TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-07-25, n. 202000489

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-07-25, n. 202000489
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000489
Data del deposito : 25 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2020

N. 00489/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00459/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 459 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R. C., rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

- della determinazione -OMISSIS- con la quale il Ministero della Difesa ha disposto nei confronti del ricorrente la -OMISSIS- (-OMISSIS-) ai sensi degli artt. -OMISSIS-, disponendo al contempo l'iscrizione d'ufficio del medesimo nel ruolo dei -OMISSIS- ai sensi degli artt. -OMISSIS-;

- del presupposto provvedimento di -OMISSIS- in data-OMISSIS- disposto dal Comando Generale Arma dei Carabinieri;

- della presupposta contestazione degli addebiti ed avvio di inchiesta formale n-OMISSIS- ad opera del Comando Legione Carabinieri Marche ivi compresi tutti gli atti dell'inchiesta formale;

- del presupposto verbale della seduta di Commissione di Disciplina del -OMISSIS- con il quale è espresso nei confronti del ricorrente il “-OMISSIS-”;

- di tutti i successivi connessi e presupposti atti, ancorché non cogniti comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020;

Visto l'art. 4, comma 1, del DL n. 28/2020 convertito nella Legge n. 70/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2020 il dott. Gianluca Morri e uditi da remoto, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, all’epoca dei fatti -OMISSIS- dell’Arma dei Carabinieri, veniva -OMISSIS- (e poi -OMISSIS-, in via definitiva, con sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-) per una ripetuta serie di episodi che consistevano nel fermare un’autovettura per gli ordinari controlli, ispezionare il mezzo previo allontanamento del conducente e di eventuali passeggeri e, infine, -OMISSIS- (nei capi di imputazione si citano diversi episodi, accaduti nel mese di-OMISSIS-, con singoli -OMISSIS-).

Il ricorrente confessava spontaneamente i fatti accaduti, mostrando pentimento e risarcendo parzialmente le vittime.

Veniva comunque precauzionalmente sospeso dall’impiego (determinazione n. -OMISSIS- del-OMISSIS- con decorrenza immediata), poi sottoposto a procedimento disciplinare che si concludeva con la determinazione -OMISSIS- che infliggeva la sanzione della -OMISSIS- (-OMISSIS-) ai sensi degli artt. -OMISSIS-, disponendo al contempo l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei -OMISSIS- ai sensi degli artt. -OMISSIS-.

Si è costituita l’amministrazione intimata per resistere al gravame.



2. Con il primo motivo, contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio e riproposto con ricorso per motivi aggiunti, viene dedotta violazione dell'art. -OMISSIS-, poiché il procedimento disciplinare è stato avviato (in data -OMISSIS-) e concluso (con la determinazione della Commissione di disciplina del -OMISSIS-) in pendenza del procedimento -OMISSIS- (che si concludeva con la ricordata sentenza del -OMISSIS-). In particolare viene dedotto che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere sospeso poiché i fatti -OMISSIS- erano stati commessi nello svolgimento delle funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio (ovvero nel corso di controlli alla circolazione stradale). La sospensione del procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere disposta anche per particolari difficoltà nell’accertamento dei fatti.

Le censure sono infondate.

Occorre innanzitutto osservare che lo stesso ricorrente allega di avere ammesso tutte le proprie responsabilità ancor prima dell’inizio del procedimento -OMISSIS- (interrogatorio del -OMISSIS-). Ciò, a giudizio del Collegio, consentiva l’immediato avvio del procedimento disciplinare non sussistendo particolari difficoltà nell’accertamento dei fatti (essendo stati oggetto di piena e dettagliata confessione spontanea).

Il Collegio ritiene inoltre di condividere la deduzione difensiva dell’amministrazione resistente secondo cui l’art. -OMISSIS- (nella parte in cui contempla la c.d. “pregiudiziale -OMISSIS-” quando il procedimento disciplinare “riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio”), deve essere interpretato nel senso che restano escluse, dall’ambito applicativo della norma, le condotte poste in essere in occasione dello svolgimento del servizio ma non concretanti diretta esecuzione dei compiti del militare (cfr., di recente e in via generale, TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 30/1/2020 n. 458 e 459).

Nel caso in esame lo svolgimento del servizio (fermo delle vetture per gli ordinari controlli sul traffico) è stato solo occasionale, poiché il fatto -OMISSIS- non è stato l’aver fermato ed ispezionato un’automobile, ma il successivo -OMISSIS-.

Il -OMISSIS- non è quindi avvenuto “in adempimento di obblighi e doveri di servizio”, ma per libera e volontaria scelta del ricorrente, con l’aggravante (anche disciplinare) di aver agito indossando l’uniforme, quindi gettando anche indubbio discredito sull’amministrazione di appartenenza.

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