TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-11-16, n. 202215182

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-11-16, n. 202215182
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215182
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2022

N. 15182/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02457/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2457 del 2019, proposto da
C C, rappresentata e difesa dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

B D V, rappresentata e difesa dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gradisca n.7;
G A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Marolda e Paola Puglisi, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via Piersanti Mattarella, 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del provvedimento conclusivo del bando di concorso pubblico, per titoli, a 10 posti per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco in qualità di atleta del Gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco Fiamme Rosse del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, bandito con D.M. n. 138 del 15 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 46 del 12 giugno 2018, contenuto nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/56-bis del 10 dicembre 2018 e divulgato mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 99 del 14 dicembre 2018, nella parte in cui, con riferimento alla disciplina scherma femminile, specialità sciabola giovani, all'art. 2 sono state dichiarate vincitrici le sig.re G A e B D V anziché l'odierna ricorrente, sig.ra C C;

b) dell'annullamento del verbale e/o delle schede di valutazione dei titoli nella parte in cui, segnatamente:

(i) viene attribuito alla Crovari l'inesatto punteggio di 41 nella valutazione dei titoli da questa vantati;

(ii) non riportano il punteggio utilmente attribuibile alla Crovari nella sezione 1 - Cat. 1.1.2 - quale partecipante, nonché quale seconda classificata agli Youth Olympic Games (in italiano, Giochi Olimpici della Gioventù);

(iii) manca la sottoscrizione in calce da parte del Presidente della Commissione, Dott. Ing. Gaetano Vallefuoco, e/o comunque nella misura in cui la stessa non risulta leggibile e/o intellegibile.

c) di ogni altro atto prodromico, presupposto, contestuale, connesso o successivo a quello impugnato;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione resistente a procedere ad una nuova valutazione dei titoli ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria concorsuale della ricorrente C C.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ARPINO GIULIA il 14.3.2019:

per l'annullamento

1. dei verbali di valutazione della Commissione del concorso e di ogni altro atto di valutazione comunque denominato, nonché della graduatoria finale del concorso pubblico di cui al D.M. n. 138 del 15 maggio 2018, pubblicato nella G.U.R.I. - 4^ serie speciale Concorsi ed Esami - n. 46 del 12 giugno 2018, nella parte in cui hanno disposto l'ammissione della Sig.ra C C alla partecipazione alla selezione pubblica;

2. del bando di cui al D.M. n. 138 del 15 maggio 2018, pubblicato nella G.U.R.I. - 4^ serie speciale Concorsi ed Esami - n. 46 del 12 giugno 2018, condizionatamente all'eventuale accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente principale volta all'attribuzione di ulteriori 19 punti mediante l'ammissione del titolo connesso alla partecipazione e classificazione agli Youth Olympic Games, limitatamente alla parte in cui il bando preveda la valutabilità del predetto titolo;

3. dei medesimi atti di cui al precedente punto 1., condizionatamente all'eventuale accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente principale volte alla rivalutazione dei propri titoli, nella parte in cui viene attribuito alla Sig.ra G A un punteggio inferiore rispetto a quello spettante applicando anche alla ricorrente incidentale i medesimi (più favorevoli) criteri di valutazione dei titoli invocati dalla ricorrente principale, nonché nella parte in cui non ammettono la valutazione di altri titoli della Sig.ra Arpino.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DALLA VECCHIA BEATRICE il 3\4\2019:

per l’annullamento

dei verbali di valutazione e di ogni altro atto e provvedimento comunque denominato della Commissione esaminatrice, nonché della graduatoria finale del concorso pubblico indetto con il D.M. (Min. Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile) n.138 del 15.5.2018, pubbl. nella G.U., IV Serie Speciale, n.46 del 12.6.2018, nella parte in cui recano l'ammissione della Sig.ra C C alla partecipazione alla selezione concorsuale e la valutazione dei titoli dalla stessa presentati e la inseriscono nella anzidetta graduatoria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di B D V, del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile e di G A;

Visti i ricorsi incidentali rispettivamente proposti da G A e da B D V;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2022 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Sig.ra Crovari partecipava al concorso pubblico, per titoli, a 10 posti per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco in qualità di atleta del Gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco Fiamme Rosse del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, bandito con D.M. n. 138 del 15 maggio 2018, per la disciplina “scherma femminile – specialità sciabola giovani”, in relazione alla quale erano previsti due vincitori.

2. Con il ricorso RG n. 9824/2018, presentato innanzi a questo Tribunale e poi dichiarato improcedibile a seguito di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla ricorrente, la Crovari impugnava comunque cautelativamente il bando di concorso nella parte in cui sussisteva una discrepanza tra il requisito generale di età previsto dal bando stesso, e cioè “non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 35”, e quello, più stringente, derivante dall’aver limitato la partecipazione, relativamente alla categoria sciabola femminile, alle sole atlete della sotto-categoria “giovani”, comprendente i nati fra il 1.1.1998 ed il 31.12.2000, nella quale lei non rientrava essendo nata nel 1997;
sostenendo che dovesse valere inderogabilmente, anche per la categoria sciabola femminile, il requisito previsto in via generale dal bando per tutte le discipline contemplate.

3. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 26 febbraio 2019, impugnava, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento conclusivo del concorso pubblico de quo , nella parte in cui, con riferimento alla disciplina scherma femminile, specialità sciabola giovani, venivano dichiarate vincitrici G A e B d V, odierne controinteressate;
deduceva violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, lamentando, in particolare, l’inesattezza del punteggio attribuitole dalla Commissione concorsuale, e chiedeva la condanna dell’Amministrazione resistente a procedere ad una nuova valutazione dei titoli ai fini dell’utile collocazione della ricorrente nella graduatoria concorsuale.

4. L’Amministrazione intimata si costituiva formalmente in giudizio il 14.3.2019.

5. Nella stessa data, la controinteressata G A proponeva ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento degli atti della procedura concorsuale in questione, limitatamente alla parte in cui la Sig.ra Crovari era stata ammessa a partecipare al concorso pur difettando del requisito di età a tal fine necessario;
chiedeva altresì, per l’effetto, di dichiarare il ricorso principale inammissibile per carenza di interesse o di legittimazione attiva della ricorrente, nonché, in ogni caso, di rigettarlo siccome infondato.

6. La controinteressata B D V, con memoria depositata il 15 marzo 2019, eccepiva l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione e di interesse ad agire della Sig.ra Crovari che, non rientrando nella sotto-categoria “giovani”, non era legittimata a partecipare al concorso de quo ;
sosteneva altresì l’infondatezza del gravame nel merito, riservandosi di proporre ricorso incidentale.

7. L’Amministrazione intimata, in data 16.3.2019, depositava relazione sui fatti di causa, in cui sosteneva l’infondatezza del gravame nel merito, evidenziando la correttezza dell’operato della Commissione concorsuale nell’attribuzione del punteggio contestato.

8. Con ordinanza cautelare n. 1825/2019, successivamente confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3278/2019, veniva respinta l’istanza di sospensione degli atti impugnati col ricorso principale incidentalmente proposta, considerate le doglianze attoree prive di sufficienti profili di fumus boni juris .

9. In data 3.4.2019, la controinteressata B D V proponeva ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento degli atti della procedura concorsuale in questione, nella parte in cui recavano l’ammissione della Sig.ra Crovari alla partecipazione al concorso, pur difettando del requisito di età a tal fine necessario, e la inserivano nella relativa graduatoria;
chiedeva altresì, per l’effetto, di dichiarare il ricorso principale inammissibile per difetto di legittimazione e/o di interesse ad agire della ricorrente.

10. In vista dell’udienza fissata per la discussione del merito, in data 10.10.2022 la controinteressata B D V depositava memoria, richiamando tutte le censure ed eccezioni già articolate, nonché evidenziando la sopravvenuta intangibilità del bando di concorso de quo a seguito della declaratoria di improcedibilità del ricorso RG n. 09824/2018 di cui sopra, con conseguente venir meno, in capo alla ricorrente, di ogni legittimazione ed interesse, anche alla definizione del presente giudizio.

11. All’udienza di smaltimento dell’11 novembre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.

12. Il Collegio, in ragione del loro carattere “escludente”, ritiene di dover esaminare prioritariamente i due ricorsi incidentali proposti dalle odierne controinteressate, che sono suscettibili di essere trattati congiuntamente, attesa l’identità della questione con essi sollevata, la quale investe l’ammissibilità del ricorso principale sotto il profilo della carenza di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente principale.

13. Le due controinteressate, in particolare, contestano l’avvenuta ammissione della Sig.ra Crovari, ricorrente principale, alla procedura concorsuale in questione, sull’assunto del difetto del requisito dell’età fissato dal bando per la specifica categoria prescelta.

Le censure meritano adesione.

13.1 A tal proposito, osserva il Collegio che l’art. 1 del bando ha messo a concorso, per la disciplina “scherma”, n. 2 posti per atleti di sesso femminile, nella “specialità sciabola giovani”.

Alla stregua del regolamento recante “Disposizioni per lo svolgimento dell’attività agonistica”, adottato dalla Federazione Italiana di Scherma per l’anno agonistico che rileva ai fini del presente giudizio (2017-2018), rientrano nella categoria “giovani” coloro che sono nati negli anni 2000, 1999 e 1998. Ebbene, la Sig.ra Crovari, nata l’11.10.1997, ha cessato di appartenere alla categoria “giovani” al termine della stagione agonistica 2016-2017, sicché alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, e cioè il 12 luglio 2018, non possedeva più il requisito di età richiesto dal bando per l’ammissione al concorso, rientrando già nella diversa categoria “sciabola femminile assoluti”.

13.2 Tale circostanza, peraltro, era ben nota all’odierna ricorrente che, nell’impugnare con ricorso RG n. 9824/2018 il bando de quo, denunciava proprio la discrepanza tra il requisito di età previsto in via generale per le varie discipline contemplate e quello, più stringente, previsto in maniera specifica per la categoria sciabola femminile, sostenendo che anche per quest’ultima dovesse valere inderogabilmente quello generale.

14. In definitiva, come evidenziato dalle odierne controinteressate, è di tutta evidenza che la Sig.ra Crovari difettava del requisito di età necessario ai fini dell’ammissione al concorso per la specifica categoria prescelta e che, pertanto, l’Amministrazione, all’esito dell’espletamento di adeguata istruttoria, non avrebbe dovuto ammetterla o, comunque, avrebbe dovuto escluderla.

Invero, diversamente opinando, si priverebbe di significato la previsione del bando che prevede un più stringente limite di età per la categoria “scherma”, della cui legittimità non si discute in questa sede.

15. In ogni caso, si osserva ad abundantiam che l’Amministrazione del tutto legittimamente poteva individuare, rispetto al requisito di età sancito in via generale dal bando, una soglia di età inferiore per una specifica categoria sportiva, essendo tale tipologia di deroga prevista dall’art. 145, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 217 del 2005 (“ Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’art. 2 della L. 30.9.2004, n. 252 ”), coerentemente con il principio comunitario per cui “gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima” (art. 6 della Direttiva 2000/78/CE).

16. Per tutto quanto precede, i ricorsi incidentali proposti dalla Sig.ra G A e dalla Sig.ra B D V, assorbita ogni altra deduzione o eccezione sollevata, sono fondati e vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti della procedura concorsuale impugnati, limitatamente alla parte in cui la Sig.ra Corvari è stata ammessa al concorso;
per l’effetto, il ricorso principale va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire della ricorrente poiché, essendo stato in questa sede acclarato che la stessa non aveva i requisiti per partecipare alla procedura, neppure era legittimata ad impugnarne i risultati.

17. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

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