TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-01-25, n. 202400667
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2024
N. 00667/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03524/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3524 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Confimprese Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Vosa, Giuliana Vosa e Andrea Vosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il loro studio in Napoli alla Via G. Fiorelli n. 14;
contro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso lo studio dell'avvocato Antonio Messina in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
nei confronti
A.I.C.A.S.T. - Associazione provinciale Industriale, Commercio, Artigianato,
Servizi e Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Paolo Roberto Molea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Associazione Artigiani della provincia di Napoli - Casartigiani, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Confartigianato Imprese Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Federterziario Provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentate e difese dagli avvocati Aristide Police e Paolo Roberto Molea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
(quanto al ricorso introduttivo)
- dei provvedimenti prot. n. 0162787/U, n. 0162786/U, n. 0162785/U e n. 0162788/U del 3 luglio 2023 con il quale la Camera di Commercio di Napoli, nell'ambito della procedura di rinnovo del Consiglio per il quinquennio 2023-2028 ha dichiarato “la irricevibilità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, e redatta secondo lo schema di cui all'allegato A) del D.M. 156/2011, prodotta dall'Associazione Confimprese Campania, al fine di concorrere, rispettivamente, all'assegnazione dei seggi per i settori “Servizi alle imprese”, “Industria”, “Turismo” e “Commercio”, ed ha ritenuto, inoltre, escludibile la Associazione Confimprese Campania per la dimensione regionale della stessa e la sua adesione al sovraordinato livello nazionale della Confederazione Cooperative Italiane;
- di ogni ulteriore provvedimento preordinato, connesso e/o conseguenziale lesivo degli interessi della ricorrente tra cui il richiamato verbale n. 19 del 22 giugno 2023, di cui non si conosce il contenuto, la FAQ n. 3 pubblicata sul sito internet https://www.na.camcom.gov.it/ in data 26 aprile 2023 ed il conseguente provvedimento di esclusione della Confimprese Campania dalla procedura;
(quanto ai motivi aggiunti depositati il 6/10/2023)
1) del Disciplinare allegato all'avviso pubblico, nella parte in cui, all'articolo 9, lettera d), riproduce il comma 6, art. 2, del D.M. 156/2011;
2) del Vademecum, laddove anch'esso riproduce (alla pagina 2) i commi 2 e 6 dell'articolo 2, D.M. 156/2011;
3) in via di estremo subordine e solo in caso di reiezione di tutti i motivi di censura graduati in via prioritaria e solo se univocamente interpretabile nel senso di introdurre un ordine limitativo dei livelli territoriali delle associazioni che possono concorrere alla procedura di ricomposizione del consiglio camerale, senza che possa ex se disporsene la disapplicazione per incompatibilità con la normativa primaria, del D.M. 156/2011, articolo 2, commi 2 e 6;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell'A.I.C.A.S.T. - Associazione provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo;
Visto l'atto di intervento ad opponendum dell'Associazione Artigiani della Provincia di Napoli – Casartigiani, della Confartigianato Imprese Napoli e della Federterziario provinciale di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione presidenziale n. 4 del 20/3/2023 la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli ha approvato l’avviso e dato avvio alla procedura di rinnovo del Consiglio per il quinquennio 2023-2028 (in scadenza il 18 ottobre 2023), formato da 22 componenti, designati in rapporto proporzionale alla consistenza e rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale.
L’Associazione ricorrente ha partecipato alla procedura per i settori Servizi alle imprese, Industria, Turismo e Commercio.
Con i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo è stata dichiarata l’irricevibilità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e redatta secondo lo schema di cui all’allegato A) del DM n. 156/11.
Nel contempo, la Camera di Commercio ha ritenuto che la dimensione regionale dell’Associazione e la sua adesione al sovraordinato livello nazionale della Confederazione Cooperative Italiane non consente la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 6, del D.M. n. 156/2011 (rispettivamente, riguardanti le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale e quelle costituite strutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale).
La ricorrente è insorta avverso i provvedimenti, deducendo:
- con i primi due motivi (nei confronti della dichiarazione di irricevibilità della dichiarazione sostitutiva), la violazione degli artt. 2 e 5 del D.M. n. 165/2011 e del codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, nonché del vademecum della procedura richiamato dall’avviso e dei principi di legittimo affidamento, di parità di trattamento e di sanabilità delle irregolarità formali, oltre all’eccesso di potere sotto molteplici profili;
- con il terzo motivo (nei riguardi dell’esclusione, per la dimensione regionale dell’Associazione), la violazione degli artt. 2 e 97 Cost., dell’art. 12 della legge n. 580/93 e dell’art. 2 del D.M. n. 165/2011, nonché dei principi di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali e di legittimo affidamento, oltre all’eccesso di potere per motivazione errata.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 7 settembre 2023 n. 1428, riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza della sez. VI del 24 novembre 2023 n. 4717.
La parte proposto i motivi aggiunti in epigrafe indicati.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Camera di Commercio.
In accoglimento dell’istanza di abbreviazione dei termini, da quest’ultima proposta, l’udienza pubblica è stata anticipatamente fissata, rispetto alla data indicata nell’ordinanza cautelare.
Il Ministero ha esibito documentazione e la Camera di Commercio ha prodotto memoria difensiva.
Si è costituita in giudizio, altresì, l’Associazione controinteressata a cui sono stati notificati il ricorso e i motivi aggiunti, unitamente alle altre Associazioni di categoria che hanno spiegato intervento ad opponendum .
Per l’udienza di merito le parti hanno depositato memorie.
All’udienza pubblica del 14 dicembre 2023 il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
1.- La ricorrente censura:
a) la determinazione di ritenere irricevibile la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà