TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-11-24, n. 201003951

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-11-24, n. 201003951
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201003951
Data del deposito : 24 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00234/2009 REG.RIC.

N. 03951/2010 REG.SEN.

N. 00234/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 234 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D L C, rappresentato e difeso dagli Avv. ti A L D e E T, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Imbriani, 26;

contro

Comune di Trani in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Giovanni C in Bari, via S. Lioce, 52;

nei confronti di

P D L, rappresentato e difeso dall'Avv. C M, con domicilio eletto presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III in Bari, Piazza Massari, 6-14;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

“nei limiti dell'interesse dedotto in ricorso: a) del Bando, recante la data del 29.12.2008 (prot. n. 53389), con il quale il Comune di Trani ha indetto la procedura per progressione verticale per la copertura di n. 2 posti di istruttore direttivo tecnico di categoria D, posizione D1;
b) del regolamento delle procedure selettive, approvato con deliberazione della G.C. n. 215 del 19.11.2008, così come integrato dalla deliberazione della G.C. n. 227 del 27.11.2008;
c) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.”

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 23 novembre 2009:

“a) della determinazione n. 1072 del 27 luglio 2009, con la quale il Dirigente della II Ripartizione presso il Comune di Trani ha approvato la graduatoria finale redatta dalla Commissione giudicatrice giudicando non idoneo il ricorrente con riferimento alla procedura selettiva per progressione interna finalizzata alla copertura di due posti di Istruttore Direttivo Tecnico ( cat. D 1 );
b) della determinazione del Dirigente della Il Ripartizione presso il Comune di Trani n. 913 del 22.6.2009;
c) di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice e del giudizio dalla stessa espresso;
d) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.”

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 10 giugno 2010:

“a) della nuova valutazione espressa dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del 6.4.2010 con riferimento alla prova sostenuta dal ricorrente nella procedura selettiva per progressione verticale per la copertura di n. due posti di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D1) nonché del verbale redatto in tale seduta;
b) della decisione del Dirigente della II Ripartizione del Comune di Trani di far riunire nuovamente la predetta Commissione;
c) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.”

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trani e di P D L;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n. 782 dell’11 dicembre 2009, di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;

Vista l’istanza di esecuzione della ordinanza n. 782 dell’11 dicembre 2009;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2010 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti A L D e M C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il 04.02.2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 09.02.2009, l’arch. C D L, dipendente del Comune di Trani dal 02.02.1999, inquadrato nella categoria C, ha chiesto l’annullamento, per quanto di interesse, del bando, prot. n. 53389 del 29.12.2008 con il quale il Comune di Trani ha indetto la procedura per progressione verticale per titoli e prova di idoneità per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione economica D1, nonchè del regolamento delle procedure selettive, approvato con deliberazione della G.C. n. 215 del 19.11.2008, così come integrato dalla deliberazione della G.C. n. 227 del 27.11.2008.

A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili, lamentando la preclusione della possibilità di partecipare alla procedura concorsuale a causa di una norma del bando (e del regolamento) che prescriverebbe quale titolo di studio il diploma di geometra, con la conseguenza che non sarebbero ammessi a partecipare quei soggetti, come esso ricorrente, che, pur sprovvisti del diploma di geometra, sarebbero in possesso dello specifico diploma di laurea previsto dalla normativa per accedere al profilo professionale oggetto della procedura selettiva stessa.

Il Comune di Trani, con deliberazione della G.C. n. 28 del 23.02.2009 ha proceduto a rettificare in autotutela il regolamento di gara, ammettendo alla procedura per cui è causa anche i soggetti in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero di laurea specialistica del nuovo ordinamento.

Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato il 10.11.2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 23.11.2009 l’arch. D L ha chiesto l’annullamento della determinazione n. 1072 del 27.07.2009 con la quale il Comune di Trani ha approvato la graduatoria finale, redatta dalla Commissione giudicatrice, della procedura selettiva per progressione interna finalizzata alla copertura di due posti di Istruttore Direttivo Tecnico ( cat. D 1 ), giudicandolo non idoneo;
ha chiesto altresì l’annullamento degli altri atti specificati in epigrafe.

A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto ha dedotto i seguenti motivi di censura:

I. violazione e falsa applicazione di legge (principi generali in tema di valutazione delle prove nelle procedure concorsuali di evidenza pubblica, art. 3 della legge n. 241 del 1990, difetto assoluto di motivazione, principi di autolimitazione della P.A.), eccesso di potere per difetto di istruttoria per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta;
il ricorrente lamenta che la valutazione espressa con il solo voto numerico, sia apodittica ed immotivata, che la Commissione non avrebbe precisato il motivo per il quale non avrebbe proceduto alla apertura della busta contenente le risposte ai quesiti predisposte dalla RSO s.p.a., società esterna incaricata dal Comune di Trani di fornire assistenza e supporto alle selezioni, pur essendosi riservata di farlo in sede di correzione, come risulterebbe dal verbale n. 1 del 26.06.2009;
lamenta altresì che l’ingiustizia del modo di procedere emergerebbe palese raffrontando a titolo esemplificativo le risposte da esso fornite ai quesiti nn.8 e 6 ed in particolare dal fatto che, a fronte di una risposta pressochè identica al quesito n. 9 da parte di esso ricorrente e del controinteressato sarebbe stato attribuito un punteggio diverso e precisamente 0,50 ad esso ricorrente e 1,00 al geom. D L;

II. violazione di legge (bando di concorso e regolamento per le procedure selettive per le progressioni verticali dei dipendenti comunali approvato con delibere di G.C. n. 215/2008, 227/2008 e 28/2009, principi generali in tema di espletamento delle prove concorsuali), eccesso di potere per difetto di presupposto in quanto né il bando, né il regolamento delle procedure selettive prevederebbero il supporto di una società esterna che, tra l’altro, avrebbe addirittura predisposto i quesiti della prova scritta mentre al massimo la collaborazione della società stessa, solo se espressamente prevista, si sarebbe dovuta limitare a supportare la Commissione unicamente nella fase preselettiva;

III. violazione e falsa applicazione di legge (principi generali in tema di espletamento di prove di concorsi pubblici), ingiustizia manifesta;
il ricorrente lamenta che il vademecum recante le modalità di svolgimento della prova scritta sarebbe stato approvato solo in data 22.06.2009, mentre tali modalità avrebbero dovuto essere contenute nel bando ovvero essere portate a conoscenza dei candidati in tempo utile per consentire loro di prepararsi in maniera mirata e, quindi, ottimale;

IV. illegittimità derivata in quanto i vizi dedotti avverso l’operato della Commissione giudicatrice e della valutazioni espresse dalla stessa inficerebbero in via derivata il provvedimento prot. n. 1072 del 27.07.2009 con il quale il Comune di Trani ha preso atto dell’operato della medesima Commissione ed ha approvato la graduatoria della procedura per cui è causa.

Si è costituito a resistere in giudizio il controinteressato, geom. P D L, concludendo per l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e per l’infondatezza del ricorso stesso.

Si è costituito a resistere in giudizio anche il Comune di Trani chiedendo il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2009, con ordinanza n. 782, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione cautelare considerato che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, erano emersi profili che hanno indotto il Collegio giudicante a ritenere fondato il ricorso;
in particolare è stata ravvisata una palese disparità di trattamento nel punteggio (0,50) attribuito al ricorrente alla risposta relativa al quesito n. 9 rispetto al punteggio attribuito al controinteressato (1,00) alla risposta relativa al medesimo quesito;
inoltre non è apparsa giustificata l’attribuzione di alcun punteggio alle risposte ai quesiti nn. 6 e 8, in particolare alla n. 6 ove rapportata alla corrispondente risposta fornita dal vincitore;
è stata considerata, altresì, la disponibilità di un posto ulteriore rimasto vacante.

Con istanza ritualmente notificata il 20-23.03.2010 e depositata nella Segreteria del Tribunale il 29.03.2010, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della suddetta ordinanza notificata al Comune di Trani il 18.12.2009.

Alla camera di consiglio del 15.04.2010 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’esame della suddetta istanza. Il Collegio ne ha preso atto ed il Presidente ha disposto la fissazione del ricorso nel merito per l'udienza pubblica del 27.10.2010.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato il 29.05.2010 e 01.06.2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 10.06.2010, l’arch. D L ha chiesto l’annullamento della nuova valutazione espressa dalla Commissione Giudicatrice nella seduta del 06.04.2010 con riferimento alla sua prova concorsuale nella procedura selettiva per cui è causa, del verbale redatto in tale seduta e della decisione del Dirigente della II Ripartizione del Comune di Trani di far riunire nuovamente la predetta Commissione.

Avverso i suddetti atti il ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge (principi generali in tema di divieto di integrazione postuma della motivazione, elusione di provvedimento giurisdizionale) ed eccesso di potere per carenza di potere e per sviamento del potere dalla causa tipica in quanto il modus procedendi del Comune di Trani oltre a consumare una palese elusione del provvedimento giurisdizionale cautelare si porrebbe in stridente contrasto con il principio di integrazione successiva della motivazione;
il ricorrente lamenta inoltre che la Commissione, per giustificare l’attribuzione di un diverso punteggio ad una identica risposta relativa al quesito n. 9 avrebbe richiamato la risposta di altro quesito, il n. 7, che avrebbe avuto tutt’altro oggetto e, quindi, non si capirebbe come la risposta data a tale ultimo quesito possa comportare l’attribuzione di un maggior punteggio al controinteressato su una domanda affatto diversa;
il ricorrente ha riproposto, altresì, le censure già dedotte con il primo ricorso per motivi aggiunti, ai motivi I, II e III, ai quali si rinvia.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione ed hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione.

Alla udienza pubblica del 27 ottobre 2010 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal controinteressato, geom. P D L, in quanto trattandosi di controversia concernente la progressione verticale di dipendenti pubblici, rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario.

L’eccezione è infondata.

Il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale del Giudice della giurisdizione divenuto costante, avendolo le Sezioni Unite della Cassazione più volte riaffermato, orientamento peraltro ormai pacificamente recepito dalla giurisprudenza amministrativa e già fatto proprio da questa Sezione (cfr. ex multis Consiglio Stato, Sezione IV, 23 luglio 2009, n. 4668 e T.A.R. Puglia, Bari, Sezione III, n. 2910 del 25 novembre 2009), alla luce del quale nel lavoro pubblico contrattualizzato “per procedure concorsuali di assunzione” di cui all’art. 63 comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell’amministrazione con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione “ex novo” dei rapporti di lavoro e i procedimenti concorsuali “interni”, destinati, cioè, a consentire l’inquadramento di dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi, in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. Le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche superiori sono affidate, invece, a procedure poste in essere, dall’amministrazione, con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. Assume rilevanza determinante, ai fini del riparto della giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva: in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, all’interno di ciascuna area professionale o categoria, la procedura, estranea all’ambito delle attività amministrative autoritative, è retta dal diritto privato (cfr. da ultimo Cassazione civile , Sezioni Unite, 23 marzo 2009 , n. 6948 ed ex plurimis, SS.UU. Civili, 2288/2008, 23439/2007, 10374/2007, 220/2007)

Analizzando sulla base di tali principi la fattispecie oggetto di gravame, il Collegio deve rilevare che la procedura selettiva interna oggetto della controversia si sostanzia in una progressione in una categorie più elevata e precisamente dalla categoria C alla categoria D/1.

Tale procedura selettiva, infatti, è stata indetta per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D 1 e riservata a dipendenti inquadrati nella categoria professionale immediatamente inferiore C e, pertanto, essa rientra nelle procedure di assunzione di cui all’art. 63, comma 4 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e, quindi, la relativa giurisdizione appartiene al giudice amministrativo e, conseguentemente il presente ricorso deve ritenersi ammissibile.

Passando al merito dell’odierno gravame, ritenuto ammissibile alla luce di quanto sopra, il Collegio deve innanzitutto dichiarare la cessazione della materia del contendere del ricorso introduttivo.

Ciò in quanto il Comune di Trani, come rappresentato da parte ricorrente e parte resistente e risultante in atti, con deliberazione della G.C. n. 28 del 23.02.2009 ha proceduto a rettificare in autotutela il regolamento di gara, ammettendo alla procedura per cui è causa anche i soggetti in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero di laurea specialistica del nuovo ordinamento e, quindi, anche l’arch. D L e considerato che il provvedimento adottato è pienamente satisfattivo per il ricorrente.

Passando al merito dei ricorsi per motivi aggiunti, i ricorsi sono entrambi da ritenersi fondati e devono, pertanto, essere accolti.

Il Collegio ritiene di dover precisare di aderire all’orientamento della prevalente giurisprudenza amministrativa che ad avviso del Collegio deve ritenersi attualmente condivisibile anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, alla luce della quale in difetto di graduazione dei motivi da parte del ricorrente, come nella fattispecie oggetto del presente giudizio, è rimesso alla discrezionalità dell’organo giudicante l’ordine con il quale intenda procedere all’esame delle questioni sottoposte al suo esame. In particolare, nel processo amministrativo di tipo impugnatorio, nell’affrontare le diverse questioni prospettate dal ricorrente, il giudice adito deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente all’esame di quelle questioni o di quei motivi che, evidenziando in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento impugnato, appaiono idonei a soddisfarne pienamente ed efficacemente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio;
per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all’esame degli altri motivi che, pur idonei a determinare l’annullamento dell’atto gravato, evidenzino profili meno radicali d’illegittimità (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4445/2006, richiamata da ultimo da C.G.A.R.S. n. 299/2009 ).

Coglie nel segno il primo motivo di censura del primo ricorso per motivi aggiunti e l’identico motivo di censura riproposto nel secondo ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui il ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta;
in particolare il ricorrente lamenta l’ingiustizia del modo di procedere della Commissione giudicatrice che emergerebbe palese raffrontando a titolo esemplificativo le risposte da esso fornite ai quesiti nn. 8 e 6 ed in particolare dal fatto che, a fronte di una risposta pressochè identica al quesito n. 9 da parte di esso ricorrente e del controinteressato sarebbe stato attribuito un punteggio diverso e precisamente 0,50 ad esso ricorrente e 1,00 al geom. D L.

Il Collegio, alla luce di quanto sopra esposto in ordine all’ordine di esame delle questioni ed al fine di una completa analisi della vicenda dedotta nel presente giudizio, ritiene di dover esaminare congiuntamente al suddetto motivo anche le censure di elusione del provvedimento giurisdizionale, dedotte dal ricorrente con il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, censure che si ritengono fondate e precisamente l’elusione delle statuizioni contenute nella suddetta ordinanza n. 782 dell’11 dicembre 2009 con la quale questa stessa Sezione aveva accolto la domanda incidentale di sospensione cautelare, proposta con il primo ricorso per motivi aggiunti.

Ciò in quanto alla luce della richiamata condivisa giurisprudenza il Collegio, in ottemperanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale, ritiene di dover dare priorità, nella disamina dei motivi, a quelli dal cui accoglimento può derivare un effetto pienamente satisfattivo per il ricorrente.

Il Collegio deve prioritariamente evidenziare che concorda con quanto deciso da questa stessa Sezione nell’ordinanza n. 782 dell’11 dicembre 2009 di accoglimento della domanda incidentale di sospensione cautelare.

Nella suddetta ordinanza questa Sezione già ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, aveva ritenuto che fossero sussistenti profili che hanno indotto il Collegio giudicante a ritenere fondato il ricorso;
in particolare è stata ravvisata una palese disparità di trattamento nel punteggio (0,50) attribuito al ricorrente alla risposta relativa al quesito n. 9 rispetto al punteggio attribuito al controinteressato (1,00) alla risposta relativa al medesimo quesito;
inoltre non è apparsa giustificata l’attribuzione di alcun punteggio alle risposte ai quesiti nn. 6 e 8, in particolare alla n. 6 ove rapportata alla corrispondente risposta fornita dal vincitore;
è stata considerata, altresì, la disponibilità di un posto ulteriore rimasto vacante.

La Commissione giudicatrice, riunitasi in data 06.04.2010 proprio “per valutare le osservazioni avanzate dal T.A.R. Puglia con l’ordinanza n. 782/2009”, come espressamente rappresentato nel verbale redatto in pari data della seduta e impugnato dal ricorrente con il secondo ricorso per motivi aggiunti, ha palesemente eluso le statuizioni di cui alla suddetta ordinanza.

Il Comune di Trani nella memoria depositata in data 15.10.2010 ha rappresentato che esso Comune “non ha voluto eludere il provvedimento cautelare (ord. sosp. n. 782/2009) bensì ha voluto esprimere una ulteriore valutazione degli elaborati concorsuali che, prendendo spunto dall’ordinanza n. 782 del 2009 mettesse in condizione la Commissione di concorso di prendere atto della stessa ordinanza cautelare e se ricorressero gli estremi per una nuova e diversa valutazione delle risposte formulate dal ricorrente”;
che la “nuova valutazione … trovava il proprio presupposto nella fattiva collaborazione tra la P.A. ed il T.A.R.” e che “lo scopo della riconvocazione della Commissione era proprio una eventuale revisione in autotutela del provvedimento di approvazione della graduatoria che comportasse una soddisfazione degli interessi del ricorrente e quindi la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse”.

Se è vero quanto sopra rappresentato dal Comune di Trani non si comprende proprio come il medesimo Comune abbia valutato di non procedere in autotutela a fronte di un verbale in cui la Commissione giudicatrice, pur dopo “una attenta valutazione delle due risposte fornite” ai quesiti nn. 9, 6 e 8, si è limitata a confermare l’attribuzione del punteggio assegnato ai due candidati in sede di prima valutazione, senza alcuna traccia di motivazione in merito.

Come è noto il riesame comporta la necessità di esplicitare le ragioni per le quali si addiviene alla successiva determinazione.

A maggior ragione nel caso di specie la Commissione giudicatrice, in quanto riconvocata dal Comune, avrebbe dovuto motivare il provvedimento di conferma dando conto in particolare delle ragioni per le quali dissentiva dal contenuto dell’ordinanza di accoglimento di un ricorso giurisdizionale quale l’ordinanza n. 782 del 2009 di questo Tribunale e per le quali di contro riteneva di confermare i punteggi già attribuiti.

Muove il Collegio dall’esame del quesito n. 9 e dalle risposte fornite dal ricorrente e dal controinteressato vincitore.

Il quesito n. 9 richiedeva: “Da quale legge vengono introdotti i programmi integrati di rigenerazione urbana e cosa prevede?”

Il geom. D L ha risposto: “dalla Legge Regionale 21 maggio 2008 – I programmi integrati di rigenerazione urbana sono strumenti volti a promuovere la riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di interesse pubblico.”

L’arch. D L ha risposto: “I programmi integrati di rigenerazione urbana sono introdotti dall’art. 2 della legge regionale n. 12/2008 e sono volti a promuovere la riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di interesse pubblico.”

Orbene, essendo palese l’identico contenuto della risposta data da entrambi i candidati agli stessi va attribuito uguale punteggio, con l’effetto di disporre nei confronti del ricorrente 1 punto in sostituzione di 0,50.

Passando all’esame del quesito n. 6, esso richiedeva: “ A cosa serve la perequazione urbanistica e come si inserisce nei procedimenti di formazione dello strumento urbanistico?”

Il geom. D L ha risposto: La perequazione Urbanistica serve a distribuire diritti edificatori nell’ambito di un comparto a progettazione unitaria, distribuendo gli stessi in rapporto alle aree o immobili di proprietà”.

L’arch. D L ha risposto: “La perequazione urbanistica consente di non tipizzare le aree che lo strumento urbanistico destina per gli standard urbanistici e le attrezzature generali, in quanto le stesse sono determinate all’interno dei comparti in sede di formazione dei piani urbanistici esecutivi”

Il Comune di Trani nella memoria depositata in data 15.10.2010 ha precisato che la risposta del geom. D L, “sebbene sintetica coglie perfettamente la ratio della perequazione urbanistica” e giustificherebbe il punteggio di 1, mentre la risposta dell’arch. D L sarebbe “assolutamente evanescente oltre che sostanzialmente errata” e tale conclusione giustificherebbe il punteggio di 0 attribuito dalla Commissione.

Ritiene sul punto il Collegio che la valutazione svolta dal ricorrente colga nel segno il contenuto dell’art. 14 della L.R. n. 20 del 2001, riguardante la perequazione urbanistica con la conseguenza che va disposta nei confronti del ricorrente l’attribuzione di 1 punto, in sostituzione del punteggio di 0.

Passando all’esame del quesito n. 8, esso richiedeva: “Quali sono le principali novità introdotte dal nuovo Piano urbanistico Generale (PUG) e procedure di formazione?”

Il geom. D L ha risposto: “Le principali novità introdotte dal nuovo Piano urbanistico Generale (PUG) sono la perequazione.”

L’arch. D L ha risposto: “Il Piano Urbanistico generale si articola su due livelli progettuali, il primo di carattere generale definito strutturale, ed un secondo di carattere esecutivo mediante l’adozione di appositi piani attuativi. La procedura di formazione prevede uno snellimento della procedura approvativa in ordine alla tempistica e competenza della regione.”

Il Comune di Trani nella memoria depositata in data 15.10.2010 ha precisato che la risposta dell’arch. D L sarebbe “evasiva ed errata soprattutto nella parte iniziale” e quella del geom. D L sarebbe “assolutamente insufficiente” e, quindi “ineccepibile” sarebbe stata la decisione della Commissione di attribuire il punteggio di 0 ad entrambi.

Al riguardo, ricordando che il quesito n. 8 richiedeva quali fossero le principali novità introdotte dal nuovo Piano urbanistico Generale (PUG) e procedure di formazione, e che a tale domanda il ricorrente ha dato risposta corretta (snellimento della procedura approvativa), ritiene il Collegio illegittima l’attribuzione di 0 punti data al ricorrente e per l’effetto ne dispone nei suoi confronti l’attribuzione di 1 punto, in sostituzione del punteggio di 0.

L’attribuzione diretta dei punteggi in favore del ricorrente operata da questo giudice trova legittimo titolo nella natura giuridica delle domande d’esame e nel carattere vincolato della risposta resa (cfr. sentenza di questa Sezione n. 1684/2010).

Ne consegue che i tre punti attribuiti rispettivamente alle risposte ai quesiti nn. 9, 6 e 8 devono, conseguentemente, essere aggiunti ai 5 punti già attribuiti al ricorrente al fine del conseguimento della idoneità necessaria per essere inserito in graduatoria.

I profili di illegittimità dedotti con i suillustrati motivi di ricorso hanno una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso stesso, senza necessità di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione.

Conclusivamente, per i suesposti motivi, il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere accolti e, conseguentemente, devono essere annullati i provvedimenti impugnati per quanto di ragione del ricorrente con attribuzione nei confronti di quest’ultimo di complessivi tre punti per le risposte ai quesiti nn. 9, 6 e 8, punti che devono essere aggiunti ai 5 punti già attribuiti al ricorrente, al fine del conseguimento della idoneità necessaria per essere inserito in graduatoria.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.

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