TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-05-02, n. 202300694
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 00694/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2019, proposto da
Immobiliare Savoia s.r.l. e Miba s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati S G e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato regionale per la Puglia, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97;
per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di diritti e interessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i per i beni e le attività culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno I febbraio 2023 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori, avvocati S G e S M per la società ricorrente e l'Avvocato dello Stato Lucrezia Principio per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto della presente controversia è la pretesa risarcitoria espressamente fondata sulle statuizioni contenute nella sentenza della sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 5453 del 18 settembre 2018, con cui si sarebbe – asseritamente – concluso “un lungo percorso giudiziario che ha visto le odierne parti in causa protagoniste di una decennale disputa, conclusasi favorevolmente per l’odierna parte ricorrente, circa l’asserita esistenza di un vincolo storico-artistico insistente sulle particelle nn. 1928 e 1933 censite al Catasto Terreni del Comune di Trani al fg.15, limitrofe alla Villa Moretti, sita in Trani alla via Malcangi” (cfr. ricorso pag. 1, ultimo capoverso).
Con tale decisione il giudice di appello ha invero accolto – condividendo il vizio dedotto di difetto di istruttoria – l’appello proposto contro la sentenza di rigetto di questo Tribunale n. 89 del 24 gennaio 2014, avente ad oggetto il – secondo – diniego espresso dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per la Puglia a fronte della – seconda – istanza di revisione del vincolo in questione presentata dalla parte ricorrente al fine di escluderne le particelle di cui si discute, in quanto concretamente prive di vegetazione; vincolo apposto molto tempo prima sul complesso dei beni in parola, giusta D.M. del 16 giugno 1998 ai sensi degli artt. 1 e 3, della legge n. 1089/1939, regolarmente notificato agli allora proprietari e mai rimosso né impugnato.
1.1.- Già in data 21 gennaio 2008, l’immobiliare Savoia s.r.l. aveva presentato una – prima – istanza di revisione del vincolo de quo , avente ad oggetto la stessa richiesta di revisione/riduzione dell’area vincolata di cui si tratta nel presente giudizio, che comportasse l’esclusione dell’area retrostante la villa Monetti (corrispondente alle richiamate particelle nn. 1928 e 1933); ne aveva ottenuto il primo rigetto avverso il quale aveva proposto un primo ricorso.
La vicenda giudiziaria si era però conclusa negativamente per la società, giusta sentenza della stessa sesta Sezione del Consiglio di Stato, n. 2810 del 2 marzo 2010, di riforma della decisione invece di accoglimento del gravame pronunziata da questa Sezione (la n. 2630 del 19 novembre 2008).
Questa Sezione aveva, invero, ritenuto sussistente il dedotto vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà tra gli atti in ragione del fatto che, due anni prima (2006), sia pure pronunziandosi rispetto ad un diverso progetto presentato dai precedenti proprietari (realizzazione di villette a schiera), la Soprintendenza avesse reso parere favorevole espressamente e oggettivamente constatando che l’area fosse “priva di vegetazione, storicamente mai interessata da una sistemazione a giardino” (cfr. documento n. 4 della produzione ricorrente). Diversamente il Consiglio di Stato, valorizzando il dato della diversità – come detto – dei due progetti (villette a schiera nel 2006 e fabbricato con sei piani fuori terra, più impattante, nel 2008), ebbe ad esprimere avviso contrario, anche ritenendo assorbente “la circostanza per cui la soc. Immobiliare Savoia abbia omesso di impugnare tempestivamente la determinazione negativa assunta dalla competente Soprintendenza in data 13 aprile 2007, con cui era stata respinta l’istanza di autorizzazione di opere in variante relative al (diverso) progetto sul quale era stato espresso l’atto di assenso dell’agosto