TAR Milano, sez. II, sentenza 2020-12-30, n. 202002663
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Pubblicato il 30/12/2020
N. 02663/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01262/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2013, proposto da
La Bandeggiata di G C &C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M A B e A F, con domicilio eletto presso lo Studio della prima, in Milano, alla via Visconti di Modrone, n. 12;
contro
Comune di Rozzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso il suo Studio, in Milano, alla Galleria S. Babila, n. 4/A;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio comunale di Rozzano del 10 dicembre 2012, n. 26, di approvazione del Piano di Governo del Territorio, limitatamente a quanto di interesse;
di ogni altro atto preordinato e connesso, ivi compresa la delibera del Consiglio comunale del 26 giugno 2012, n. 15, di controdeduzioni alle osservazioni e la delibera del Consiglio comunale del 5 dicembre 2011, n. 45, di adozione del Piano di Governo del Territorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rozzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria per la definizione dell’arretrato del giorno 10 novembre 2020 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori ai sensi dell’art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e dell’art. 4, comma 1 d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con mod. con l. 25 giugno 2020, n. 79, come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La Bandeggiata di Galantini Carlo &C. S.a.s. è proprietaria di una cascina risalente al XVIII Secolo, sita in agro del Comune di Rozzano, all’interno del Parco Agricolo Sud Milano e classificata, in base al Piano Territoriale di Coordinamento, tra i territori agricoli di cintura metropolitana.
Nella cascina vengono svolte attività di allevamento e addestramento dei cavalli, nonché altre attività ippiche, ivi compresa la pratica sportiva.
2. – Detta società ha impugnato il Piano di Governo del Territorio del Comune di Rozzano, adottato e poi approvato con le deliberazioni di Giunta comunale meglio indicate in epigrafe, nella parte in cui il Piano dei Servizi ha inserito la cascina tra le aree PFP – Aree polifunzionali private d’uso pubblico, disciplinate dall’art. 14 delle Norme di attuazione del documento.
In particolare, la cascina è stata inclusa nel Comparto di fruizione F, relativo ad “aree destinate dal PTCP del Parco Agricolo Sud alla fruizione e alla parziale conservazione dell’attività agricola;costituiscono la cerniera tra paesaggio agrario di margine fluviale e paesaggio urbano” e sottoposta alle seguenti disposizioni programmatiche: “ Si tratta di edifici rurali già in parte utilizzati per maneggio. In sede di pianificazione del Comparto di fruizione si propone la possibilità di destinare il complesso rurale a funzioni connesse con lo sport e il tempo libero, compresa la residenza di servizio. Fino all’approvazione del Piano di settore fruizione, l’intervento è soggetto alle NTA del PTCP del Parco Sud” .
3. – Parte ricorrente ha articolato tre motivi di ricorso, due di carattere sostanziale, uno di carattere procedimentale.
I) Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 9 l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e dell’art. 25 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano.
Il ricorrente premette che il Piano di Governo del Territorio ha attribuito al maneggio della Cascina la Bandeggiata una valenza di servizio di interesse pubblico che non corrisponde alla tipologia di attività svolta. Lo ha fatto, si precisa, con una norma espressamente definita come “programmatica” (art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi), che però, a mente del § 2.2. del Documento di Piano delinea gli obiettivi che il Comune di Rozzano perseguirà anche in assenza degli atti di pianificazione urbanistica del parco.
Orbene, così facendo il Comune di Rozzano avrebbe: a) creato una nuova categoria di previsione urbanistica, che si distacca dal disposto dell’art. 9 della citata l.r. n. 12 del 2005, il quale attribuisce effetto conformativo alle previsioni del Piano dei Servizi; b) alterato il piano delle competenze, in quanto spetterebbe al Piano della Fruizione, da adottare ad opera del Parco Agricolo Sud Milano ai sensi dell’art. 19 del Piano Territoriale di Coordinamento, disciplinare l’ambito considerato.
II) Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 12 l.r. n. 12 del 2005 in relazione all’art. 41 Cost. e all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.
La previsione del Piano dei Servizi di inquadrare la Cascina Bandeggiata tra le aree polifunzionali private d’uso pubblico, seppur posta al di fuori dello schema ablatorio e costituente invece espressione del potere conformativo, non sarebbe legittima in quanto attrarrebbe il maneggio in una dimensione di interesse pubblico che esso mai ha avuto, e che nemmeno il Piano dei Servizi esplica.
In particolare: a) da un lato limiterebbe l’iniziativa economica privata, imponendo al privato, ai sensi dell’art. 9 l.r. n. 12 del 2005, di convenzionarsi con l’amministrazione o di chiedere l’accreditamento per lo svolgimento dell’attività di maneggio, che però costituisce solo una delle attività ippiche svolte presso la Cascina la Bandeggiata; b) dall’altro lato, attribuirebbe retroattivamente a tutti gli edifici del complesso immobiliare una vocazione che attualmente essi non hanno, essendo destinati ad altro.
III) Con il terzo motivo si assume l’illegittimità del procedimento che ha portato all’approvazione del Piano di Governo del Territorio per via dell’omesso esame delle osservazioni sottoposte dalla società ricorrente, non prese in considerazione sol perché inviate a un indirizzo scorretto.
Conclusivamente, è stato domandato l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’amministrazione risarcire il danno.
4. – Si è costituito per resistere il Comune di Rozzano, il quale, premessa la correttezza dell’ iter procedimentale che ha portato all’adozione e all’approvazione del Piano di Governo del Territorio, ha illustrato che le previsioni oggetto di contestazione debbono intendersi quali “proposte in sede di pianificazione sovraordinata o copianificazione territoriale” , tenuto conto che, poiché la cascina si trova all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, le previsioni del Piano di Coordinamento di quest’ultimo prevalgono sulle difformi previsioni del Piano di Governo del Territorio dei singoli Comuni.
Per le stesse ragioni, le aree di proprietà della parte ricorrente sono conformate solo dalla sovraordinata pianificazione del Parco Agricolo Sud Milano.
5. – Va a questo punto precisato che l’impugnativa ha originariamente riguardato anche la previsione di un percorso ciclopedonale che dalla cartografia risultava ricadere in parte nel compendio di proprietà della società ricorrente. Nel corso del giudizio, però, si è chiarito che il percorso ciclopedonale non riguarda la proprietà di parte ricorrente.
6. – Sempre in corso del giudizio, la società ricorrente ha notificato all’amministrazione memoria con cui ha rinunciato alla domanda (ma non all’azione) di risarcimento del danno, riservandosi di riproporla in separata sede.
7. – Il ricorso è stato discusso da remoto e spedito in decisione in data 10 novembre 2020, ai sensi dell’art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e dell’art. 4, comma 1 d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con mod. con l. 25 giugno 2020, n. 79.
8. – Preliminarmente, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., deve dichiararsi estinto il giudizio nella sola parte relativa alla domanda di risarcimento del danno.
9. – Quanto alla domanda di annullamento, ritiene il Tribunale che una corretta ricostruzione della relazione che intercorre tra il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano e il Piano di Governo del Territorio del Comune di Rozzano induce a ritenere il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
9.1. – Il Consiglio di Stato ha di recente ricostruito la relazione tra i vari livelli di pianificazione urbanistica con specifico riferimento al Parco Agricolo Sud Milano (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2020, n. 1178), ricordando che:
- il parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano è stato istituito con l.r. 23 aprile 1990, n. 24, in attuazione delle previsioni di cui alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 (recante “ Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale ”), e segnatamente dell’art. 16- bis della medesima, nell’ambito della categoria di cui alla lettera c) del precedente art. 16, ossia dei parchi regionali agricoli “ destinati al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, mediante la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali, in quanto funzionali alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche della campagna, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, alla fruizione educativa, culturale, scientifica e ricreativa ”;
- la regolazione urbanistico-edilizia delle aree comprese nel territorio del parco è affidata al piano territoriale di coordinamento “… avente effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale …” (art. 17 della l.r. n. 86 del 1983);
- il piano territoriale di coordinamento del parco “… può prevedere la formazione di regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determinano la localizzazione e graduazione dei divieti e di piani di settore che specificano per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento ” (art. 20 della l.r. n. 86 del 1983)
- gli artt. 17 e ss. l.r. n. 24 del 1990, istitutiva del parco, hanno poi articolato la strumentazione urbanistica su tre livelli: a) piano territoriale di coordinamento; b) piano di gestione; c) piani di settore, ivi compreso specialmente il piano di settore agricolo;
- il piano territoriale di coordinamento del parco agricolo regionale Sud Milano (approvato con deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia del 3 agosto 2000, n. 7/818) a sua volta, e per quanto qui interessa, ha articolato l’intero areale del parco (oltre alle riserve naturali ivi individuate) in “ a) Territori agricoli di cintura metropolitana ”, “ b) Territori agricoli e verde di cintura urbana - ambiti dei piani di cintura urbana ” e “ c) Territori di collegamento tra città e campagna - fruizione ” (art. 24 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco).
9.2. – Questa Sezione, dal canto suo, ha già avuto modo di affermare (TAR Lombardia – Milano, Sez. II, 26 luglio 2017, n. 1682), con riferimento alle aree ricomprese nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano e ricadenti nei “terreni agricoli e verde di cintura urbana – ambito dei piani di cintura urbana” disciplinati dall’art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, che la disciplina, contenuta nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco si impone agli strumenti urbanistici comunali in virtù del disposto di cui al comma 4 dell’art. 18 l.r. 20 novembre 1983, n. 86 ( “Le previsioni urbanistiche del piano del Parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei Comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute” ), ribadito dall’art. 1, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco.
9.3. – A conclusioni non difformi si deve pervenire con riferimento alle aree ricadenti, come quella oggetto di giudizio, tra i territori agricoli di cintura metropolitana.
10. – Tale ricostruzione in punto di diritto spiega e giustifica le previsioni del Piano dei Servizi del Comune di Rozzano di attribuire valore solo programmatico ad alcune scelte urbanistiche, tra cui quella di proporre per l’area di proprietà della società ricorrente “la possibilità di destinare il complesso rurale a funzioni connesse con lo sport e il tempo libero, compresa la residenza di servizio” .
Tale previsione impegna l’amministrazione comunale a proporre tale destinazione in sede di pianificazione sovraordinata, ma non ha alcun effetto conformativo attuale sulla proprietà della società ricorrente.
Ciò conduce, come anticipato, a ritenere inammissibile il ricorso, difettando l’interesse all’annullamento delle previsioni impugnate.
11. – In tal senso deve essere richiamata la già ricordata giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2020, n. 1178), secondo cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso volto all’annullamento dio una mera “ proposta ”, ossia atto del tutto prodromico e preliminare inidoneo ad incidere sul regime urbanistico-edilizio dell’ambito considerato.
12. – Le spese di lite possono essere compensate, atteso che il ricorso era in qualche modo inteso ad affermare la prevalenza del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, prevalenza che è stata con la presente decisione affermata, pur concludendo nel senso dell’inammissibilità del ricorso.