TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-11-07, n. 201912817
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Pubblicato il 07/11/2019
N. 12817/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10262/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10262 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Toscana Classica, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
I Filarmonici di Benevento non costituito in giudizio;
Associazione Culturale Filharmonie, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Linzola, Paola Ramadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto del Direttore Generale della D.G. Spettacolo del Mibac n. 544 del 4 giugno 2018 nella parte in cui non ha incluso la ricorrente tra i beneficiari del contributo FUS 2018-2020;
- del verbale della Commissione Consultiva per la Musica n. 2/2018 relativo alla seduta del 23 aprile 2018, nel corso della quale il progetto triennale 2018-2020 e il programma annuale 2018 della ricorrente ha riportato la votazione di “9” - insufficiente ai fini della prosecuzione dell'iter valutativo - “valutazione di ammissibilità qualitativa”;
- del DM 10.2.2014 art.2, c. 2, nella parte in cui include professori universitari e critici, il Decreto direttoriale 6.11.2017;
- del DDG n. 951 del 10.7.2018;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
Decreto del Direttore Generale della D.G. Spettacolo del Mibac n. 2256 del 14 dicembre 2018
Decreto del Direttore Generale della D.G. Spettacolo del Mibac n. 2262 del 17 dicembre 2018
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e di Associazione Culturale Filharmonie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2019 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’associazione ricorrente premette di operare sin dal 1999 come orchestra, formata al 95% da giovani diplomati di Conservatori italiani o provenienti da Accademie straniere, con la finalità di offrire uno sbocco professionale, che vanta la produzione di circa 450 concerti, anche in formazioni cameristiche, attività per la quale ha ricevuto i contributi a valere sul fondo FUS per il triennio 2015-2017;di aver presentato istanza per conseguire analoga sovvenzione anche per il triennio 2018-2020, ma di non aver superato la fase “pre-selettiva” in quanto la Commissione Consultiva per la Musica n. 2/2018, nella seduta del 23 aprile 2018, ha attribuito al progetto della ricorrente un punteggio di soli 9 punti, insufficiente all’ammissione alla successiva fase valutativa prevista dall’art. 5, c. 1, del DM 27.7.2017;di aver presentato diverse istanze di accesso agli atti e, successivamente di aver ripetutamente sollecitato il riesame in autotutela con richieste che, nonostante le iniziali rassicurazioni verbali del Ministero, sono state poi respinte con DDG n. 951 del 10.7.2018.
Con il ricorso in esame, pertanto, la ricorrente impugna il Decreto del Direttore Generale della D.G. Spettacolo del Mibac n. 544 del 4 giugno 2018 nella parte in cui non include tra i progetti ammessi ai contributi FUS del settore “orchestre giovanili” per il triennio 2018-2020 quello presentato dalla ricorrente, perché non aveva raggiunto la soglia minima di “ammissibilità” di 10 punti sopraindicata, nonché, quale atto presupposto, il verbale della seduta della Commissione predetta relativamente alla “valutazione di ammissibilità qualitativa” del progetto triennale 2018-2020;nonché il provvedimento con cui sono state respinte le richieste di autotutela. Impugna, altresì, tra gli atti presupposti, quelli relativi alla nomina della precitata Commissione: il DM 10.2.2014 art.2, c. 2, nella parte in cui include professori universitari e critici, nonché il Decreto direttoriale del 6.11.2017 di nomina della Commissione.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura:
1) violazione di legge;violazione e/o falsa applicazione art. 1, c. 61, legge 23.12.1996 n. 650 e art. 2, c. 2, dpr 14.5.2007 n. 89;eccesso di potere per difetto di istruttoria;violazione art. 5 dm 27.7.2017 in combinato disposto con l’art. 2, c. 1, del dpr n. 89/2007 e dell’art. 1, c. 59 e 60, della legge n. 650/1996;
2) violazione di legge;violazione e/o falsa applicazione art. 5, c. 1, dm 27.7.2017;violazione art. 1, c. 59, legge 23.12.1996 n. 650;violazione art. 2, c. 1, dpr 14.5.2007 n. 89;violazione art. 3, 4, 16 e 17 legge n. 241/1990;eccesso di potere per difetto di istruttoria;violazione principio di trasparenza;
3) violazione di legge;violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi - violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 cost.) - eccesso di potere per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione - sviamento ed ingiustizia manifesta;
4) violazione di legge. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 12 legge 241/1990 - violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 cost.) eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione del dm 27 luglio 2017 ove coordinato con i suddetti superiori principi - eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché per manifesto travisamento dei fatti, carenza e contraddittorietà della motivazione, disparità di trattamento, sviamento ed ingiustizia manifesta;
5) violazione di legge;violazione e/o falsa applicazione art 5 del dm 27.7.2017 - eccesso di potere per travisamento dei fatti e per carenza di istruttoria - violazione dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e smi – eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria vista l'insufficienza del tempo medio di correzione e dell'utilizzo del solo voto numerico;
6) violazione di legge;violazione e/o falsa applicazione art. 5, comma 2, d.m. 27.4.2017;eccesso di potere per ingiustizia manifesta, contraddittorietà e difetto di istruttoria;violazione del principio di leale collaborazione;violazione art. 49, c. 2, dm 27.7.2018;
7) violazione di legge;violazione art. 21-nonies legge n. 241/1990;violazione art. 3 legge n. 241/1990;violazione artt. 16 e 17 legge n. 241/1990;violazione dei principi sul procedimento amministrativo;violazione dei principi di correttezza e buona fede;eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e perplessità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata depositando rapporto difensivo.
Con ordinanza n. 11001 del 13.11.2018 sono stati disposti incombenti istruttori, cui la PA ha provveduto depositando un ulteriore rapporto difensivo.
Con ordinanza n. 1129 del 15.2.2019 è stata accolta la domanda cautelare ai fini della fissazione dell’udienza pubblica odierna, per la trattazione di cause analoghe, ed è stata disposta l’integrazione del contraddittorio;regolarmente adempiuti.
Si è costituita in giudizio l’Associazione musicale Filharmonie, con memoria scritta.
Con motivi aggiunti la ricorrente impugna il Decreto del Direttore Generale della D.G. Spettacolo del Mibac n. 2256 del 14 dicembre 2018, di ulteriore riparto delle quota integrativa fondi FUS 2018 per il settore della Musica, nonché il Decreto del Direttore Generale della D.G. Spettacolo del Mibac n. 2262 del 17 dicembre 2018 di assegnazione definitiva dei fondi FUS 2018, lamentandone l’illegittimità derivata.
In vista della trattazione del merito, la ricorrente ha presentato ulteriori memorie scambiando con la controinteressata memorie conclusionali e di replica.
All’udienza pubblica del 19.7.2019 la causa è stata trattenuta in decisione
Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’articolo 2 comma 2 del d.m. 10 febbraio 2014 laddove prevede che i componenti delle Commissioni siano scelti, oltre che tra esperti altamente qualificati nelle materie dì competenza di ciascuna delle Commissioni, anche, in alternativa “tra docenti universitari o critici delle medesime materie”. Secondo la ricorrente detto DM avrebbe disciplinato la materia dei requisiti per l’accesso alla Commissione consultiva per la Musica, esorbitando dall’ambito di competenza che le era stato delegato dall’art. 13, c. 1 della Legge n. 112/2013 - che demandava al D.M. solo di rideterminare “il numero dei componenti degli organi collegiali (...), assicurandone una riduzione pari ad almeno il dieci per cento”: Illegittimamente, a suo avviso, il DM avrebbe introdotto due requisiti per l’accesso alla Commissione consultiva per la Musica, ulteriori rispetto a quello previsto dalla citata Legge n. 650/1996 e dal D.P.R. n. 89/2007, abbassando il livello di professionalità previsto dalla fonte primaria. In tal modo finebbe per essere tradita la ratio dell’art. 1, c. 61, L. n. 650/1996 che è quella di “superare il precedente sistema che prevedeva la presenza in Commissione del Ministro e di una pletora di dirigenti (ministeriali e di altri enti, senza alcun requisito di specializzazione), i quali evidentemente non potevano essere in grado di ben assolvere i compiti di natura “straordinaria” richiesti per un’attività così settoriale e specifica e che solo “esperti altamente qualificati” nell’ambito specialistico della “musica” (essenzialmente, lirica e concertistica) possono possedere perché tale requisito si sono guadagnati nel corso di una vita professionale dedicata ad un tale complesso e specifico settore”.
Secondo la ricorrente, ciò comporterebbe l’illegittimità del decreto Direttoriale 11.1.2018 n. 30 con cui sono stati selezionati i membri della Commissione che, a suo avviso, non possono essere considerati “esperti altamente qualificati”, alla luce di quanto emerge dai CV presentati dagli stessi;sulle cui ritenute carenze la ricorrente si diffonde per diverse pagine, sostenendo che gli stessi sarebbero privi della professionalità ed esperienza necessaria per valutare adeguatamente i progetti sottoposti alla Commissione.
Le doglianze della ricorrente non meritano condivisione.
Il D.M. in contestazione ha semplicemente specificato ulteriormente le categorie di persone incluse nella generica nozione di “esperti” prevista dalle norme di rango legislativo e regolamentare che la ricorrente ritiene erroneamente violate. D’altronde risulterebbe irragionevole escludere dall’ambito degli “esperti” di una materia proprio i professori universitari – che, per definizione, costituiscono i conoscitori per eccellenza di una disciplina – nonché, per quanto riguarda le discipline artistiche, i critici, che, appunto, rappresentano anch’essi i principali soggetti cui sono affidati i giudizi sulle qualità delle opere.
Quanto alle carenze di professionalità e capacità genericamente denunciate dalla ricorrente il Collegio ritiene di non potersi esprimere, trattandosi di valutazioni di merito riservate all’Amministrazione, che, nel caso di specie, non risultano inficiate da palesi vizi di ragionevolezza, risultando, al contrario, la scelta articolata su diverse categorie, incluse quelle dotate di esperienza anche nell’organizzazione e gestione di produzioni artistiche. Si tratta di scelte che non sono soggette allo stringente onere motivazionale preteso dalla ricorrente e le cui ragioni risultano comunque adeguatamente chiarite nel rapporto difensivo dell’Amministrazione (pag. 2 e seguenti), sulle quali, peraltro, la ricorrente non ha adeguatamente controbattuto.
Con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta che il Direttore Generale si sarebbe “appiattito” sulle valutazioni espresse dalla Commissione consultiva per la musica, anziché discostarsene motivatamente, o insistere per il riesame;il tema viene ripreso nel settimo motivo – di cui si anticipa l’esame - con cui si lamenta la violazione dei principi in tema di autotutela, sostenendo che, nelle specifiche circostanze del caso, l’adozione di provvedimenti di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 risultava doverosa.
La prospettazione della ricorrente va disattesa per le ragioni che saranno illustrate in merito alla funzione e natura delle valutazioni tecniche ed in particolare dei giudizi estetici ed al diverso ruolo degli organi burocratici e dei corpi consultivi nella formulazione dei “giudizi di valore” di progetti artistici da realizzare o di opere già prodotte, anche ai fini dell’erogazione di misure di sostegno a carico del pubblico erario.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta il difetto di motivazione dei giudizi espressi dalla Commissione consultiva, ritenendo non sufficiente il voto numerico espresso, e contestando, in particolare, l’ingiustificato abbassamento dei punteggi per le voci positivamente valutate nella passata procedura valutativa così distribuiti: - (a) per la qualità della direzione artistica: 1 punto su 2 attribuibili [in luogo dei 3 del 2016];b) per la qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati: 1 punto su 3 attribuibili [in luogo dei 2 del 2016];c) per la qualità artistica del progetto: 1 punto su 9 attribuibili [in luogo dei 7 assegnati del 2016];d)per la innovatività dei progetti e l’assunzione del rischio culturale: 1 punto su 9 attribuibili [in luogo dei 5 del 2016];e) per gli interventi di educazione e promozione verso il pubblico: 1 punto su 4 attribuibili [in luogo dei 3 del 2016];i) per la partecipazione a festival: 1 punto su 2 attribuibili [in luogo dei del 2016];l) per la strategia di comunicazione: 1 punto su 3 attribuibili [in luogo dei 3 del 2016];m) per la integrazione con strutture e attività del sistema culturale: 1 punto su 2 attribuibili [in luogo dei 3 del 2016];n) per lo sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali: 1 punto su 1 attribuibile [1 nel 2016] – che viene contestato dalla ricorrente alla luce di due perizie.
Le censure in esame sono volte, anche con il supporto di opinioni di esperti, a contestare la validità, nel merito, delle valutazioni sulla qualità artistica del progetto operate dalla competente Commissione Consultiva.
Tali doglianze sono inammissibili in quanto volte a sollecitare una penetrante revisione del merito dei giudizi espressi dalla Commissione, non consentita in questa sede di sindacato di legittimità.
Anche in quest’occasione vanno ribaditi i limiti che il sindacato giurisdizionale incontra nel controllo di tali valutazioni, che è circoscritto al riscontro di una di quelle situazioni riconducibili all'eccesso di potere, in particolare nelle sue figure sintomatiche tradizionali o in quelle più evolute della violazione del canore di ragionevolezza e/o proporzionalità. Il giudice amministrativo può solo rilevare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell'acquisizione degli elementi oggetto di valutazione oppure se sia incorso in un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque (macroscopico travisamento tale da consentire anche ad un non esperto della materia di ravvisare la palese "abnormità della valutazione";ma si tratta del classico caso di scuola: ad esempio attribuire un punteggio bassissimo al Direttore d’Orchestra Muti ed altissimo al musicista dilettante che opera come direttore della Banda Municipale), ovvero sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall'adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest'ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi concorrenti (cioè la difformità del metro valutativo utilizzato che determina una disparità di trattamento valutativo, indicativa di “favoritismo”, etc.).
Si tratta, infatti, di valutazioni che lo stesso legislatore ha deciso di riservare ad appositi organi collegiali e non soggette ad un sindacato di merito da parte del giudice amministrativo, come ribadito, anche di recente, dalla Sezione (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. II quater, n. 11007/2018, ove si sottolinea la differenza - per quanto riguarda la natura, il carattere, la funzione ed i limiti - del controllo sui giudizi valutativi in sede di “giurisdizione di legittimità” – ad esempio quelli sul “pregio artistico” dell'opera al fine della sua sottoposizione a vincolo storico-artistico oppure al fine dell’attribuzione di premi o sovvenzioni - rispetto al ben più penetrante sindacato che il giudice amministrativo può esercitare nelle ipotesi tassative ed eccezionali di giurisdizione di merito (come nel caso del nulla osta alla visione di film da parte di minori).
Va perciò ribadito, anche in quest’occasione, che nei confronti delle valutazioni della qualità artistica ai fini dell’attribuzione di contributi e sovvenzioni a sostegno dell’attività di spettacolo, “l’unica garanzia di rispondenza ai fini di interesse pubblico perseguiti ….. è apprestata dall’ordinamento giuridico esclusivamente mediante la previsione di norme organizzatorie e di garanzie formali e procedimentali” (TAR Lazio, Sez. II quater, n. 1901 del 1.3.2011, n. 2541 del 22.3.2011 e n. 2659 del 24.3.2011;n. 4987 del 23.5.2008, n. 7756 del 30.7.2008, cfr., con riferimento alle provvidenze a favore dell’editoria, TAR Lazio, sez. II quater n. 10591/2012, nonché ai premi di qualità per le opere cinematografiche TAR Lazio, sez. II quater n. 5694/2011).
Orbene, nel caso in esame, tali condizioni di legittimità sono state rispettate: l’art. 2 D.M. 10.2.2014 ha introdotto, con finalità di assicurare la trasparenza e la democraticità della nomina dei componenti delle Commissioni Consultive, la procedura pubblica per la selezione di esperti in base a curriculum;la Commissione Consultiva per la Musica ha operato nel rispetto delle regole sul procedimento di valutazione, facendo applicazione dei criteri predeterminati, in via generale, dall’art. 5 del D.M. 27.7.2017 – che all’allegato B precisa anche gli indicatori – attribuendo i punteggi previsti per ciascun elemento oggetto di valutazione nell’ambito della gamma definita - secondo la tecnica della cd. “griglia di valutazione”.
La giurisprudenza in materia ha riconosciuto la correttezza di tale modus operandi ed ha giudicato i criteri per l’assegnazione del FUS adeguati, sufficientemente specifici e rispondenti ai requisiti di predeterminazione prescritti dall’art. 12 delle legge n. 241/90, ed ha altresì chiarito che le valutazioni espresse, con riferimento ai predetti criteri, con la tecnica della cd. “griglia di valutazione”, mediante l’indicazione del “voto” numerico sulla corrispondente voce riportata nelle tabelle di ciascun progetto, soddisfano l’obbligo di motivazione dei relativi giudizi (vedi Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5035/2016;Sez. VI n. 2699/2018;cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. II quater n., 5332/2019).
In quest’occasione, il Collegio, nel ribadire tali principi, che ormai costituiscono “diritto vivente” per la generalità dei procedimenti concorsuali, inclusi quelli per la corresponsione di benefici economici a disponibilità limitata, quali sono i contributi a valere sul FUS, ritiene opportuno precisare, con riguardo alla specificità dei procedimenti concessori di sovvenzioni alle attività culturali e di spettacolo, che le valutazioni sulla qualità artistica hanno natura di “giudizio sintetico e d’impatto” che investe, per la maggior parte, profili che non consentono la predeterminazione di un ulteriore livello di dettaglio. Ovviamente, ciò vale in particolare per i giudizi concernenti il “valore” artistico di un progetto o di un professionista: qui il criterio di valutazione è necessariamente “generico”, in quanto si tratta di “caratteristiche indivisibili” per cui non è possibile - dal punto di vista ontologico, ancor prima che giuridico - l’articolazione di ulteriori livelli di dettaglio mediante sub-criteri.
Non può, pertanto, essere seguita la ricorrente ove lamenta l’insufficiente grado di specificazione dei criteri in parola, sostenendo che essi sono eccessivamente generici;censura, che, comunque, è formulata in modo generico, in quanto la ricorrente non indica quali ulteriori criteri o sottocriteri avrebbero dovuto essere introdotti rispetto a quelli previsti dal DM in parola, né sotto quale profilo la griglia di valutazione risulti incompleta e quindi inidonea a costituire un adeguato strumento per l’espressione della motivazione dei giudizi in contestazione.
Alla luce delle considerazioni sopra richiamate vanno perciò disattese anche le censure dedotte con il terzo motivo di ricorso.
Con il quarto motivo censura la mancanza d motivazione dell’abbassamento del punteggio rispetto alle valutazioni precedentemente espresse.
La prospettazione della ricorrente non merita condivisione, trattandosi di procedure comparative è naturale che le valutazioni varino da una tornata valutativa all’altra, sia in considerazione della diversa composizione della Commissione, sia della diversità dei criteri di valutazione applicati, sia della differenza dei progetti presentati dallo stesso soggetto – risultando improponibile pretendere il sovvenzionamento di imprese ripetitive, dato che il contributo pubblico allo spettacolo è corrisposto proprio per promuovere l’innovazione e iniziative culturali “a rischio” nelle quali difficilmente un’impresa teatrale altrimenti si avventurerebbe - sia di quelli presentati dagli altri concorrenti con cui la ricorrente entra di volta in volta in confronto.
Con la quinta doglianza si lamenta il tempo eccessivamente breve dedicato all’esame dei progetti.
Anche tale censura va disattesa in quanto tutti i componenti della Commissione avevano già a disposizione sulla piattaforma online il materiale relativo ed hanno confermato, con dichiarazione presa a verbale – sicchè non vi è ragione per accogliere la richiesta di accertare l’effettiva “tracciatura” dell’accesso al sistema informatico da parte degli stessi, a parte ogni considerazione in merito alla possibilità tecnica dell’operazione - di averne preso visione;pertanto, a seguito di esame individuale, per cui in sede di discussione collegiale è stata effettuata solo la fase finale della “valutazione collegiale”;in ogni caso la giurisprudenza in materia esclude la possibilità di sindacare la congruità del tempo dedicato dalla Commissione per effettuare le valutazioni ad essa affidate (cfr., tra tante, Cons. St., sez. VI, n. 1662/2017).
Con il sesto motivo si censura l’immotivata mancata ammissione a contributo del progetto a titolo diverso da quello richiesto, come espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 5 del DM 27.7.2017.
L’art. 5, c. 1, del DM 27.7.2018 prevede la “facoltà” concedere il contributo ad altro titolo “qualora le caratteristiche soggettive dell’organismo richiedente o l’oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell’àmbito delle attività considerate dal presente decreto”.
La ricorrente non indica la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive prescritte per beneficiare di tale “conversione”, limitandosi ad indicare sotto quale altra e diversa categoria l’iniziativa di produzione di concerti della ricorrente avrebbe dovuto essere ammessa a contributo, individuata in quella dei “complessi orchestrali” prevista dall’art. 21 co. 1 del DM soprarichiamato, adducendo, in tal senso, le valutazioni riportate in una dichiarazione peritale di parte.
Tale modalità di svolgimento della censura “per relationem” non soddisfa i requisiti prescritti dal cpa.
L’Amministrazione, d’altronde, ha rappresentato nel primo rapporto difensivo che la ricorrente ha presentato – oltre all’istanza di contributo per il settore “Complessi strumentali giovanili” di cui all’articolo 21, comma 2, del DM 27 luglio 2017 disattesa con gli atti impugnati – anche un’istanza di contributo per il settore “Festival” di cui all’articolo 24 del DM 27 luglio 2017 che è stata accolta concedendo un contributo, per l’anno 2018, di euro 31.538,00;inoltre successivamente, con nota del 20.12.2018 ha comunicato di aver concesso un contributo di 48.000 euro per il progetto Musica nel Museo degli Uffici. Sicchè la ricorrente si è vista comunque riconoscere, anche se in misura minore di quella sperata, un sostegno alle attività musicali svolte.
Alla luce delle considerazioni svolte vanno respinti anche i motivi aggiunti, con cui si deducono esclusivamente vizi di illegittimità derivata.
Quanto alle spese di lite sussistono giusti motivi per disporne la compensazione nei confronti della PA;vanno invece rifuse alla controinteressata nella misura liquidata in dispositivo.