TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-07-10, n. 202007953
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Pubblicato il 10/07/2020
N. 07953/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03916/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3916 del 2008, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di erede di -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G F R, Giuseppe -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via Pacuvio, 34;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della determinazione del 6.2.2000 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro – Servizio centrale per gli affari generali – Ufficio XIV, nonché, per quanto occorra, del parere in data 13.10.2007 n. 109312 P dell’Avvocatura generale dello Stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 giugno 2020 la dott.ssa Marina Perrelli e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha esposto: a) di essere stato convenuto davanti alla Corte dei Conti dalla Procura Regionale del Lazio, con atto di citazione notificato il 7.4.1998, quale componente del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), in qualità di delegato del Ministro come sottosegretario al Tesoro;b) di essere stato convenuto per la condanna al risarcimento del danno arrecato all’Erario a causa dell’assunzione della delibera del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) n. 3 del 26.2.1992 di liquidazione degli interessi dovuti sugli indennizzi spettanti ad Enel in dipendenza dell’interruzione dei lavori relativi alle centrali nucleari, a carico della Cassa Conguaglio per il settore elettrico;c) di essere stato assolto in tutte le fasi di merito;d) di essersi difeso personalmente, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., in tutte le fasi del giudizio, ivi compreso nella fase del rinvio alle Sezioni Unite della Cassazione per la questione di giurisdizione;e) di avere, quindi, chiesto il rimborso delle spese legali e di aver ricevuto in data 15.2.2008 la determina con la quale il Ministero resistente, uniformandosi al parere reso il 13.10.2007 dall’Avvocatura dello Stato, ha rigettato l’istanza di rimborso.
1.2. Con un unico motivo il ricorrente deduce l’illegittimità del rigetto gravato per violazione dell’art. 3, comma 2 bis , del D.L. 23.10.1996, n. 543, convertito con la legge 20.12.1996, n. 639, nonché dell’art. 18 del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito con la legge 25.5.1997, n. 135. Secondo la prospettazione del ricorrente, posto che le norme citate stabiliscono il diritto dei soggetti sottoposti ai giudizi della Corte dei Conti, in caso di proscioglimento, ad ottener il rimborso delle spese legali sostenute da parte delle amministrazioni di appartenenza, non sarebbe condivisibile l’avviso dell’Avvocatura che limita il rimborso alle sole spese vive erogate. In subordine, il ricorrente chiede il riconoscimento delle spese generali, determinate secondo la tariffa in misura percentuale sull’ammontare complessivo degli onorari e della competenze.
2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituiti in giudizio, hanno eccepito, in via preliminare, la nullità della notifica e l’erronea individuazione dell’organo munito di capacità processuale in quanto l’Avvocatura Generale dello Stato è incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata a quest’ultima presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Peraltro, ai sensi degli artt. 11 e 52 del R.D. n. 1611/1933, le notifiche avrebbero dovuto recare l’indicazione del Ministro in carica, mentre entrambe ne risultano prive.
2.1. Nel merito le amministrazioni resistenti hanno evidenziato che il ricorrente per la vicenda sottesa alla pretesa azionata in giudizio (aver partecipato in veste di delegato del Ministro del Tesoro, nella sua qualità di sottosegretario, alla deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi n. 3 del 26.2.1992 con la quale era stata applicata la norma sull’anatocismo per la liquidazione degli interessi sugli indennizzi spettanti all’ENEL per l’interruzione dei lavori relativi alle centrali nucleari) aveva subito due procedimenti, uno penale e uno amministrativo – contabile, ribadendo la legittimità del mancato rimborso delle spese relative al secondo giudizio in quanto non sostenute dalla parte che si è difesa personalmente.
3. All’udienza del 17.4.2019 il difensore del ricorrente ha dichiarato la morte del proprio assistito e la Sezione, con l’ordinanza collegiale n. 5113 del 19.4.2019, ha dichiarato l’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 c.p.c..
4. Con istanza, depositata il 3.7.2019, -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di erede del ricorrente, ha chiesto la riassunzione del giudizio e la fissazione di una nuova udienza per la trattazione dello stesso.
5. All’udienza del 19.6.2020 la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
6. Il ricorso non è fondato nel merito, circostanza che esime il Collegio dall’esaminare l’eccezione di parziale inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa erariale.
7. L’originario ricorrente, deceduto nelle more del presente giudizio, aveva presentato richiesta di rimborso di spese legali sostenute nei due procedimenti nei quali era rimasto coinvolto nella veste di delegato del Ministro del Tesoro: uno amministrativo contabile dinnanzi alla Corte dei Conti, conclusosi con la decisione n. 205/2004 della Sezione Centrale di appello che ha escluso la responsabilità amministrativa;uno penale, conclusosi con decreto del Collegio per i reati ministeriali del 17.3.1999 che ha deciso di non promuovere l’azione per insussistenza delle ipotesi accusatorie.
In relazione al giudizio amministrativo – contabile nel quale si è difeso personalmente il ricorrente ha chiesto il rimborso, a titolo di spese legali, di euro 1.607.523, 65 di cui euro 1.182.575,69 per onorari;per il procedimento penale il ricorrente ha presentato la notula di euro 7.937,52 per le spese sostenute.
7.1. A fronte della predetta richiesta l’Avvocatura Generale dello Stato, con nota CS n. 40882/06, ha espresso il proprio parere affermando di “non poter prendere in alcuna considerazione la richiesta di rimborso delle spese legali per le voci competenze, onorari e spese generali calcolate sulle medesime, relativamente al procedimento amministrativo – contabile essendosi l’avvocato -OMISSIS- in detto giudizio avvalso, come da lui ribadito nella domanda pervenuta al Ministero, della facoltà di difendersi personalmente ex art. 86 c.p.c.”.
7.2. Ad avviso dell’Avvocatura, “in tale specifico caso, essendosi la parte difesa da sé, non sembra applicabile il disposto dell’art. 3, comma 2 bis , del D.L. n. 543/1996, convertito in legge n. 639/1996 – che, disponendo in materia di azione di responsabilità davanti alla Corte dei Conti, così recita “In caso di definitivo proscioglimento le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall’amministrazione di competenza”, né sarebbe applicabile “l’orientamento della Cassazione secondo il quale, avendo il giudice contabile il potere- dovere, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., di statuire sulle spese di giudizio non deve prendersi in considerazione la circostanza che la parte, a norma dell’art. 86 c.p.c., abbia esercitato la facoltà di difesa personale, atteso che ciò non tocca la natura professionale dell’attività processuale svolta dall’avvocato in proprio favore (Cass. civ., I, 27.8.2003, n. 12542). La pronuncia citata si riferisce, infatti, al rimborso giudiziale delle spese, ontologicamente diverso dal rimborso qui preso in considerazione ovvero il rimborso stragiudiziale richiesto in seguito alla conclusione del procedimento contabile all’amministrazione di appartenenza, formalmente terza rispetto al processo svoltosi”.
L’Avvocatura ha, inoltre, chiarito che “a norma dell’art. 3 del D.L. 543/1996 e dell’art. 18 del D.L. n. 97/1997, norme oggetto di interpretazione autentica da parte dell’art. 10, comma 10 bis del D.L. 203/2005, devono essere rimborsate non tutte le spese legali, ma solo quelle strettamente e causalmente necessarie all’attività difensiva, secondo una valutazione di congruità rimessa all’Avvocatura dello Stato”.
7.3. Sulla scorta delle predette premesse, l’Avvocatura ha, pertanto, ritenuto “corretto non considerare la richiesta di rimborso delle spese sostenute dal -OMISSIS- nel procedimento davanti alla Corte die Conti, avendo quest’ultimo scelto di difendersi personalmente e non avendo dovuto sostenere alcun esborso a titolo di spese legali, non potendogli così essere rimborsato alcunché, per le voci sopra indicate”, mentre ha considerato rientrante nella normativa beneficiante di cui all’art. 18 citato la richiesta relativa al rimborso delle spese sostenute nel giudizio svoltosi davanti al Collegio per i Reati ministeriali, disponendo procedersi al pagamento della somma di euro 3.226, 00, oltre IVA e CAP, previa esibizione della fattura quietanzata.
7.4. Il Ministero resistente, con la nota del 6.2.2008 oggetto di impugnazione, ha provveduto a trasmettere il predetto parere al ricorrente e uniformandovisi ha disposto il rimborso delle sole spese relative al procedimento penale.
8. La censura con la quale il ricorrente deduce l’illegittimità della predetta nota in quanto, secondo la sua prospettazione, posto che le norme citate stabiliscono il diritto dei soggetti sottoposti ai giudizi della Corte dei Conti, in caso di proscioglimento, ad ottener il rimborso delle spese legali sostenute da parte delle amministrazioni di appartenenza, non sarebbe condivisibile l’avviso dell’Avvocatura che limita il rimborso alle sole spese vive erogate. In subordine, il ricorrente chiede il riconoscimento delle spese generali, determinate secondo la tariffa in misura percentuale sull’ammontare complessivo degli onorari e della competenze.
9. L’art. 18, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997, come convertito nella legge n. 135 del 1997 stabilisce che “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.
9.1. La predetta disposizione attribuisce un peculiare potere valutativo all’Amministrazione con riferimento all’ an ed al quantum , poiché essa deve verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente, nonché – quando sussistano tali presupposti – se siano congrue le spese di cui sia chiesto il rimborso – con l’ausilio della Avvocatura dello Stato, il cui parere di congruità ha natura obbligatoria e vincolante (cfr. Cons. Stato, II, 31.5.2017, n. 1266;Cons. Stato, IV, 8.7.2013, n. 3593).
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza, l’art. 18 del D.L. 67/97 non riconosce al dipendente un mero “indennizzo”, ma una somma a titolo di “rimborso”, per cui il parere di congruità della Avvocatura dello Stato, per quanto discrezionale, non può comunque considerarsi disancorato dal numero e dalla natura delle prestazioni defensionali necessarie per la difesa legale del dipendente nonché dalle tariffe professionali, anche laddove esse indicano i casi in cui possono essere riconosciuti onorari inferiori ai minimi tabellari e la relativa percentuale di scostamento.
9.2. Tanto premesso e richiamato il parere reso dall’Avvocatura nel caso di specie, il Collegio rileva che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza, ribadito anche in recenti pronunce, “in base all’art. 18, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997, l’istanza può essere proposta – e se del caso può essere accolta dall’Amministrazione – solo nel caso in cui il dipendente abbia effettuato il pagamento al proprio difensore e chieda poi il ‘rimborso’;in assenza di una istanza che dia atto di una tale comprovata circostanza” (cfr. Cons. Stato, IV, 28.11.2019, n. 8137), affermando addirittura che in tale ultima evenienza l’Amministrazione non ha l’obbligo di attivare e di concludere il relativo procedimento.
9.3. In tal senso va citata anche la recentissima sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 2481 del 17.4.2020 che ha testualmente affermato che “l’art. 18 prevede il rimborso di quanto effettivamente pagato dal dipendente” e che “in assenza di una istanza che dia atto di una tale comprovata circostanza, l’Amministrazione non ha l’obbligo di attivare e di concludere il relativo procedimento”.
9.4. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, sia la nota gravata che il presupposto parere dell’Avvocatura Generale dello Stato appaiono esenti dai vizi dedotti da parte ricorrente non essendovi stato da parte dell’avvocato -OMISSIS- in relazione al giudizio contabile amministrativo alcun effettivo esborso suscettibile di rimborso, ai sensi della normativa vigente in materia anche con riferimento al giudizio di responsabilità.
10. Il ricorso deve, pertanto, esser respinto.
11. Sussistono giusti motivi, in considerazione della vicenda sottesa al presente giudizio, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.