TAR Palermo, sez. II, sentenza 2017-04-12, n. 201701007

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2017-04-12, n. 201701007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201701007
Data del deposito : 12 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2017

N. 01007/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00299/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 299 del 2011, proposto da Finim Dardo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti C M e G B, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi sito in Palermo, via G. Di Giovanni, n.14;

contro

- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. S M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della medesima Amministrazione sita in Palermo, piazza Marina, n. 39;

per l’annullamento

- della richiesta di conguaglio n. 933563/P del 20.12.2010, in riferimento agli oneri di urbanizzazione dell’anno 2004 relativa all’autorizzazione unica n. 2771 del 14 maggio 2004;

- nonché per il risarcimento del danno.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1069/2016, eseguita dal Comune di Palermo;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nell’udienza pubblica del 28 febbraio 2017 i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.- La società ricorrente, proprietaria del locale seminterrato sito in Palermo, via Ugo La Malfa nn. 81-85, già di proprietà della Pedone s.r.l. ed acquistato in forza del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Palermo il 2 febbraio 2010, espone:

- di aver chiesto al Comune di Palermo il rilascio del certificato di agibilità relativo all’immobile di cui trattasi, già oggetto di «concessione edilizia, rilasciata alla Pedone s.r.l., nell’ambito del provvedimento di autorizzazione unica n. 2771 del 14 maggio 2004 rilasciata alla “EPA UNO s.r.l.”»;

- che il Comune di Palermo, con nota del 20 dicembre 2010, ha subordinato il rilascio del certificato di agibilità al versamento del conguaglio degli oneri di urbanizzazione dovuti per l’anno 2004, pari ad € 44.787,61, «determinati con le modalità ed i parametri di cui alla deliberazione del Consiglio comunale 11 novembre 2006, n. 9», avente per oggetto la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione del costo di costruzione per gli anni dal 1993 al 2005.

2.- Con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito avanzato dalla resistente Amministrazione ed ha concluso per l’illegittimità della pretesa, poiché, in tesi, azionata in violazione dell’art. 16 del d. P.R. n. 380 del 2001. Essa ha altresì proposto domanda di risarcimento del danno.

3.- Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo il quale, con memoria, ha chiesto il rigetto del gravame.

4.- Con ordinanza n. 1069/2016 è stata disposta misura istruttoria volta ad acquisire la deliberazione consiliare adottata dal Comune di Palermo in data 11 gennaio 2006.

5.- All’udienza pubblica del 28 febbraio 2017, presenti i difensori delle parti che si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.

6.- Il ricorso, alla stregua di quanto di seguito esposto, in parte va rigettato ed in parte va dichiarato inammissibile.

7.- Con il primo motivo parte ricorrente si duole dell’(asseritamente) illegittima richiesta di conguaglio delle somme a titolo di oneri di urbanizzazione avanzata dal Comune di Palermo poiché il credito sarebbe soggetto, secondo la tesi esposta, a prescrizione quinquennale.

8.- L’eccezione di prescrizione è infondata.

9.- Il Collegio intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene, all’orientamento del Tribunale secondo il quale «in materia di oneri di urbanizzazione e dei contributi commisurati al costo di costruzione, in assenza di diversa disposizione normativa, il termine prescrizionale è quello ordinario decennale» (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2978 del 2014).

Il dies a quo decorre, nel caso di specie, dal rilascio della autorizzazione unica n. 2771/2004, ossia dal momento in cui, originariamente, sono stati resi noti tutti i presupposti per la determinazione dell'entità del contributo, sicché è indubbio che l’atto oggetto di gravame, del 2010, è stato tempestivamente emanato dall’Amministrazione.

10.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 16 del d. P.R. n. 380 del 2001 poiché la rideterminazione delle tariffe avvenuta nell’anno 2006, in presenza di un titolo abilitativo costituente presupposto per l’applicazione degli oneri rilasciato nell’anno 2004, sarebbe contraria alla medesima previsione normativa e ciò sul rilievo che gli oneri di cui trattasi, costituenti pretesa non tributaria, non avrebbero potuto che essere quantificati nell’importo corrispondente a quello esattamente previsto al momento della nascita dell’obbligazione.

10.1.- Il motivo è inammissibile.

10.2.- Deve preliminarmente evidenziarsi che il richiamo all’art. 16 del d. P.R. n. 380 del 2001 non è del tutto corretto considerato che tale disposizione si applica agli enti locali della Regione Siciliana soltanto a seguito della recente emanazione della l.r. n. 16 del 2016 che ha trasposto in ambito locale, con modificazioni, il d. P.R. n. 380 del 2001. Per la precisione, in realtà un richiamo dell’art. 16 del d. P.R. n. 380 del 2001 lo si rinviene nell’ambito della disciplina (estranea al caso di specie) in tema di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti, dettata dall’art. 18 della l.r. n. 4 del 2003 ( cfr . il contenuto dell’autorizzazione unica).

In tema di oneri di urbanizzazione e loro quantificazione, per il vero, la disciplina generale era già contenuta in diverse disposizioni legislative regionali quale quella dettata dall’art. 17 della l.r. n. 4 del 2003, applicabile ratione temporis al caso di specie, il cui comma 12 così stabiliva: «l’articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 è così sostituito: “1. L’adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all’articolo 6 della medesima legge sostituito dall’articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.

2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nelle more della determinazione dell’adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi”».

10.3.- Orbene, è indubbio, ad avviso del Collegio, che, nel caso di specie, l’ampio perimetro della deliberazione consiliare che ha ricompreso più annualità (compreso il 2004, anno di rilascio dell’autorizzazione unica) imponeva la proposizione di una domanda di annullamento della medesima deliberazione. In tal senso è irrilevante che la ricorrente non fosse proprietaria dell’immobile all’epoca della quantificazione originaria del contributo poiché:

- il conguaglio era previsto nell’autorizzazione unica n. 2771 del 14 maggio 2004 (« […] è inoltre dovuto l’eventuale adeguamento del conguaglio degli oneri di urbanizzazione in funzione dell’incremento ISTAT per il corrente anno 2004, il cui pagamento verrà richiesto non appena disponibili i dati necessari»;

- nella nota qui impugnata (n. 933563 del 20.12.2010) si dà atto che la richiesta degli oneri di cui sopra è stata posta in essere sulla base delle modalità e parametri «di cui alla deliberazione consiliare n. 9 del 11.01.2006 avente ad oggetto “determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione del costo idi costruzione per gli anni dal 1993 al 2005”».

La predetta deliberazione, infatti, ha avuto effetti sui pregressi rapporti obbligatori e ciò lo si evince da due emendamenti modificativi della proposta deliberativa formulata dagli uffici (ed approvati dall’organo consiliare): il primo, che stabilisce l’applicazione dei medesimi criteri di conguaglio anche per l’anno 2006 (con ciò confermando che obiettivo primario della proposta era quello di regolare le fattispecie involgenti le annualità e gli esercizi finanziari pregressi, come nella stessa elencati);
il secondo, in linea con il primo, il quale ha stabilito che gli uffici dovessero chiedere soltanto le somme non colpite da prescrizione decennale.

10.4.- E’ indubbio che quando si intenda contestare l’applicazione del contributo per vizi derivanti da atti autoritativi generali (e così è nel caso di specie, come peraltro confermato nella memoria depositata il giorno 8 settembre 2016, pag. 4), in relazione ai quali la posizione dell’interessato è qualificabile di interesse legittimo, il ricorso deve essere proposto entro il termine di decadenza (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 maggio 2006, n. 2463) avverso il provvedimento che effettivamente la lesione abbia determinato.

La deliberazione consiliare di cui trattasi ha carattere autoritativo in quanto adottata nell’esercizio di un potere previsto da disposizioni legislative regionali. La scelta di operare la rideterminazione per le annualità pregresse nel caso di specie è derivata direttamente dalla medesima decisione e non dall’atto qui impugnato (applicativo della stessa) il quale, peraltro, discende dalla necessità di operare il conguaglio già previsto nell’autorizzazione unica del 2004.

11.- Poiché la deliberazione del 2006 è menzionata nell’atto impugnato e della stessa costituisce il presupposto in ordine alla rideterminazione degli importi (anche) per l’anno 2004, essa avrebbe dovuto costituire oggetto di impugnativa sicché, in assenza, il ricorso va, per questa parte, dichiarato inammissibile.

12.- In via del tutto incidentale ed ai fini della delibazione della domanda risarcitoria, deve essere osservato che la deliberazione consiliare del 2006, come bene evidenziato dal Comune di Palermo, ha rideterminato l’incidenza degli oneri di urbanizzazione per gli anni pregressi con riferimento ai prezziari regionali annualmente in vigore ed in base alle tabelle parametriche ed ai valori vigenti nel 2004, anno di rilascio del titolo abilitativo. Circostanza, questa, che avrebbe comunque reso la domanda caducatoria della deliberazione consiliare, sotto tale profilo, infondata. Ne discende la conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria per assenza degli elementi costitutivi della responsabilità.

13.- Le spese possono essere compensate avuto riguardo alla data di proposizione del ricorso ed alla complessità della disciplina normativa di riferimento.

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