TAR Napoli, sez. III, sentenza 2020-07-28, n. 202003378

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2020-07-28, n. 202003378
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202003378
Data del deposito : 28 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2020

N. 03378/2020 REG.PROV.COLL.

N. 06539/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6539 del 2015, proposto da
Centro Benessere Surl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Gravante, con domicilio digitale luigi.gravante@avvocatismcv.it e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rocco Vacatello in Napoli, via Lieti a Capodimonte, 51/B;



contro

Comune di Camigliano - Sportello Unico delle Attività Produttive, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giojelli, con domicilio digitale francesco.giojelli@pec.it e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Di Fenza in Napoli, via S. Maria a Cubito, 601;



per l'annullamento

A. dell’ordinanza n. 1 resa in data 18 dicembre 2015 dallo Sportello Unico delle Attività Produttive, in persona del Funzionario Responsabile, notificato in pari data, ad oggetto “l’immediata cessazione a partire dalla notifica del presente atto dell’attività di palestra e centro benessere, esercitata nei locali siti in Camigliano, Via Mons. Rocco”;

B. di tutti gli altri atti antecedenti, conseguenti e comunque connessi all’ordinanza di demolizione impugnata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Camigliano;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le disposizioni straordinarie di cui all’art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del DL n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.4.2020, come modificate dall’art. 4 co. 1 del DL n. 28 del 30.4.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, con facoltà per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;

Visto il decreto del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e, in particolare, l'art. 5;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I. Parte ricorrente impugna l’ordinanza, notificata all’Amministratore unico e rappresentante legale della omonima ditta, di “immediata cessazione a partire dalla notifica del presente atto dell’attività di palestra e Centro benessere”, all'insegna “Alex Club”, “fino ad avvenuta dimostrazione dell'adeguatezza dei locali e legittimazione dell'esercizio”.

I.1. Nell’ambito del provvedimento gravato, si premette che:

“Con nota prot. 2030/2015 del 09.11.2015 la Polizia Municipale del Comune di Camigliano comunicava … che nel corso dì diversi sopralluoghi effettuati presso la palestra Alex Club, con sede in Camigliano alla Via Mons. Carmine Rocco, in capo alla Ditta Centro Benessere s.u.r.l. P.IVA 03573660614, nonostante le richieste degli agenti, non veniva esibita la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività di palestra e centro estetico; Da verifiche effettuate anche presso l'archivio comunale non risultano depositati documenti offerenti l'esercizio dell'attività;

Vista la nota prot. n. 2135 del 25.11.2015, notificata in data 26.11.2015, con la quale il Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive chiedeva la consegna, nel termine di 20 giorni dalla notifica, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e titoli abilitativi richiesti per lo svolgimento dell'attività di che trattasi”, specificandosi, altresì, che “con la predetta nota è stata data comunicazione di avvio del procedimento, avvertendo l'interessato che decorso infruttuosamente il termine assegnato, si sarebbe proceduto alla chiusura dell'attività;

Visto il combinato disposto dell'art. 19 della L. 241/1990 e dell'art. 78 del D. Lgs. N. 59/2010 e, che prevedono la SCIA per l'avvio dell'attività di estetista; Ritenuto, pertanto, disporre, con effetto immediato, la cessazione dell'attività svolta nei locali siti in Via Mons. Carmine Rocco dalla Ditta come sopra generalizzata, in quanto non conforme alle leggi vigenti”;

I.2. Con la predetta comunicazione di avvio del procedimento, in particolare, “Richiamandosi alla normativa nazionale vigente con riferimento alla apertura/variazione/cessazione di esercizi pubblici” e “Visti gli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773/1931” si richiedeva di presentare: “Autorizzazione sanitaria, riferita ai locali nei quali viene svolta l'attività, rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria; DIA/SCIA di inizio attività; Certificato prevenzione incendi, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco (ai sensi del D.P.R. 151/2011 se la capienza è superiore alle 100 persone ovvero la superficie lorda superiore a mq. 200); Elenco e documentazione comprovante la presenza di personale specializzato; Ogni altra documentazione o atto abilitante o necessario all'esercizio dell'attività”.

II. A sostegno del ricorso la parte deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere.

III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 5.05.2020, tenutasi da remoto, il ricorso è stato introitato per la decisione.

V. Il ricorso non è fondato.

V.1. Con il primo motivo di gravame la parte lamenta l’illegittimità dell’ordinanza dolendosi della relativa nullità in quanto asseritamente priva della firma del Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Camigliano.

V.1.1. La mancanza della sottoscrizione dell'atto determinerebbe, infatti, un difetto radicale dato dalla mancanza di un elemento essenziale, tale da comportare la nullità dell'atto medesimo. Per quanto concernerebbe, poi, gli atti amministrativi, la filma in calce al provvedimento assumerebbe un valore particolarmente pregnante ai fini della verifica della competenza ad emettere l’atto da parte dell'agente sottoscrivente; ne conseguirebbe che il provvedimento, illegittimo, andrebbe annullato ( multius T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 16.03.2011 n. 495).

V.1.2. Detta eccezione di nullità, riferita alla copia notificata al sig. VA ET,

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