TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-05-07, n. 202401517
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Pubblicato il 07/05/2024
N. 01517/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01637/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2022, proposto da -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS- e-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana (Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa), in persona dell’Assessore
pro tempore
, rappresentato e difeso
ope legis
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del D.D.S. n. -OMISSIS-dell’intimato Assessorato, trasmesso con nota n.-OMISSIS-, che ha ingiunto al sig. -OMISSIS-(dante causa mortis causa dei ricorrenti), il pagamento dell’indennità risarcitoria per il danno arrecato al paesaggio dalle opere abusive specificate nel suddetto decreto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Assessorato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2024 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno esposto in fatto quanto segue:
- di essere eredi del sig. -OMISSIS-, deceduto il 10 settembre 2019;
- che quest’ultimo ha ottenuto la concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-di un immobile parzialmente abusivo sito in Noto, via -OMISSIS-, censito in catasto al foglio n. -OMISSIS-;
- che, ciononostante, gli odierni ricorrenti hanno ricevuto la notifica del D.D.S. qui impugnato, con il quale l’intimato Assessorato ha quantificato in euro 5.910,03 l’indennità ex art. 167, d.lgs. n. 42/2004.
1.1. Il ricorso è affidato alle seguenti doglianze.
1.1.1. Violazione di legge (art. 14, l. n. 689/1981), in quanto il provvedimento per cui è causa sarebbe stato adottato ben oltre il termine decadenziale di novanta giorni dall’accertamento della violazione.
1.1.2. Violazione di legge (art. 28, l. n. 689/1981), in quanto la pretesa dell’intimata amministrazione sarebbe da considerare comunque prescritta, avuto presente che l’immobile di cui sopra è stato sanato nel marzo 2010, e che il provvedimento per cui è causa è stato adottato nel luglio 2022.
1.1.3. “ Errore di calcolo degli importi ”, in quanto ai ricorrenti non sarebbe stato notificato alcun atto concernente le modalità di calcolo utilizzate dall’intimata amministrazione per quantificare l’importo richiesto con il provvedimento impugnato.
1.1.4. Violazione di legge (artt. 7 e 21- ter , l. n. 241/1990), in quanto i ricorrenti avrebbero avuto notizia della perizia di stima solo a valle della notificazione del D.D.S. n. -OMISSIS-.
1.1.5. Erroneità della notifica del provvedimento, in quanto la notifica collettiva e impersonale agli eredi del defunto avrebbe dovuto essere eseguita nell’ultimo luogo di residenza o di domicilio dello stesso nel termine di un anno. Termine ampiamente decorso alla data di notifica dell’impugnato provvedimento, atteso il menzionato decesso del sig. -OMISSIS-nel settembre 2019.
2. Si è costituita l’amministrazione regionale con atto di mera forma.
3. Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS-, la Sezione ha disposto al Comune di Noto di produrre una relazione per chiarire il tipo di provvedimento di sanatoria rilasciato al sig. -OMISSIS-, con la produzione dei documenti inerenti all’istanza di sanatoria alla base del provvedimento per cui è causa.
4. Con memoria del 16 gennaio 2023, la resistente amministrazione regionale ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato.
5. Con memoria del 18 gennaio 2023 i ricorrenti hanno contestato le difese dell’amministrazione regionale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
6. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata fissata l’udienza pubblica di discussione della causa.
7. Il Comune di Noto, il 12 marzo 2024, ha depositato documentata relazione di cui all’ordinanza n.-OMISSIS-.
8. All’udienza pubblica del 22 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sull’indennità ex art. 167, d.lgs. n. 42/2004, applicata dall’amministrazione regionale al sig. -OMISSIS-, di cui gli odierni ricorrenti hanno dichiarato essere successori mortis causa .
2. Occorre, in via preliminare, svolgere le seguenti considerazioni in rito.
2.1. Seppure, a rigore, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato presso la segreteria della Sezione staccata di Catania (art. 47, c. 1, c.p.a.), in quanto afferente un provvedimento (i) che ha prodotto i propri effetti all’interno della relativa circoscrizione (sulla cui delimitazione, cfr. la tabella allegata al d.P.R. n. 277/1975, attuativo dell’art. 1, c. 3, l. n. 1034/1971, tuttora vigente), (ii) né rientrante nelle materie di cui all’art. 14, c.p.a., va parimenti dato atto che tale irregolarità non è stata eccepita dalla controparte nei termini di cui all’art. 47, c. 2, c.p.a., con ciò consolidando il radicamento della presente controversia presso questo Tribunale (e, in particolare, presso questa Sezione, giusto d.p. n. -OMISSIS-del Presidente del TAR Sicilia, applicabile ratione temporis ).
2.2. In secondo luogo, la tardiva produzione della relazione (con acclusa documentazione) Comune di Noto, per quanto versata nel fascicolo telematico ben oltre il termine assegnato con l’ordinanza n.-OMISSIS- e, persino, del termine di produzione di documenti di cui all’art. 73, c. 1, c.p.a. (comunque riferito alle parti del giudizio, tra le quali il suddetto Comune non rientra), non impone di differire la decisione sul presente ricorso (differimento, si badi, nemmeno richiesto dalle parti in causa), atteso che la documentazione prodotta dalla menzionata amministrazione comunale è sostanzialmente coincidente con quella già presente agli atti di causa.
3. Ancora, prima di passare all’analisi nel merito delle doglianze di parte ricorrente, occorre prendere le mosse da una corretta ricostruzione di taluni aspetti controversi del presente giudizio.
3.1. Anzitutto, va dato atto che il D.D.S. n. -OMISSIS- ha erroneamente affermato che, per gli abusi in questione, non sarebbe stata rilasciata alcuna concessione in sanatoria, menzionando all’uopo la nota n. 5163 del 24 giugno 2022 del Comune di Noto.
Tale erronea affermazione discende dal fatto che il sig. -OMISSIS-ha presentato, rispetto all’immobile per cui è causa, due istanze del condono: una nel 1986 e una nel 1995.
Ciò, oltre a essere stato affermato dai ricorrenti con la memoria del 18 gennaio 2023 (p. 2), trova altresì conferma negli atti di causa. Si veda, in particolare, nota n. -OMISSIS- della resistente amministrazione (prodotta come all. 1 della produzione documentale della medesima del 21 novembre 2022), con la quale è stato affermato che il Comune di Noto, in riscontro a una richiesta della competente Soprintendenza circa l’eventuale rilascio di concessioni edilizie in sanatoria (anche) riguardanti il ricorrente, ha dato atto che – con riguardo a una (differente) pratica edilizia del sig. -OMISSIS-(la n. -OMISSIS-) – il titolo in sanatoria non era stato ancora rilasciato.
La vista erronea affermazione contenuta nel provvedimento impugnato non può tuttavia revocare in dubbio il fatto che, nel caso di specie, si discute degli atti del procedimento di sanatoria avviato con l’istanza del sig. -OMISSIS-n. -OMISSIS-.
Ciò è dimostrato dal richiamo, presente nel D.D.S. n. -OMISSIS-:
a. al nulla osta della resistente Soprintendenza n. -OMISSIS- (all. 5 di parte ricorrente), che ha - a sua volta - menzionato l’istanza di autorizzazione paesaggistica di parte ricorrente (protocollata al n. 16091 del 24 giugno 2009 dalla competente Soprintendenza e prodotta come all. 7 dalla parte resistente), espressamente riferita all’istanza di condono n. -OMISSIS-;
b. alla perizia di stima n. 7688 del 1° ottobre 2021 (prodotta come all. 4 dalla resistente amministrazione) che, oltre a richiamare il superiore nulla osta, ha specificato che l’istanza di cui si discute è stata presentata ai sensi della l. n. 724/1994 (e non, dunque, della l. n. 47/1985, inerente invece alla differente pratica di condono edilizio presentata per lo stesso immobile dal sig. -OMISSIS-).
3.2. Sgomberato il campo dall’erronea sovrapposizione, pure presente nell’impugnato D.D.S. n. -OMISSIS-, tra le due istanze di sanatoria del dante causa dei ricorrenti, e chiarito che qui si discute unicamente dell’istanza di sanatoria n. -OMISSIS-, definita con provvedimento di condono n. -OMISSIS-, preceduto dal parere favorevole del resistente Assessorato n. -OMISSIS-, può dirsi dell’infondatezza delle argomentazioni spese dalla difesa erariale per sostenere un’ipotetica non conformità del titolo in sanatoria del 2010 con il parere preventivo dell’autorità preposta al vincolo del 2009 e con la domanda di sanatoria del 1995.
Non vi è, a ben vedere, alcun elemento utile a sostenere che la resistente amministrazione non avesse chiara, al momento del rilascio del nulla osta, la portata dell’istanza di sanatoria in questione: la discrasia tra il volume riportato nella concessione in sanatoria (pari a mc n. 349,75) e il volume indicato nell’istanza di sanatoria ai fini del calcolo degli oneri di concessione (pari a mc n. 295,00), non è di per sé decisiva a tal fine.
Al riguardo, si rileva che:
a. sempre ai fini del calcolo degli oneri di concessione, la superficie coperta è stata riportata nell’istanza di sanatoria del 1995 in misura pari mq 100,00;metratura, quest’ultima, identica a quella di cui al provvedimento di condono;
b. la relazione tecnica allegata all’istanza n. -OMISSIS- (che risulta essere stata prodotta in uno con l’istanza di sanatoria paesaggistica, precisamente al n. 4 del relativo elenco;cfr. all. 7 amministrazione resistente), ha espressamente riportato il menzionato volume di mc 349,75 (cfr. p. 18 della produzione del 12 marzo 2024 Comune di Noto).
4. Tanto premesso, può dirsi della fondatezza nel merito del ricorso (e, in particolare, del suo secondo motivo).
4.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, avuto presente il consolidato orientamento di questa Sezione che, ancora in epoca recente e con argomenti condivisi dal Collegio, ha affermato l’inapplicabilità dell’art. 14, l. n. 689/1981 all’indennità di cui all’art. 167, d.lgs. n. 42/2004 (cfr., ex plurimis , TAR Sicilia, sez. II, 21 novembre 2023, n. 3444).
4.2. Come anticipato, è invece fondata la seconda ragione di doglianza, concernente l’intervenuta prescrizione della pretesa dell’amministrazione regionale.
Come chiarito dal giudice di appello, il termine di prescrizione per la pretesa in parola è sempre quinquennale, sia che si ritenga applicabile la l. n. 689/1981, sia che si ritenga applicabile il generale termine di cui all’art. 2947, c.c., in materia di la responsabilità extracontrattuale. Esso decorre dal momento del rilascio del provvedimento di condono, fatta salva l’ipotesi eccezionale di cui all’art. 25, l.r. n. 16/2016 (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 9 febbraio 2021, n. 95, recentemente richiamata da TAR Sicilia, sez. II, 28 novembre 2023, n. 3548; ibidem , TAR Sicilia, sez. I, 1 agosto 2023, n. 2573).
Ipotesi eccezionale non verificatasi nel caso di specie, atteso che non vi è stata alcuna sopravvenienza della valutazione di compatibilità paesaggistica rispetto al provvedimento di condono.
Si tenga conto, infatti, che:
a. il provvedimento di condono per l’immobile in questione è stato rilasciato nel marzo 2010, successivamente al più volte menzionato parere favorevole della Soprintendenza n. -OMISSIS- (all. 5 di parte ricorrente);
b. di conseguenza, il termine quinquennale di prescrizione era ampiamente decorso al momento dell’adozione del provvedimento impugnato (luglio 2022).
4.3. L’assorbente rilievo della fondatezza della vista eccezione di prescrizione impone di assorbire le ulteriori doglianze di parte ricorrente.
5. Stante quanto precede:
- il ricorso è fondato e va accolto;per l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.