TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-05-04, n. 201204016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-05-04, n. 201204016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201204016
Data del deposito : 4 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11234/2000 REG.RIC.

N. 04016/2012 REG.PROV.COLL.

N. 11234/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11234 del 2000, proposto da:
- Azienda Agricola Ambrogi Gianpaolo, Azienda Agricola Balconi Guido, Azienda Agricola Bellini Bortolo, Azienda Agricola Oprandi Innocente e Ardigò Maria ed altre (come da elenco allegato che forma parte integrante della presente sentenza), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avv. C S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F P in Roma, via Ripetta, 70;
- Az Agricola Scaratti Giulio Marino e Scaratti Adriano-Antonio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avv. L Pchi, Roberto Afeltra, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza Don Minzoni, 9;
- Soc. Abetondo Sergio e Soc. Latte Padano 2 (ora Leonessa), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avv. Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Amedeo Tonachella in Roma, via di Villa Grazioli, 5;

contro

- Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo – AIMA (ora AGEA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Ministero del Tesoro (ora dell’Economia e delle finanze), in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento AIMA dell’8 giugno 2000 recante i risultati della compensazione nazionale per le produzioni di latte relative alle annate 1997/98 e 1998/99;

- delle comunicazioni pervenute nel mese di luglio 2000 che riportano l’indicazione degli importi di prelievo supplementare addebitati alle ricorrenti;

- di tutti gli atti connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di AIMA (ora AGEA);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2012 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in esame, le ricorrenti in epigrafe (che hanno continuato a manifestare interesse alla decisione rispetto a coloro che avevano originariamente proposto l’impugnativa, contemplati per esclusione nell’elenco allegato alla presente sentenza di cui fa parte integrante) hanno impugnato, per l’annullamento, gli atti – comunicati con note inviate ai sensi dell’art. 1 della legge n. 118 del 1999 ricevute nel mese di aprile 2000 - con cui AIMA (ora AGEA), con riferimento alle due annate 1997/98 e 1998/99, ha riportato i dati relativi al prelievo supplementare derivante dalla compensazione effettuata a livello nazionale.

Al riguardo, le ricorrenti, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”, propongono, in sintesi, le seguenti censure:

- illegittimità della assegnazione retroattiva dei QRI per violazione dei principi di derivazione comunitaria di certezza del diritto e di affidamento;

- illegittimità comunitaria del sistema nazionale delle quote A e B e mancanza di motivazione del taglio della quota “B”;

- violazione della sentenza n. 520/1995 della Corte Costituzionale che, per la determinazione delle QRI da assegnare ai produttori, ha sancito la necessità dell’acquisizione del parere degli enti territoriali;

- mancanza di motivazione e mancato rispetto dei termini di comunicazione dei dati relativi alla compensazione nazionale;

- illegittimità della richiesta di prelievo in quanto basata su dati presupposti (come le assegnazioni di QRI) sospesi in via giurisdizionale;

- illegittimità della procedura di compensazione prevista dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 43 del 1999;

Con ordinanza n. 6076/2000, è stata accolta la domanda di sospensiva.

In prossimità della trattazione del merito, la parte ricorrente ha depositato memoria e documentazione e, dopo aver richiamato una serie di nuovi elementi nel frattempo emersi (relazione dei Carabinieri dell’aprile 2010 e esito dell’indagine condotta dalla Commissione di indagine sul tenore di materia grassa insediata nel 2009), ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

AGEA ha chiesto, invece, il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Alla pubblica udienza dell’11 aprile 2012, la causa, dopo la discussione delle parti, è stata trattenuta per la decisione.

2. Nel merito, il Collegio, con riferimento alle censure contenute nel ricorso in esame, ritiene che sussistano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del D.lgs n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata in quanto tali questioni, sebbene con riferimento alle annate 1995/96 e 1996/97, sono state comunque oggetto di approfondimento con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: in particolare, cfr TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224, oltre alle precisazioni contenute nelle sentenze adottate con riferimento ai ricorsi RG nn. 9044/1998 e 6138/2000, pure chiamati alla pubblica udienza del 14 marzo 2012 ed in corso di pubblicazione) con cui sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. “quote latte”.

Trattandosi, quindi, di questioni analoghe affrontate con le citate sentenze della Sezione, il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute e, pertanto, il ricorso va respinto.

3. Il Collegio, tuttavia, in aggiunta a quanto già esposto nelle sentenze citate, non vuole esimersi, in ragione di quanto esposto dalla parte ricorrente con la memoria depositata in vista della pubblica udienza, dallo svolgere ulteriori considerazioni con particolare riferimento al contenuto della relazione redatta dal Nucleo Carabinieri nell’aprile 2010.

3.1 Al riguardo, la Sezione, già con sentenza 6 luglio 2011, n. 5975 (e le altre di analogo tenore), aveva osservato, in particolare, quanto segue:

- nella relazione, i militari dell’Arma, nel segnalare alcune situazioni di non piena compatibilità tra le banche dati ufficiali (Banca dati nazionale bovina - BDN dell’Istituto zooprofilattico di Teramo e quello dell’Associazione italiana allevatori – AIA) e quelle utilizzate da AGEA (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN) con specifico riferimento alla consistenza del patrimonio bovino nazionale e, di conseguenza, al quantitativo di latte prodotto annualmente, hanno concluso per la necessità di operare, comunque, ulteriori approfondimenti;

- al riguardo, AGEA ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali hanno svolto ulteriori approfondimenti (come risulta dalla documentazione depositata in giudizio in altri analoghi ricorsi della specie in esecuzione di ordinanze istruttorie della Sezione) dai quali è emerso, in sintesi, che esiste una coerenza tra la BDN ed il SIAN di AGEA dovuta al fatto che le due banche dati “colloquiano” costantemente in modo tale da garantire l’allineamento delle informazioni ivi contenute. È stato altresì evidenziato che il patrimonio bovino nazionale, sulla base della produzione media di una mucca da latte, è coerente con l’intera produzione nazionale registrata nelle varie annate e, comunque, non è in grado di far emergere fattori di anomalia tali da mettere in discussione l’affidabilità dell’intero sistema delle “quote latte”;

- con riferimento, poi, alla individuazione delle aziende produttrici di latte, è stato chiarito che la banca dati SIAN contiene dati assoggettati ad un processo di accertamento “validato” dall’Unione europea (in quanto coerente con il Reg. CE n. 73/2009 in materia di sistema integrato di gestione e controllo - SIGC) e che le predette informazioni sono “incrociate” con quelle contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia del territorio, il che consente, tra l’altro, un continuo monitoraggio delle aziende produttrici di latte esistenti nel territorio nazionale;

- dagli approfondimenti sopra riferiti, è risultato quindi che i dati presenti nella banca dati del SIAN sono compatibili con le produzioni dichiarate nel tempo dagli agricoltori e che il patrimonio nazionale bovino, oltre ad essere coerente con gli elementi ricavabili dalla BDN, è altresì congruente e, comunque, non incompatibile con le produzioni commercializzate nelle varie annate lattiere;

- al riguardo, lo stesso Comando Carabinieri, a fronte di una richiesta della Procura della Corte dei Conti della Lombardia del 13 luglio 2010, ha ribadito, in data 16 luglio 2010, che gli elementi emersi nella relazione dell’aprile 2010 comportano la necessità di svolgere ulteriori ed approfonditi accertamenti prima di addivenire a considerazioni concludenti;

- allo stato, poi, a fronte di notizie di indagini in corso di svolgimento da parte di varie Procure della Repubblica, non si ha notizia di accertamenti che abbiano stabilito la sussistenza di ipotesi di reato tali da far dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese nel tempo dai produttori e dai primi acquirenti (in particolare, modelli L1) riguardanti le produzioni commercializzate nelle varie annate lattiere e tali, di conseguenza, da mettere in discussione l’affidabilità dell’intero sistema delle “quote latte”.

Sempre in quella sede, il Collegio ha nuovamente ribadito che tali risultanze (riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo da AIMA) non erano in grado di scardinare l’intero sistema nazionale delle c.d. “quote latte” né erano sufficienti a far ritenere assolto in capo ai produttori, e quindi alla parte ricorrente l’onere probatorio in modo tale da spostare sulla parte resistente l’obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati per l’assegnazione della QRI di riferimento e, di conseguenza, il prelievo supplementare da imputare in caso di sforamento della quota attribuita.

Ciò che si è voluto ribadire è che, a fronte dei dubbi sull’attendibilità dei dati su cui continua a concentrarsi la difesa di parte ricorrente, rimane tuttavia il fatto che, nel tempo, è stata introdotta, a livello normativo ed amministrativo, una serie di procedure che avevano l’obiettivo di accertare, anche attraverso controlli a campione dei modelli L1 e riesami richiesti dai singoli produttori, i dati reali sulla produzione lattiera.

L’esito di tali procedure di accertamento e di controllo ha portato, in sintesi, alla redazione di documentazione ufficiale, riversata nella banca dati di AGEA, la cui veridicità, come detto, non è stata ancora smentita dalle autorità (giudiziarie) preposte, dal che deriva che i dubbi sulla attendibilità di dati possono essere considerati indizi non qualificati che non consentono di mettere in discussione l’affidabilità dell’intero sistema nazionale delle c.d. “quote latte”.

Del resto, è sulla base della predetta documentazione ufficiale, basata peraltro su dati certificati dal produttore e dal primo acquirente e assoggettati al controllo di AGEA, che è stato determinato il livello di produzione lattiera;
dati che, fino ad oggi, come detto, non sono stati mai stati smentiti in via definitiva o, comunque, non sono mai stati confutati in modo tale da mettere in discussione l’intero sistema.

3.2 Ciò ribadito, aggiunge ora il Collegio, nel tentativo di rendere ancora più intellegibile il ragionamento già svolto e sopra sintetizzato, che, a fronte dei dubbi riportati nella relazione dei Carabinieri del 15 aprile 2010 con particolare riferimento alla “popolazione bovina” ed ai dati della produzione nazionale di latte, le indagini e gli approfondimenti svolti dai vari organismi che, nel tempo, si sono occupati del problema “quote latte”, recano risultanze che non confermano i predetti dubbi (o, comunque, non li fanno assurgere a indizi qualificati in grado di smentire il sistema delle c.d “quote latte” come risulta dalla documentazione ufficiale). In particolare:

- la commissione governativa del 1997 ha, di fatto, accertato la coerenza, rispetto alla documentazione controllata, della produzione di latte dichiarata nei periodi presi in considerazione;

- la commissione ministeriale del 2002 ha rappresentato, con l’approfondita relazione del 20 marzo 2003, che nelle stalle italiane era presente un patrimonio bovino sufficiente a giustificare le produzione dichiarate nella documentazione (cfr pg. 99). In quella sede, la Commissione - dopo un’accurata attività di indagine durante la quale è stato operato un controllo incrociato tra le banche dati dell’AGEA, gli esiti dei controlli svolti dalle Regioni e dall’Ispettorato centrale repressione frodi, le banche dati dell’AIA e quelle dell’Agenzia delle dogane (cfr pg. 98) - ha evidenziato che, a fronte di 1.804.000 capi di bestiame dichiarati nei modelli L1, nelle stalle italiane erano presenti (quantomeno fino al 2003) almeno 2.077.000 capi potenzialmente in grado di produrre latte, un numero cioè in grado di giustificare le produzione (fino a quel momento) dichiarata a livello nazionale. È altresì emerso, dalla predetta indagine e dai dati acquisiti dall’Agenzia delle Dogane, che le importazioni di latte dall’estero non hanno inciso sulle fattispecie di “non corretta contabilizzazione” (importazione di latte “in nero”), poiché ogni transazione controllata è risultata puntualmente attribuita al soggetto estero dal quale è stata generata (cfr pg 100 della relazione);

- la commissione del 2009 sul tenore della materia grassa non ha comunque messo in discussione l’esattezza dei dati relativi alla produzione di latte;

- l’analisi del Comando Carabinieri del 15 aprile 2010, pur segnalando situazioni di non piena coerenza tra le banche dati ufficiali, ha comunque concluso per la necessità di ulteriori approfondimenti (come ribadito dallo stesso Comando, con nota del 16 luglio 2010, in risposta alla richiesta del 13 luglio 2010, della Procura Regionale della Corte dei Conti della Lombardia) mentre gli approfondimenti svolti da AGEA e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel mese di giugno e di ottobre 2010 hanno invece portato alla conclusione che nessun nuovo elemento oggettivo induceva a mettere in discussione la validità delle procedure svolte negli anni precedenti.

3.3 Da ultimo, poi, sono state depositate due nuove relazioni del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari del 15 novembre 2010 e del 21 febbraio 2011 (indirizzate alla Procura della Repubblica di Roma) di approfondimento delle risultanze emerse in quella del 15 aprile 2010 da cui risulta, in sintesi, che:

- alcuni funzionari di AGEA avrebbero alterato gli algoritmi delle banche dati del SIAN così da innalzare, in maniera inverosimile, l’età dei bovini da latte, ciò al fine di rendere coerenti i dati della produzione nazionale di latte (con ciò facendo dubitare dell’esistenza, a livello nazionale, di un numero di vacche tali da giustificare l’intera produzione di latte);

- AGEA non avrebbe proceduto, prendendo a riferimento l’annata 2003/2004, a revocare, come prevede la normativa vigente, i QRI assegnati ad aziende produttrici che, invece, risultavano non aver prodotto latte (ciò per un totale di 741.013,85 quintali). La mancata riassegnazione agli altri produttori delle quote revocate non avrebbe consentito a questi di poter usufruire di una meno gravosa imputazione del prelievo supplementare.

3.4 Ora, con riferimento a tali evoluzioni (anche se, nella discussione di altri ricorsi della specie, è emerso che alcune Procure della Repubblica hanno concluso le indagini depositando una richiesta di archiviazione), non può non rilevarsi, già in questa sede, che, dalle relazioni dei Carabinieri del 15 novembre 2010 e del 21 febbraio 2011, non è dato comprendere se ed in che modo le predette alterazioni degli algoritmi abbiano coinvolto le annate lattiere (1997/98 e 1998/99) di cui al ricorso in esame. Ciò che si vuole dire è che, dai predetti approfondimenti, non è dato comprendere se tali alterazioni (peraltro ancora da accertare), perpetrate su uno strumento informatico (banca dati AGEA), abbiano determinato un giudizio di totale o anche solo di parziale inattendibilità dei dati relativi alla produzione nazionale di latte relativamente alle campagne lattiere 1997/98 e 1998/99, oggetto – come detto - del gravame in esame.

Del resto, anche la questione delle mancate revoche riguarda l’annata 2003/2004 (e, forse, le annate successive), mentre nulla viene riferito alle campagne oggetto dell’impugnativa in esame.

3.5 Ciò posto, a fronte di tali risultanze ed in assenza degli esiti delle indagini in corso di svolgimento da parte delle Procure della Repubblica interessate ovvero di accertamenti che abbiano stabilito la sussistenza di ipotesi di reato tali da far dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese nel tempo dai produttori e dai primi acquirenti (in particolare, modelli L1) riguardanti le produzioni commercializzate nelle varie annate lattiere, il Collegio deve ribadire che tali risultanze (riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo da AGEA), proprio alla luce degli esiti dei numerosi approfondimenti svolti a partire dal 1997, non sono sufficienti a far ritenere assolto in capo ai produttori e quindi alla ricorrente l’onere probatorio su di essi incombente, anche al solo fine di indurre il Collegio a svolgere “l’ennesimo” accertamento di carattere istruttorio che non avrebbe altro effetto che replicare quelli già effettuati. In altre parole, i dubbi emersi anche di recente non hanno raggiunto un grado di concretezza tale da minare l’attendibilità e la stessa veridicità dei dati utilizzati per l’assegnazione del QRI di riferimento e, di conseguenza, per il calcolo del prelievo supplementare da imputare in caso di sforamento della quota attribuita (in questo senso, da ultimo, la Relazione Speciale della Corte dei Conti, approvata con delibera n.2/2012 del 13 febbraio 2012, in materia di prelievo supplementare nel settore lattiero caseario, cfr., in particolare, le affermazioni contenute alle pagine 1 e 2 e le conclusioni rassegnate alle pagine 56-59).

Di certo, gli ultimi sviluppi che emergono dalle relazioni redatte (in forma dubitativa) da organi istituzionali non sono in grado di smentire le risultanze derivanti dal calcolo della produzione per le annate oggetto dell’impugnativa in esame.

4. In conclusione, il ricorso va respinto.

5. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in coerenza con quanto deciso nelle citate sentenze della Sezione.

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