TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-11-17, n. 202012079

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-11-17, n. 202012079
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202012079
Data del deposito : 17 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2020

N. 12079/2020 REG.PROV.COLL.

N. 08854/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8854 del 2013, proposto da
G B, rappresentato e difeso dagli avvocati G T, D M, con domicilio eletto presso lo studio D M in Roma, via Quattro Fontane, 149;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M F G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria,29;
Autorita' per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto all’attribuzione di un'unica indennità di fine servizio da erogarsi al termine della carriera sull'intera anzianità del servizio prestato alle dipendenze dello stato calcolata sull'ultimo stipendio percepito all'atto del collocamento a riposo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Autorita' per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 ottobre 2020 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto ad un’unica indennità di fine servizio da erogarsi al termine della carriera sull’intera anzianità del servizio prestato alle dipendenze dello Stato, calcolata sull’ultimo stipendio percepito all’atto del collocamento a riposo, al netto di quanto erroneamente già liquidato in suo favore dall’INPDAP.

Si sono costituiti in giudizio INPDAP e AGCOM.

Il ricorrente è un dipendente pubblico al quale, all’atto dell’immissione in ruolo presso l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, non veniva mantenuta l’iscrizione all’Ente previdenziale competente per il comparto del pubblico impiego e di conseguenza ne veniva disposta l’iscrizione ai fini previdenziali presso l’INPS, anziché presso l’INPDAP.

Di conseguenza al Sig. Bottini è stata liquidata dall’INPDAP con mandato del 20/11/2012 l’indennità di fine servizio (TFS) maturata fino a quel momento, ovvero limitatamente al periodo fino al 30 novembre 2006 mentre nulla ha ricevuto per il periodo successivo, ovvero il periodo dal 1° dicembre 2006 fino alla cessazione del rapporto in data 31 gennaio 2011.

All’udienza di smaltimento del 30 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

La questione in esame è stata già esaminata con la sentenza del TAR del Lazio n. 9384/2012 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2212/2015), che ha affermato “ Come accennato in fatto, i ricorrenti sono tutti dipendenti pubblici che, al momento del passaggio nei ruoli dell’Agcom, hanno mantenuto tale qualificazione giuridica;
peraltro, a causa di una non corretta interpretazione della normativa di settore, agli stessi non è stata mantenuta l’iscrizione all’Ente previdenziale competente per il comparto del pubblico impiego, che, pertanto, ha provveduto a liquidare l’indennità di buonuscita fino a quel momento maturata, mentre, per altro verso, i medesimi sono stati iscritti all’Inps con relativo accantonamento delle quote di TFR in apposito fondo gestito dall’Agcom.

Rileva nella controversia l’art. 1, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 479, che nel dettare disposizioni generali per la gestione delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, ha stabilito la competenza dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), per quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi.


E’, dunque, la stessa normativa ad imporre l’iscrizione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (tra cui certamente va annoverata anche l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) all’INPDAP, e non, come erroneamente verificatosi nel caso che ne occupa, all’INPS.

Sulla specifica questione, il Consiglio di Stato ha chiarito che il rapporto previdenziale è sottratto alla negoziazione delle parti, le quali devono, per la disciplina di tale rapporto, fare necessario riferimento alla normativa in vigore, in quanto, allo stato, non esiste nell’ordinamento una norma che consenta di derogare alla regola generale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 211/2008).

Non ha alcun fondamento, pertanto, la tesi sostenuta dall’Agcom che ha ritenuto di rinvenire una deroga a tale generale principio nell’art. 11, comma 2, della l. n. 287/1990, (applicabile al personale dipendente dell’Agcom in forza dei rinvii di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 9, legge n. 249/1997 e 2, comma 28, legge 481/1995) il quale prevede che il solo trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità e l’ordinamento delle carriere siano stabiliti secondo i criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro per la Banca d’Italia, ma non anche il trattamento previdenziale, che invece trova già puntuale regolazione nella legge, come sopra evidenziato.

Del resto, come può evincersi dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, l’Autorità ha recentemente adottato la delibera n. 498/11/CONS, recante il regolamento concernente l’indennità di fine rapporto del personale dipendente dell’Agcom in coerenza con quanto stabilisce in proposito la circolare dell’Inpdap n. 17 del 2010;
l’art. 4, quinto comma, di tale disciplina, peraltro, fa salva la possibilità per gli aventi diritto di chiedere la liquidazione del TFS come disciplinato dal dPR n. 1032/1973, previa istanza scritta da presentarsi nel termine di un anno dalla pubblicazione della delibera stessa.

Tale disposizione da ultimo richiamata, peraltro, non è automaticamente applicabile e non è, dunque, idonea a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, tenuto anche conto che le parti resistenti insistono per il rigetto del ricorso.

Va conseguentemente affermato l’obbligo per l’Agcom di provvedere all’iscrizione (ora per allora) dei ricorrenti all’Inpdap – ora Inps - con conseguente versamento al medesimo Ente previdenziale del relativo contributo, limitatamente all’importo facente carico all’Autorità;
contestualmente, deve essere dichiarato l’obbligo per l’Inpdap - ora Inps, di procedere, nei confronti degli odierni ricorrenti, all’apertura di un’iscrizione con decorrenza dal momento in cui i medesimi sono transitati nei ruoli dell’Agcom, provvedendo, altresì, per ciascuno di essi, a predisporre un piano di riscossione a carico dell’intimata Agcom, al netto di quanto già versato a titolo di TFR, onde quantificare per ciascun ricorrente un’unica indennità di buonuscita sull’intera anzianità di servizio (effettiva, riscattata o convenzionalmente riconosciuta), ed alla successiva liquidazione in favore dei medesimi della stessa calcolata sull’ultimo stipendio percepito all’atto del collocamento a riposo, al netto di quanto già corrisposto a tale titolo all’atto del passaggio nei ruoli dell’Agcom”

L’AGCOM riferisce che la posizione ostativa assunta dall’Istituto previdenziale in ordine alle ripetute richieste di iscrizione ha comportato l’attivazione di una serie di contenziosi da parte dei dipendenti interessati, i quali hanno ottenuto tutti il riconoscimento del loro diritto alla ricostruzione della posizione previdenziale presso l’opera di previdenza gestita dall’INPDAP.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo dell’’INPS

(ex INPDAP) quale soggetto obbligato alla liquidazione, in favore del ricorrente, del richiesto TFS,

di porre in essere tutte le attività di sua competenza, compresa la predisposizione del relativo piano di riscossione, così da consentire all’AGCOM di porre in essere gli atti necessari al pagamento.

In ragione della peculiarità della questione trattata le spese di giudizio possono essere compensate.

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