TAR Milano, sez. II, sentenza 2022-11-29, n. 202202649
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/11/2022
N. 02649/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00475/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Imperial Srls, Immobiliare Berlinga 65 Sas di Merenda Maria Rosaria e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati B S, T S, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. B S in Milano, Galleria del Corso, 2;
contro
Comune di Gorgonzola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Comune di Gorgonzola del 14.01.2021, a firma del Responsabile del procedimento, avente ad oggetto l'inibizione della Scia prot. SUAP 2020/0005980 del 04.12.2020 in quanto ha ritenuto la firma apposta sulla procura del legale rappresentante della Società IMPERIAL non corrispondente a quello riportato sul documento d'identità nonché ritenendo l'intervento oggetto di SCIA non qualificabile come manutenzione straordinaria ma come ristrutturazione e pertanto soggetto all'obbligo di versamento del contributo di costruzione;
- del provvedimento del comune di Gorgonzola del 25.02.2021, a firma del Responsabile del procedimento, avente ad oggetto l'inibizione della Scia prot. SUAP 2020/0005980 del 04/12/2020 integrata con atto prot. 2945/2021 del 02.02.2021 avente ad oggetto le medesime motivazioni del provvedimento del 14.0.1.2021 sopramenzionato confermando il divieto di procedere all'esecuzione delle opere oggetto di Scia;
- di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso;
per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 30.12.2021:
- del provvedimento del comune di Gorgonzola del 23.12.2021, a firma del Responsabile del Settore 6, avente ad oggetto “ irricevibilità della SCIA agibilità num. EDI/2021/00025AGI del 09.11.2021, prot. 2021/0033761 ”;
- della comunicazione prot. n.36568 del 06.12.2021 del comune di Gorgonzola, a firma del Responsabile del Settore 6, avente ad oggetto il preavviso di irricevibilità della Scia di agibilità num. EDI/2021/00025/AGI del 09.11.2021prot. 2021/0033761;
- di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Imperial Srls il 27/4/2022:
- del provvedimento del Comune di Gorgonzola del 01.03.2022, a firma del Responsabile del Settore 6, avente ad oggetto “ provvedimento di irricevibilità definitivo - pratica edilizia num. edi/2020/00283/scia del 05/12/2020, prot. 2020/0030660 – conferma irricevibilità della scia edi/2021/00025/agi del 09/11/2021, prot. 2021/0033761 ”;
- del provvedimento del 18.02.2022 del Comune di Gorgonzola, a firma del Responsabile del Settore 6, avente ad oggetto “ Soc. Imperial Srl – v. Monza 20 – segnalazione certificata di inizio attività in data 15/11/2021 – sospensione termini ”;
- di ogni atto e/o provvedimento preordinato, consequenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gorgonzola;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze di questo T.A.R. n. 384/2021, 121/2022 e 570/2022;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 la dott.ssa L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Imperial Srls è locataria di una porzione di immobile ad uso commerciale di proprietà della immobiliare Berlinga 65 Sas di Merenda Maria Rosaria e C., sito nel territorio del Comune di Gorgonzola, via Monza n.20, catastalmente identificato al Fg. 1, mapp 64, sub. 732. 2.
2. In data 04.12.2020, la società Imperial presentava al Comune di Gorgonzola una segnalazione certificata di inizio attività (Scia), assunta al prot. SUAP 2020/0005980, avente ad oggetto un intervento – sull’immobile sopra indicato a destinazione commerciale – qualificato come “manutenzione straordinaria”, consistente in opere di “ frazionamento unità immobiliari, modifiche interne, apertura vano ingresso sul fronte e uscita di sicurezza, formazione nuovi wc, area cucina e magazzino, sistemazione impianti, tinteggiatura ”, secondo quanto riportato nella relazione tecnica di asseverazione allegata alla Scia medesima (cfr. doc. 12 del Comune).
Le opere – come emerge pacificamente dalla narrazione in punto di fatto delle parti seppur non dichiarato nella Scia – erano finalizzate alla creazione e apertura di una “sala giochi dedicata” esclusivamente con sistemi di gioco VLT di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del Tulps (vale a dire “ apparecchi idonei per il gioco lecito ” “ facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite ; 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera ”).
3. Dopo una richiesta di documentazione integrativa, trasmessa dalla società il 10 dicembre 2020, con atto prot. 1159/2021 del 14 gennaio 2021, il Comune rappresentava, tra la altre cose, alla società che (i) le opere apparivano preordinate alla realizzazione di una sala giochi dedicata, per la realizzazione della quale tuttavia la normativa regionale imponeva il permesso di costruire e che pertanto le opere di cui alla Scia dovevano ritenersi abusive;(ii) a prescindere dalla destinazione d’uso, l’intervento comporta la trasformazione dell’immobile in un organismo edilizio nuovo, con frazionamento di un’unica unità in due, creazione di due ingressi, creazione di nuovi bagni, ampliamento degli impianti esistenti e creazione di nuovi;tale intervento doveva essere qualificato come ristrutturazione edilizia per la cui realizzazione doveva essere versato il contributo di costruzione.
3.1. Più nel dettaglio, il provvedimento evidenziava che:
- le procure speciali rilasciate al progettista ai fini della presentazione della Scia erano invalide poiché la firma della legale rappresentante della società Imperial, X L, era difforme da quella del documento di identità e pertanto le opere non potevano essere realizzate;
- in ogni caso, analizzata la documentazione progettuale, risultava che la Scia del 2020 fosse sostanzialmente identica alla Scia prot. Suap 2019/0008104 del 20 dicembre 2019, a cui erano seguite richieste di integrazioni, osservazioni da parte del Comune e, infine, una domanda di annullamento e archiviazione del 2 dicembre 2020 presentata dalla stessa società;
- le opere edilizie indicate nelle due Scia erano sostanzialmente identiche, ma la qualificazione data dalla parte era differente, di “ristrutturazione edilizia leggera” nel primo 2019 – secondo il Comune corretta – e di “manutenzione straordinaria” nel 2020;
- diversa era la destinazione d’uso indicata: “sala dedicata” (per l’esercizio del gioco con apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del Tulps) nel 2019 e genericamente “attività commerciale” nel 2020;
- Imperial era titolare di licenza in data 10 ottobre 2020 con cui la Questura l’aveva autorizzata alla conduzione di un esercizio “ dedito esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del Tulps presso i locali siti a Gorgonzola (MI) viale Monza n. 20 ”;
- ai sensi dell’art. 34, comma 1, L.R. n. 12/2005 gli interventi finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi sono assoggettati unicamente a permesso di costruire.
Concludeva quindi che la società Imperial non era legittimata alla presentazione della Scia, che si trattava di opere pre-ordinate all’insediamento di una sala dedicata e che l’eventuale realizzazione delle opere indicate sarebbe stata considerata abusiva.
4. A detta comunicazione seguiva una nota della legale rappresentante – indirizzata al Comune e non al Suap – con cui si affermava l’autografia delle sottoscrizioni contestate e l’intenzione di procedere alla realizzazione dei lavori.
Con nota n. prot. 5507/2021 del 25 febbraio 2021, il Comune ribadiva gli impedimenti sostanziali alla realizzazione delle opere con Scia e comunicava che le opere non potevano essere realizzate, in quanto la società non era legittimata da alcun titolo a realizzare interventi sostanzialmente volti alla creazione di una “sala dedicata” e che non era stato versato il relativo contributo di costruzione.
5. Le due note comunali predette sono state impugnate con il ricorso introduttivo, notificato in data 15 marzo 2021 e depositato il 25 marzo successivo. Il ricorso è proposto dalla società Imperial locatrice e dalla società Berlinga Sas proprietaria dell’immobile, deducendo (i) che la Scia era ormai divenuta efficace, non avendo il Comune esercitato i propri poteri inibitori nell’arco di 30 giorni e quindi entro il 3 gennaio 2021, (ii) che l’immobile avesse già destinazione d’uso commerciale e quindi non fosse necessario alcun mutamento per l’insediamento della sala giochi dedicata e che (iii) le opere sarebbero state erroneamente qualificate dal Comune quali ristrutturazione edilizia, mentre rientrerebbero nella categoria dichiarata della manutenzione straordinaria.