TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2024-12-23, n. 202401042

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2024-12-23, n. 202401042
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202401042
Data del deposito : 23 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2024

N. 01042/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00929/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di SC (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2024, proposto da
Leon’s Garden Ass. Animalista Onlus, in persona del sig. OL Chiarappa, in qualità di delegato del presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia D'Elia Palmieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Provincia di Bergamo, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vavassori e Katia Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Parco Adda Nord, non costituito in giudizio;



nei confronti

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; ISPRA Centro nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno; Procura Regionale Corte dei Conti – Lombardia; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Regione Lombardia; tutti non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia e «sequestro dei cantieri predisposti alla realizzazione della variante c.d. “Asse B”»

degli atti così indicati dalla ricorrente: « elaborati tecnici e progettuali per la costruzione del collegamento Lecco-Bergamo S.p. Ex S. S. 639 “Dei laghi di Pusiano e di Garlate” variante di Cisano Bergamasco, nonché degli atti seguenti e consequenziali ».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.- Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili, eccepiti dalla Provincia di Bergamo, senza che la ricorrente abbia replicato alcunché.

1.1.- Innanzi tutto non sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, per difetto del requisito della vicinitas , cioè dell’operare in “ un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso ” (così Cons. Stato, Ad. Pl., 20.2.2020, n. 6), requisito che è da molto tempo prescritto dalla giurisprudenza e che costituisce ormai diritto vivente, come riconosciuto dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria appena citata. Nel caso di specie la ricorrente è un’associazione con sede in Sicilia, in provincia di Palermo, che non risulta avere mai operato in alcun modo in Lombardia, nella provincia di Bergamo, territorio interessato dalla costruzione dell’opera stradale alla quale la ricorrente si oppone adducendo ragioni di tutela dell’ambiente. L’unico collegamento con la provincia di Bergamo di cui si ha evidenza è che vi risiede il sig. OL Chiarappa, il quale ha agito in giudizio in nome e per conto dell’associazione.

Peraltro – si tratta in questo caso di un profilo non eccepito dalla Provincia – difetta pure il requisito dell’adeguato grado di rappresentatività dell’associazione, anch’esso imposto dal diritto vivente (v. la citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria), in quanto dal verbale dell’assemblea del 15.3.2024, tenutasi per l’approvazione della “ prima nota bilancio 2023 ”, risultano solo nove associati. La ricorrente ha prodotto, quale allegato 10, un documento che contiene un elenco di indirizzi email, in alcuni casi con accanto un nome e cognome (e in alcuni

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