TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-10-20, n. 201501340
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N. 01340/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01340/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2014, proposto da:
Agroalimentare Pugliese s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi D'Ambrosio, con domicilio eletto in Bari, piazza Garibaldi, 23;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. F P, con domicilio eletto in Bari, Via M. Celentano, 27;
per il risarcimento dei danni
subiti dalla società ricorrente a seguito della determinazione del Dirigente dell'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura della Regione Puglia n. 33 del 22 marzo 1999, recante revoca parziale del contributo concesso alla società istante in attuazione del P.O.P. 1994-1999 Fondo Feoga Obiettivo 5a Sottoasse 4.4 misura 4.4.2.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 per le parti i difensori avv.ti Luigi D'Ambrosio e F P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la società Agroalimentare Pugliese s.r.l., ha riassunto innanzi a questo T.A.R. il giudizio originariamente incardinato innanzi al Tribunale di Bari (promosso con atto di citazione notificato il 22 maggio 2006), conclusosi con sentenza n. 4469 del 19 dicembre 2013, di declaratoria del difetto di giurisdizione del g.o.. Ha chiesto, pertanto, a questo giudice amministrativo disporsi la condanna della Regione Puglia al risarcimento, ex art. 2043 c.c., dei danni da essa subiti a seguito della determinazione n. 33 del 22 marzo 1999, del Dirigente dell'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura della Regione Puglia, con cui è stato revocato parzialmente il contributo concessole in attuazione del P.O.P. 1994 — 1999 — Fondo Feoga — Obiettivo 5a - Sottoasse 4.4. — misura 4.4.2.
1.1 Premette in fatto la ricorrente di aver già conseguito l’annullamento del predetto provvedimento di revoca, all’esito di antecedente e separato giudizio, anch’esso inizialmente promosso innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria (con atto di citazione notificato in data 31 marzo 1999) e poi riassunto innanzi a questo G.A. (R.G. n. 334/2009), in quanto avente la giurisdizione sulla controversia de qua , co sì come statuito con sentenza n. 19280 del 14 luglio 2008 della Suprema Corte di Cassazione. Evidenzia, in particolare, che con sentenza di questo Tar del 10 febbraio 2010, n. 324, confermata in appello (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 1633 del 16 marzo 2011), è stato accolto il ricorso proposto per la declaratoria dell’illegittimità del provvedimento di revoca parziale e condannato l’Ente a corrispondere il contributo illegittimamente revocato.