TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202400800

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202400800
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400800
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 00800/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00021/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2021, proposto da
Autostrada OR RE LL d'ST (TI) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero delle Infrastrutture e trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in OR, via dell'Arsenale, 21;



per l'annullamento

del provvedimento M_INF-SVCA-25996 del 19 ottobre 2020 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha restituito la perizia di variante tecnica e suppletiva presentata dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente gestisce in concessione una tratta autostradale, di circa 220 km, che attraversa il territorio piemontese, nelle province di OR e Vercelli.

Il rapporto concessorio è regolato dalla “Convenzione Unica” prevista dall’art. 2, comma 82, del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, sottoscritta il 7 novembre 2007 e resa efficace con la legge n. 101/2008.

La concessione è scaduta il 31 agosto 2016 e da quel momento TI ha continuato a gestire l’infrastruttura in regime di prorogatio nelle more dell’individuazione del nuovo concessionario; nello specifico, il regime de quo impone alla concessionaria di porre in essere tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare la sicurezza della rete autostradale di sua competenza.

Tra esse la ricorrente sostiene che vi rientrerebbero anche quelli attuativi degli « Interventi di adeguamento delle protezioni laterali sovrappasso S.P. 267 ex S.S. 460 di Ceresole progr. Km 17+404 (Cavalcavia n. 80) », situato nell’ambito della rete A55, tangenziale nord di OR.

2. Il 6 luglio 2016 la società presentò un piano degli interventi necessari per il mantenimento dei livelli di sicurezza dell’infrastruttura ai sensi dell’art. 14 del Codice della strada: esso comprendeva 79 interventi, ivi compreso quello de quo , che venne, inoltre, inserito anche nel « Piano degli interventi urgenti ed indifferibili per il mantenimento degli standard di sicurezza dell’infrastruttura ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada », presentato al MIT il 9 febbraio 2017.

3. Stante il silenzio dell’amministrazione procedente, la ricorrente propose un ricorso ex art. 117 c.p.a., che venne accolto da questo Tribunale con la sentenza n. 778 del 28 giugno 2017.

4. Nelle more del giudizio TI inviò al Ministero anche il progetto esecutivo dei lavori che non venne, però approvato.

5. Il 20 luglio 2017 il Ministero, in ottemperanza alla sentenza n. 778/17, approvò i progetti numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 43, 44, 45 e 61.

6. Nonostante il perdurare dell’inerzia dell’amministrazione procedente sui restanti progetti, il 31 gennaio 2018 la Società comunicò al Concedente la propria intenzione di avviare le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori inseriti nel piano del 9 febbraio 2017, ivi compreso, quindi, quello in esame, il cui contratto di appalto venne stipulato in data 8 maggio 2019.

7. Il 26 marzo 2020 TI ha comunicato al Concedente la necessità di apportare una modifica in corso d’opera alla commessa, il cui progetto è stato inviato, per l’approvazione, il successivo 15 giugno 2020.

8. Il 9 ottobre 2020 la società ha rappresentato al Ministero che, poiché erano scaduti i 90 giorni previsti dalla convenzione per l’approvazione dei progetti, essa avrebbe stipulato l’atto aggiuntivo secondo lo schema di variante a suo tempo inviato.

9. Il 19 ottobre 2020 il Concedente ha restituito la perizia relativa alla variante perché, a suo dire, non sussisterebbero i presupposti per il suo esame e la sua eventuale approvazione in quanto il progetto esecutivo degli interventi non sarebbe mai stato approvato e, pertanto, gli oneri ad esso connessi sarebbero rimasti a carico della Concessionaria (provvedimento M_INF-SVCA-25996).

10. Con ricorso, notificato il 18 dicembre 2020 e depositato il successivo 13 gennaio, la ricorrete ha impugnato il provvedimento de quo , unitamente a tutti gli atti della procedura, perché asseritamente illegittimi.

11. All’udienza pubblica, svoltasi in data 11 giugno 2024, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

12. Con un unico e articolato motivo di ricorso la ricorrente contesta la decisione del Ministero in quanto, a suo dire, essa contrasterebbe con gli artt. 3 e 143 d.lgs. 163/2006 (oggi confluiti negli artt. 165 e 177 d.lgs. 50/2016), con la delibera CIPE n. 39/2007 nonché con i principi di ragionevolezza, buon andamento della p.a. nonché buona fede e correttezza; senza contare che il provvedimento impugnato sarebbe comunque affetto da eccesso di potere.

A suo dire, infatti, l’intervento de quo sarebbe

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