/2005, vigente ratione temporis, che prevedeva l’ “assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108”. La parte ricorrente valorizza l’intento premiale voluto dal legislatore, richiamandosi al dato letterale della menzionata norma, la quale si riferisce in generale ai fratelli superstiti ai fini dell’assunzione diretta, senza tenere specificamente conto dei limiti menzionati nella norma stessa con il riferimento agli altri articoli della medesima legge asseritamente relativi all’accesso a specifici ruoli.

Il Collegio evidenza come artt. 5, 21, 88, 97 e 108, che fissano dei limiti all’assunzione secondo l’indicata norma, vanno a disciplinare le singole fattispecie di assunzione nelle varie qualifiche d’impiego, specificano che la previsione dell’assunzione è limitata al “coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite”,

Il Collegio ritiene, quindi, che la norma debba essere interpretata tenendo conto dei limiti individuati dagli artt. 5, 21, 88, 97 e 108 anche al fine, come osservato dall’Amministrazione resistente, di limitare le immissioni dirette nell’ambito delle vacanze organiche disponibili.

La disposizione in oggetto ha la ratio di circoscrivere l'ambito di operatività, altrimenti illimitato, di una previsione normativa (quella sulla assunzione mediante chiamata nominativa diretta) che costituisce eccezione al principio generale del pubblico concorso e che, se estesa illimitatamente, potrebbe, essa sì, costituire fonte di discriminazione rispetto alla generalità degli aspiranti a pubblico impiego (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, n. 1983/2014).

Dall’intero esame delle disposizioni richiamate emerge che la previsione generale sull’assunzione obbligatoria prevista dal testo dell’art. 132, viene in concreto limitata, per quanto riguarda i fratelli, dalle disposizioni nel medesimo articolo richiamate che prevede l’assunzione del fratello unicamente se unico superstite.

Al riguardo appare peraltro dirimente quanto indicato in sede difensiva dall’Amministrazione ovverosia che, avendo la ricorrente richiesto l’assunzione nel ruolo degli Operatori, viene in rilievo quanto previsto in particolare dall’art. 88 del d. lgs. n. 217/2005, vigente ratione temporis, che limita l’assunzione per i casi in esame al fratello di membro del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio in conseguenza di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali, solo qualora sia unico superstite.

D’altro canto, la ratio della normativa sull’assunzione diretta in esame deve essere ricondotta nella volontà di assicurare comunque l'inserimento lavorativo nel Corpo dei VVFF del congiunto con finalità solidaristica, proprio per "compensare" il venir meno dell'apporto di chi non sia più in grado di essere impiegato nell'Amministrazione di appartenenza (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, n. 10953/2015). Tale volontà è stata assolta da parte dell’Amministrazione accogliendo l’istanza di assunzione diretta proposta dalla sorella della ricorrente, la quale è entrata nel corpo a partire dal 14 settembre 2009, nella qualifica di Vice Collaboratore Amministrativo Contabile dei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ritiene dunque il Collegio che l'Amministrazione abbia correttamente applicato l’art 132 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 e 4, comma 2-bis, del D.L. 20 giugno 2012, n. 79 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 131).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, priva di pregio deve essere ritenuta anche la censura di parte ricorrente relativa al difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione idonea a giustificare il provvedimento di diniego.

Come si è avuto modo di osservare, l’Amministrazione resistente nell’adozione dell’atto impugnato ha correttamente applicato la normativa di riferimento alla luce della circostanza di fatto che la sorella della ricorrente era già stata assunta mediante chiamata diretta nominale nel Corpo dei vigili del Fuoco.

3) Per quanto precede il ricorso in esame deve essere respinto.

In considerazione delle specifiche circostanze inerenti al ricorso, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c., come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., con compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti in controversia.

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