TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-06, n. 202300714

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-06, n. 202300714
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300714
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2023

N. 00714/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00353/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 353 del 2022, proposto da
Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Cus Unime Asd in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 57/2022

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Cus Unime Asd in liquidazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1.Il Centro Universitario Sportivo Italiano (d’ora in avanti CUSI) è una associazione che opera sull’intero territorio nazionale, la cui personalità giuridica è stata riconosciuta con D.P.R. n. 770/1968;
si tratta di un ente che persegue la finalità di pratica, diffusione e potenziamento dell’attività sportiva universitaria e che opera “direttamente” e a livello periferico (art. 2 dello Statuto) tramite i Centri Universitari Sportivi (CUS), che sono associazioni, istituite presso le singole Università, dotate di una propria autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e patrimoniale (Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2015, n. 1778) e che sono, tra l’altro, beneficiarie dei contributi previsti dall’art. 3 della legge n. 394/1977 per i programmi di potenziamento dell’attività sportiva universitaria cui sovrintende il Comitato Sportivo Universitario - CSASU, secondo quanto previsto dall’art. 1 della medesima della legge.



2. Il C.U.S. UNIME A.S.D. è stato affiliato al C.U.S.I. con delibera del 7 dicembre 2013, con lo scopo di organizzare e gestire lo sport universitario nella città di Messina.



3.Con atto del 28 maggio 2019, l’Università di Messina, da una parte, e il CUSI e il C.U.S. UNIME, dall’altra, sottoscrivevano una convenzione con la quale l’Università affidava, per la durata di anni 15, la gestione degli impianti sportivi universitari e delle relative aree di pertinenza (artt. 2 e 3).

Nella convenzione era, tra l’altro, previsto quanto segue:

art. 2 Oggetto. (…) La gestione delle attività sportive ed i programmi di attività saranno attuati in conformità con gli indirizzi delle delibere del comitato che sovraintende alle attività sportive universitarie (C.S.A.S.U.), nel rispetto delle leggi e dei regolamenti sportivi, avvalendosi dei fondi della legge 394/77 e di eventuali integrazioni finanziarie disposte dall’università ed altri enti;

art. 5 Programmazione attività sportiva. Il CUSI, tramite il proprio ente federato CUS UNIME ASD presenterà annualmente, entro il 30 giugno, al comitato, il programma delle attività relative al successivo anno, contestualmente al piano finanziario e agli eventuali programmi straordinari, con la possibilità di proporre all’università l’erogazione di un eventuale contributo integrativo. I programmi e relativi piani finanziari, saranno esaminati dal comitato, e successivamente trasmessi al ministero per lo stanziamento del contributo previsto dalla L. 394/77;

art. 6 Risorse Finanziarie. L'Università, avvalendosi dei fondi di cui alla L. 394/77, provvederà a finanziare i programmi sportivi secondo modalità e termini previsti dalla presente convenzione, garantendo, comunque, all'Ente gestore i tempi necessari per predisporre gli opportuni interventi ed azioni, per lo svolgimento efficace ed efficiente dei programmi di attività negli impianti sportivi di proprietà dell'Università. (…)

L'erogazione dei contributi al C.U.S.UNIME A.S.D. da parte dell'Università dovrà avvenire con le seguenti modalità: a) il contributo di cui alla L. 394/77 e D.M. P.I. 24.03.1987 (art. 9) sarà erogato per una quota pari al 50% in favore dell'Ente Gestore C.U.S. UNIME A.S.D. al momento dell'erogazione dell'intervenuto finanziamento ed a seguito di approvazione del programma di attività da parte del C.S.A.S.U.;
b) il saldo verrà erogato all'Ente Gestore C.U.S. UNIME A.S.D. alla chiusura del programma, entro e non oltre il mese successivo, fermo restando eventuali ulteriori anticipazioni da erogarsi, su richiesta del C.U.S. UNIME A.S.D., nei limiti del 90% della rata di saldo”.



4. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 7 settembre 2021, il CUS UNIME ha premesso che:

- con il Decreto Dirigenziale del MIUR n.11304 del 4 maggio 2020 era stato stanziato il contributo ordinario per l’anno 2020 per l’importo di € 191.065,97 (da cui detrarre il 10% di competenza del

CUSI

Nazionale) e di tale importo solo il 50% era stato erogato dall’Università di Messina;

- con il Decreto Dirigenziale del MIUR n.30182 del 3 novembre 2020 era stato stanziato un ulteriore contributo “straordinario” per l’anno 2020 per l’importo di € 94.509,14 totalmente non erogato da parte dell’Università;

- i superiori fondi dovevano essere erogati già all’indomani dell’approvazione del programma delle attività sportive 2020 e del piano finanziario di spesa esercizio 2020 (avvenuta con il verbale del C.S.A.S.U. del 26.06.2019) e non a consuntivo.

Ha, quindi, affermato di aver maturato crediti certi, liquidi ed esigibili per complessivi € 180.488,82 (di cui 85.979,68 a titolo di saldo contributo ordinario e 94.509,14 a titolo di contributo straordinario) per i quali ha chiesto l’adozione di decreto ingiuntivo.



5. Con decreto n. 57/2022 la Sezione, rilevato che medio tempore era intervenuto l’integrale pagamento del contributo ordinario, ingiungeva il pagamento:

- degli interessi di legge maturati sulla sorte capitale di Euro 85.979,68 (contributo ordinario) sino al soddisfo (intervenuto il 27 dicembre 2021);

- della somma di € 94.509,14 (contributo straordinario) oltre agli interessi di legge fino all’effettivo soddisfo.



6. Con atto notificato il 4 marzo 2022, l’Università ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e ha preliminarmente eccepito:

- il difetto di giurisdizione del giudice adito e la sussistenza, nel caso in esame, della competenza arbitrale sulle questioni relative all’esecuzione della convenzione (convenzione che regola, tra l’altro, anche l’erogazione dei contributi per cui è causa), richiamando la clausola compromissoria prevista dall’art.15 della citata convenzione;

- il difetto di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente.

Ha, inoltre, sostenuto l’infondatezza della pretesa creditoria e l’assenza dei presupposti di liquidità, esigibilità e certezza sostenendo che:

- l’art. 8 del Regolamento per il funzionamento dei C.S.A.S.U. dispone che i fondi previsti dalla L. 394/77 sono “ gestiti con l’osservanza delle norme speciali sulle gestioni speciali di cui artt. 58 e 59 del R.D. 1952/1933 ”, norme quest’ultime che prevedono il rendiconto consuntivo;

- l’art. 9 della convenzione prevede l’approvazione della relazione finale e del relativo rendiconto da parte del C.S.A.S.U. “predisposti dall'Ente Gestore C.U.S. UNIME A.S.D”;

- l’erogazione delle somme sarebbe, pertanto, subordinata all’approvazione del programma delle attività in via preliminare ed alla approvazione della relazione finale e del rendiconto consuntivo delle spese da parte del C.S.A.S.U.;

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