TAR Firenze, sez. I, sentenza 2025-01-16, n. 202500040
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Testo completo
Pubblicato il 16/01/2025
N. 00040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00755/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2021, proposto da
NE AL S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Lais e Mario Libertini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Pasquini e Lucia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
I.C.A. – Imposte Comunali Affini S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della delibera di Consiglio Comunale di Arezzo n. 97 del 22 dicembre 2020 e della delibera di Giunta Comunale n. 385 del 23 dicembre 2020, nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il dott. Pierpaolo Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. NE AL S.p.a., operatore nazionale del servizio di telefonia mobile e, in quanto tale, titolare di impianti anche nel territorio del Comune di Arezzo, impugna la deliberazione consiliare n. 97 del 22 dicembre 2020, con la quale il predetto Comune ha approvato la disciplina regolamentare del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dall’art. 1 co. 816 della legge n. 160/2019 in sostituzione, fra l’altro, della tassa e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Ad avviso della società ricorrente, la quale affida le proprie doglianze a due motivi in diritto, il canone risultante dall’applicazione dei criteri dettati dal Comune per le occupazioni di suolo effettuate con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazioni (art. 8.2 del regolamento impugnato) sarebbe illegittimo per le medesime ragioni già dedotte a carico del previgente regolamento C.O.S.A.P., parimenti impugnato dinanzi a questo T.A.R. dalla stessa NE AL con il ricorso iscritto al n. 835/2017 r.g..
L’impugnazione investe altresì la delibera n. 385 del 23 dicembre 2020, con cui la Giunta comunale ha approvato le tariffe in base alle quali determinare l’ammontare del canone unico.
1.1. Resiste al gravame il Comune di Arezzo, che conclude per l’irricevibilità, l’improcedibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso.
1.2. La causa è stata trattenuta una prima volta per la decisione nella pubblica udienza del 27 giugno 2024.
Con ordinanza n. 1123/2024, il collegio ha peraltro disposto in via istruttoria che venisse acquisita la prova del passaggio in giudicato della sentenza inter partes n. 1537/2022, con la quale il T.A.R. aveva definito il ricorso n. 835/2017 r.g., sopra ricordato.
Eseguito l’incombente, la decisione è stata assunta in esito alla nuova udienza del 19 dicembre 2024, preceduta dallo scambio di memorie difensive e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
2. Con il primo motivo di ricorso, NE AL prospetta l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 816 e seguenti della legge n. 160/2019, che istituiscono e disciplinano il canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sostitutivo della tassa e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e del canone per l’uso o l’occupazione delle strade comunali e provinciali e delle loro pertinenze.
Le disposizioni in esame non sarebbero chiare nel delimitare gli spazi di discrezionalità riservati ai Comuni nella determinazione del canone, con particolare riferimento alla facoltà di variare il gettito mediante la modifica delle tariffe in assenza di un’adeguata predeterminazione dei relativi criteri (salvo ritenere che la facoltà di variazione del gettito sia limitata alle sole ipotesi espressamente contemplate dalla legge stessa).
Tanto premesso, la ricorrente deduce che il regolamento sul canone unico, qui impugnato, risentirebbe dei medesimi vizi