TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-02-12, n. 202401020
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Testo completo
Pubblicato il 12/02/2024
N. 01020/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02170/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2170 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ses S.p.A. in proprio e n.q. di Mandataria Ses S.p.A./Ser.Com S.r.l./Esse3 S.r.l./C&C S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 798381548F, rappresentato e difeso dall'avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pignataro Maggiore, via Redipuglia n.23;
nei confronti
Safety21 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Cutolo, Roberta D'Apolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ttek S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Delfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza e/o annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n. 832 del 09/02/2021, di codesto Tar Campania, Napoli, Sez. VIII (R.R. n. 1622/2020);
e/o, in subordine, per l’annullamento
a. - della nota prot. n. 24023 del 06/04/2023 (conosciuta successivamente) del RUP della gara indetta dalla Provincia di Caserta, nella parte in cui in elusione/violazione della sentenza n. 832 del 09/02/2021, di codesto Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, e/o, comunque, illegittimamente ha proceduto alla esclusione dalla procedura di gara soltanto della TRAFFITEK S.R.L. e non anche della SAFETY 21 S.P.A.; b. - della nota prot. n. 24086 del 06/04/2023 del RUP della gara con cui è stata invitata SAFETY 21 S.P.A. a comunicare «se intende proseguire, in via autonoma, … nell’espletamento del servizio de quo»; c. - della nota n. 22244 del 30/03/2023 del RUP della gara (atto non conosciuto); d. - dei verbali di gara e, segnatamente, n. 7 del 09/03/2023 e 8 del 05/04/2023 della Commissione di Gara, salvo altri non conosciuti; e. - della nota prot. n. 15683 del 03/03/2023 del Dirigente del Settore Viabilità con cui si è proceduto alla nomina della Commissione di gara (atto non conosciuto); f. - del provvedimento di aggiudicazione della procedura a SAFETY 21 S.P.A. (di estremi e data non conosciuti); g. - del contratto eventualmente sottoscritto con la SAFETY 21 S.P.A. (di estremi e contenuti non conosciuti); h. - di tutti gli atti e documenti endoprocedimentali presupposti, connessi e conseguenti, della procedura di gara N0325 per l’acquisto e manutenzione di n 3 dispositivi elettronici per rilevamento violazioni art. 42 del C.d.S. - CIG : 798381548F, ancorché attualmente non conosciuti dall’odierna ricorrente ivi compreso, ove occorrer possa, l’atto di accettazione da parte di SAFETY 21 S.P.A. a «proseguire in via autonoma l’espletamento del servizio di cui al Contratto in oggetto sottoscritto in data 20.04.2022» datato 06/04/2023 (prot. n. 24161 del 07/04/2023 della Provincia di Caserta), la nota prot. n. 11486 del 14/02/2023 di sospensione dell’attività di rilevamento delle sanzioni amministrative;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ses S.p.A. in proprio e n.q di Mandataria Ses S.p.A./Ser.Com S.r.l./Esse3 S.r.l./C&C S.R.L il 3/7/2023:
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 832 del 09/02/2021, di codesto Tar Campania, Napoli, Sez. VIII (R.R. n. 1622/2020); e/o, in subordine, l’annullamento degli atti già gravati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Caserta e di Safety21 S.p.A. e di Ttek S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Agisce, nel presente giudizio, la Ses s.p.a. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questo T.A.R., sez. VIII, n. 832/2021 del 09/02/2021 e per la declaratoria di nullità o, in subordine, per l’annullamento, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe (in particolare dei verbali nn. 7 e 8), della nota n. 24023/2023 con la quale la Provincia di Caserta, in dichiarata esecuzione della menzionata pronuncia, ha escluso dalla procedura di gara (con importo base per € 7.032.960,00) bandita per l’acquisto e manutenzione di n. 3 dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni di cui all’art. 42 del C.d.S. – la Ttek s.r.l., mandataria del R.T.I. Ttek s.r.l./Safety21 s.p.a., risultato aggiudicatario della commessa de qua .
2. – Giova premettere in punto di fatto che, in esito alla cit . sentenza n. 832/2021 – con la quale, in accoglimento del ricorso promosso dalla Ses s.p.a., appurata la sussistenza di gravi illeciti professionali in relazione a due pregresse esclusioni della Ttek s.r.l. (disposte dall’ANAS e dal comune di Santa Marinella) e la insufficiente valutazione di questi da parte della Provincia di Caserta, veniva disposto « che la stazione appaltante si ridetermini ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) e c-bis) circa l’ammissione o l’esclusione del raggruppamento odierno controinteressato, con motivazione idonea che tenga conto di quanto in precedenza evidenziato » – la Provincia di Caserta, con determina n. 748/2021 del 21/10/2021, nuovamente aggiudicava la gara al controinteressato R.T.I. Ttek s.r.l./Safety21 s.p.a.
2.1. – Avverso tale determina l’odierna ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, con contestuale e subordinata domanda di annullamento, innanzi a questa Sezione che, con sentenza n. 1528/2022, dichiarava inammissibile il ricorso per l’ottemperanza e rigettava la domanda di annullamento; il Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 590/2023 del 15/01/2023), in appello, ritenuta ammissibile l’azione di ottemperanza, accoglieva le doglianze formulate dall’appellante in termini di elusione del giudicato e intimava alla P.A. di pronunciarsi entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica del pronunciamento, se anteriore.
2.2. – Decorso invano il predetto termine, la Ses s.p.a. formulava innanzi al Consiglio di Stato istanza di nomina di un Commissario ad acta apprendendo, in quel giudizio, per effetto del relativo deposito da parte della Provincia di Caserta, dell’esistenza dei provvedimenti oggetto dell’odierno gravame, con i quali, di seguito alla sospensione del contratto medio tempore stipulato (nota n. 11486 del 14/02/2023), l’Ente (nella figura del R.U.P.) si determinava ad escludere la Ttek s.r.l. dalla procedura di gara, ex art 80, comma 5, lett. c-bis e disponeva la « prosecuzione dell’appalto in essere da parte dell’altro componente il RTI aggiudicatario, ossia la Safety 21 S.p.A., essendo la medesima, astrattamente, in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, tecnici e finanziari, per l’efficace svolgimento del servizio che viene in rilievo, con conseguente riduzione dell’originaria compagine » (cfr. le note prot. n. 24023 e 24086 del 06/04/2023).
3. – Avverso tali provvedimenti è insorta, con il ricorso oggetto di scrutinio in questa sede, la Ses s.p.a., che ha dedotto violazione dell’art. 21 speties della L. n. 241/90 ravvisando, nella condotta provvedimentale della P.A., plurimi profili di elusione del giudicato della menzionata sentenza n. 832/2021, rimarcando quanto di seguito sintetizzato:
- la sentenza, in punto di conformazione della conseguente attività della P.A., dispone testualmente che dall’annullamento dell’aggiudicazione « deriva la retrocessione del procedimento di gara e la necessità che la stazione appaltante si ridetermini ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) e c-bis) circa l’ammissione o l’esclusione del raggruppamento odierno controinteressato, con motivazione idonea che tenga conto di quanto in precedenza evidenziato »;
- a fronte di tanto, tuttavia, deduce la ricorrente, la S.A. non soltanto si sarebbe limitata ad una valutazione ai sensi del solo art. 80, comma 5, lett c-bis) – e non anche ex art. 80, comma 5, lett c – ma avrebbe illegittimamente circoscritto la propria valutazione esclusivamente alla Ttek s.r.l. laddove, invece, questa avrebbe dovuto riguardare l’intero raggruppamento, tenuto pure conto che la Safety21 s.p.a. sarebbe stata consapevole delle precedenti esclusioni della Ttek s.r.l. e non si sarebbe opposta alla decisione di quest’ultima di rendere una “ falsa dichiarazione ” (come si ricaverebbe