TAR Firenze, sez. I, sentenza 2012-03-12, n. 201200491

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2012-03-12, n. 201200491
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201200491
Data del deposito : 12 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00031/2007 REG.RIC.

N. 00491/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00031/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 31 del 2007, proposto da:
Italia Nostra Onlus in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. J C, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Pier Capponi 17;

contro

il Comune di Viareggio in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati C N e C B, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via dell'Oriuolo 20;

nei confronti di

Viareggio Patrimonio S.r.l. in persona del Presidente in carica, n.c.;

per l'annullamento

a) della Delibera C.C. di Viareggio n. 40 del 28.06.2006 avente ad oggetto il conferimento, nel capitale della Viareggio Patrimonio s.r.l., di beni immobili ed impianti, nella parte in cui il Comune di Viareggio ha deliberato "di conferire alla Viareggio Patrimonio s.r.l. i beni immobili..." e, segnatamente, la "proprietà superficiaria dei terreni posti sulla passeggiata a mare" dando atto che la suddetta società "subentrerà nei rapporti contrattuali oggetto delle precedenti deliberazioni.... assumendo a suo carico tutti gli oneri connessi alla difesa legale quanto ai ricorsi n. 1977/05 e 321/06 attualmente pendenti avanti la sezione terza del TAR Toscana...." nonché nella parte in cui il Comune di Viareggio "autorizza la Viareggio Patrimonio s.r.l. a stipulare gli atti di vendita dei beni patrimoniali esattamente indicati al punto 1 A dell'allegato alla presente deliberazione alle condizioni stabilite nella delibera consiliare n. 59/2005....", nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che con il presente ricorso l’associazione Italia Nostra ha impugnato l’epigrafata deliberazione nella parte in cui il Comune di Viareggio ha conferito alla propria società “in house” Viareggio Patrimonio s.r.l., ai fini della successiva alienazione, la proprietà superficiaria dei terreni su cui insistono le abitazioni poste sulla “Passeggiata a mare”;

Considerato che relativamente a detti beni non è ravvisabile alcun profilo di tutela storica e ambientale, sicché l’associazione ricorrente appare all’evidenza sfornita di legittimazione al ricorso, né d’altra parte viene evidenziato alcun profilo direttamente o indirettamente lesivo del bene ambiente eventualmente conseguente all’attuazione della deliberazione impugnata;

Ritenuto pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile e di condannare l’associazione ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Comune di Viareggio, nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) cui devono essere aggiunte le sole somme per IVA e CPA, nulla spese per la società Viareggio Patrimonio s.r.l. non costituita in giudizio;

Considerato inoltre, quanto alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio formulata dalla ricorrente, che:

- l’Agenzia delle Entrate di Firenze, con nota 8 aprile 2009 prot. 20863, ha segnalato che non sussistono in capo alla stessa le condizioni reddituali per l’accoglimento della richiesta;

- l’art. 119 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve interpretarsi unitariamente con le sue restanti disposizioni, nel senso che il beneficio è esteso anche ad enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica purchè rientrino, però, nei parametri reddituali di cui all’art. 76 del medesimo d.P.R. 115/2002 (T.A.R Toscana II, n. 569/2011);

Ritenuto pertanto di disporre la revoca dell’ammissione dell’associazione ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio nella causa in esame;

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