TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202301867

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202301867
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301867
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 01867/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01943/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1943 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-O-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- dell’informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto della Provincia di -O- il 6 luglio 2018 (Prot. n. -O-);

- del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia – Sede Operativa Territoriale di Bergamo del 13 luglio 2018, prot. n. -O-, con cui si è disposta la “cancellazione nei confronti della società la -O- dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro”;

- di ogni altro atto presupposto, inerente, conseguente o comunque connesso agli atti impugnati;

quanto al primo e al secondo ricorso per motivi aggiunti

- del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di -O- (n. -O-) con cui è stata sospesa “sino all’intervenuta irrevocabilità dell’interdittiva” l’autorizzazione rilasciata a -O- ex articolo 88 TULPS prot -O- del 27 luglio 2017 e le conseguenti autorizzazioni a farsi rappresentare all’interno dei locali rilasciate in favore di -O-, di -O- e -O-;

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti

- del provvedimento prot. n. -O- del 25 giugno 2019 con cui la Prefettura di -O- – Ufficio Territoriale del Governo ha disposto il rigetto dell’istanza di riesame avanzata dalla società -O- uni personale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi da remoto, del giorno 30 maggio 2023 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame introduttivo la ricorrente impugnava i provvedimenti seguenti:

- informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto della Provincia di -O- il 6 luglio 2018 (Prot. n. -O-);

- provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia – Sede Operativa Territoriale di Bergamo del 13 luglio 2018, prot. n. -O-, con cui si è disposta la “cancellazione nei confronti della società la -O- dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro”.

1.1. La domanda incidentale di sospensione veniva respinta da questo TAR con ordinanza n. 1250/18.

1.2. Con successivo atto recante motivi aggiunti veniva di poi gravato:

- il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di -O- (n. -O-) con cui è stata sospesa “sino all’intervenuta irrevocabilità dell’interdittiva” l’autorizzazione rilasciata a -O- ex articolo 88 TULPS prot -O- del 27 luglio 2017 e le conseguenti autorizzazioni a farsi rappresentare all’interno dei locali.

1.3. Con un secondo atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ulteriormente illustrava le proprie censure, in particolare alla luce delle sopravvenienze relative alla compagine sociale, all’uopo proponendo una nuova istanza incidentale di sospensione.

1.4. Con un terzo atto recante motivi aggiunti, al fine, la ricorrente impugnava il provvedimento prot. n. -O- del 25 giugno 2019 con cui la Prefettura di -O- – Ufficio Territoriale del Governo aveva disposto il rigetto dell’istanza di riesame avanzata dalla società -O-.

1.5. Anche la nuova domanda cautelare veniva rigettata da questo TAR, con ordinanza n. -O-.

1.6. Si costituivano in giudizio le intimate Amministrazione e, all’esito della udienza del 30 maggio 2023, tenutasi da remoto, la causa veniva introitata per la decisione.

2. Il ricorso e i motivi aggiunti, siccome già prospettato in sede interinale, non sono fondati.

2.1. Le censure relative al “merito” degli impugnati provvedimenti ben possono essere congiuntamente esaminate.

2.2. Il giudizio relativo alla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa è fondato sulla esistenza di una congerie di circostanze fattuali ed evidenze documentali acquisite dalla Autorità procedente.

2.2.1. L’esame complessivo degli elementi istruttori raccolti, valutati congiuntamente e non già in guisa atomistica o parcellizzata, ha condotto la Autorità prefettizia alla maturazione di un giudizio –riguardante la permeabilità delle società ricorrenti alle logiche mafiose, stante la esistenza all’uopo di tentativi di infiltrazione nella compagine sociale- privo dei vizi di illogicità e irragionevolezza che in questa sede solo possono rilevare.

2.2.2. D’altra parte, costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in virtù del quale per lo scrutinio della legittimità delle valutazioni sottese alla informativa occorre verificare se gli elementi indiziari raccolti siano sufficienti a far ritenere come fatto “probabile” ovvero “ragionevole”, secondo il noto criterio del “ più probabile che non ”, il rischio di infiltrazioni (CdS, III, 9 ottobre 2018, n. 5784; Id., id., 4852/2014).

2.3. La misura amministrativa interdittiva in esame concreta giustappunto una reazione ordinamentale volta alla tutela anticipata dei beni protetti, prescindendo dall’accertamento di responsabilità penali, essendo funzionale ad evitare in nuce il rischio che attività imprenditoriali, quodammodo legittimate dall’azione amministrativa, possano essere contaminate dalla criminalità organizzata:

- da un canto, inquinando i rapporti economici e le dinamiche concorrenziali e, dunque, arrecando un diretto vulnus alla iniziativa imprenditoriale e alla “ sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ” (art. 41 Cost., ma anche art. 2 Cost., e i principi sovranazionali foggiati nella Carta di Nizza e nella CEDU, oltre che nel diritto dell’Unione) e al complessivo sistema economico e finanziario del Paese; d’altra parte, il principio di buon andamento, correttezza e imparzialità dell’Amministrazione (art. 97), assume oggi significanza anche al fine di consentire la creazione di un contesto idoneo all’intrapresa di iniziative

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