TAR Napoli, sez. V, sentenza 2016-08-09, n. 201604051

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2016-08-09, n. 201604051
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201604051
Data del deposito : 9 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2016

N. 04051/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00636/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 636 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
KER Coop. Soc. Onlus, in persona del legale rappresentante p.t. sig. B D, rappresentata e difesa dall'avv. L T, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via Toledo, 323;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, alla via Pietro Colletta, 12;

nei confronti di

Cooperativa Lavoro per la Salute, in persona del legale rappresentante p.t. dr. Lucio Secondino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Contieri e Francesco Scittarelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Napoli, alla via R. De Cesare, 7;

per l'annullamento

previa sospensiva

della determinazione dell'ASL di Caserta n. 133 del 25.1.2016 con cui si dà atto del subentro della Cooperativa Lavoro per la salute nell'affidamento dell’appalto triennale dei servizi assistenziali, socio sanitari, alberghieri e manutentivi nella modalità del global service (lotto 2 - Piedimonte Matese);


Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta e della Cooperativa Lavoro per la Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2016 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato l’8.2.2016 e depositato il giorno seguente, la KER Coop. Soc. Onlus ha premesso di essere risultata aggiudicataria della gara indetta dall’A.S.L. di Caserta per l’affidamento triennale dei servizi assistenziali, socio-sanitari, alberghieri e manutentivi, per il lotto n. 2 (Piedimonte Matese), nella modalità del global service, con deliberazione n. 213 dell’11.2.2015. Ha poi aggiunto che questa sez. V del T.A.R. Campania, con sentenza n. 5021 del 23.10.2015, in accoglimento del ricorso (R. G. n. 6562 del 2014) proposto dalla Cooperativa Lavoro per la Salute, annullava il verbale n. 24 del 7.11.2014 della Commissione giudicatrice e la deliberazione n. 213 dell’11.2.2015 (nella parte in cui era stata disposta l’esclusione dalla gara della Cooperativa Lavoro per la Salute e l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 2 alla stessa KER Coop. Soc. Onlus), dichiarando, “ fatto salvo l’esito dell’eventuale sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ”, il diritto della Cooperativa Lavoro per la Salute di subentrare nell’affidamento dell’appalto e condannando l’ASL di Caserta al risarcimento del danno.

La pronuncia di prime cure veniva confermata dal Consiglio di Stato con sentenza della sez. III n. 93 del 14.1.2016, che respingeva l’appello dell’odierna ricorrente.

Successivamente, con determinazione n. 133 del 25.1.2016, l'ASL di Caserta, sulla base del conforme verbale n. 1 del 18.1.2016 della Commissione giudicatrice, dava atto del subentro della Cooperativa Lavoro per la Salute nell'affidamento dell’appalto de quo .

Avverso la determinazione da ultimo citata è insorta la ricorrente col ricorso in epigrafe, affidato a tre motivi di diritto così formulati in rubrica:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 48 del d. lgs. 163/2006, in relazione all’art. 14 del disciplinare - difetto ovvero mancanza di istruttoria – illogicità ovvero irragionevolezza manifesta;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 86, commi 3 e 3 bis e 48 del d. lgs. 163/2006, del

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