TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-10-28, n. 202202877

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-10-28, n. 202202877
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202202877
Data del deposito : 28 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2022

N. 02877/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00897/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 897 del 2016, proposto da
Comune di Lioni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G B, con domicilio eletto in Salerno, in via Roma n. 61, c/o lo studio dell’Avv. F.M. L;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 58;

per l’annullamento

della nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino prot. n. 0005633 dell’11 marzo 2016, avente ad oggetto: “ Lioni (AV) - Progetto di trasferimento della Croce Monumentale – Conclusione dell’iter procedurale – Lettera del 5.02.2016 acquisita il 05.02.2016 prot. n. 002773 – Comunicazioni ”, e ogni atto presupposto e conseguenziale, ivi compresa la nota della Soprintendenza prot. n. 15144 del 2 ottobre 2015;
nonché per il risarcimento del danno, da quantificarsi nell’incremento di costi, che si produrrebbe ove lo spostamento della Croce Monumentale dovesse avvenire, dopo la conclusione dei lavori di sistemazione di piazza Vittoria in Lioni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 ottobre 2022 la dott.ssa L Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, depositato in data 18 maggio 2016, il Comune di Lioni ha impugnato la nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino prot. n. 0005633 dell’11 marzo 2016 e ogni atto presupposto e conseguenziale, ivi compresa la nota della stessa Soprintendenza prot. n. 15144 del 2 ottobre 2015.

Deduceva in fatto il Comune:

- di aver trasmesso alla Soprintendenza, con nota prot. n. 3494 del 21 aprile 2015, il progetto del restauro della c.d. “Croce Monumentale”, nonché della riallocazione della stessa da Viale IV novembre alla sua sede originale in Piazza della Vittoria;

- che la Soprintendenza, con nota prot. n. 4941 del 22 maggio 2015, aveva chiesto di integrare l’istanza con documentazione storica concernente l’originaria collocazione della Croce;

- che con nota prot. n. 8664 del 5 agosto 2015 il Comune aveva riscontrato la richiesta allegando una relazione del locale parroco e documentazione fotografica;

- che con nota prot. n. 10692 del 5 ottobre 2015, rilevata l’intervenuta formazione del silenzio assenso ex art. 3 Legge n. 124 del 7 agosto 2015, il Comune aveva stabilito che la Direzione dei “ Lavori di valorizzazione delle aree circostanti il Santuario di San Rocco ” impartisse direttive all’impresa esecutrice ai fini del ricollocamento della Croce;

- che con nota prot. n. 15144 del 2 ottobre 2015 la Soprintendenza aveva (tardivamente) autorizzato il solo intervento di restauro, avendo ritenuto impossibile comprendere in maniera chiara e univoca il sito dell’originaria collocazione del monumento;

- che con nota prot. n. 11592 del 22 ottobre 2015 il Comune aveva ribadito l’intervenuta formazione del silenzio assenso e aveva comunicato l’attivazione in data 3 novembre 2015 delle procedure propedeutiche all’inizio dei lavori;

- che con nota prot. n. 1193 del 5 febbraio 2016 il Comune aveva nuovamente ribadito come l’autorizzazione della Soprintendenza al solo restauro dovesse ritenersi irrilevante, confermando l’attivazione delle procedure per lo smontaggio e ricollocazione della Croce;

- che in data 5 febbraio 2016 veniva pubblicata la Determinazione n. 759 del 31 dicembre 2015 di affidamento dei lavori alla ditta Carlo Bugli S.r.l.;

- che con nota prot. 0005633 dell’11 marzo 2016 la Soprintendenza aveva comunicato che i lavori “ seguiranno l’iter esposto nell’Autorizzazione del 2.10.2015 prot. 15144 ”.

Avverso quest’ultimo provvedimento è insorto il Comune, articolando a fondamento del ricorso i seguenti motivi:

I = Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 124 del 7.8.2015, pubblicata il 13.8.2015 :

Ha eccepito l’Amministrazione ricorrente che la Soprintendenza aveva esercitato il proprio potere tardivamente, quando l’autorizzazione alla ricollocazione risultava già acquisita per silenzio in virtù della disciplina di cui all’art. 3 della legge n. 124/2015, applicabile alla fattispecie in virtù del principio tempus regit actum (in quanto sopravvenuta nel corso del procedimento);

II = Eccesso di potere sotto vari profili: carenza di istruttoria – carenza assoluta di motivazione – arbitrarietà :

Ha dedotto altresì la carenza di motivazione circa il diniego alla ricollocazione del monumento, a fronte di una ricostruzione storica plausibile e di una spiegazione circostanziata circa la mancanza di documentazione, con richiesta di nomina di un consulente e di risarcimento dei danni.

Con memoria depositata in data 4 giugno 2016 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del provvedimento n. 15144 del 2 ottobre 2015, avendo l’atto dell’11 marzo 2016 natura meramente confermativa di quanto già ivi disposto;
ha contestato l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 42/2004, riferito al diverso caso in cui lo spostamento del bene culturale dipenda dal mutamento di dimora o sede del detentore, ritenendo invece applicabile il comma 1 dello stesso art. 21 e il termine di 90 giorni di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 124/2015;
ha evidenziato infine che la mancata autorizzazione allo spostamento è stata congruamente motivata in ragione della mancanza di documentazione ufficiale a comprova della originaria collocazione del monumento.

All’esito dell’udienza camerale del 7 giugno 2016, con ordinanza n. 355 del 2016 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare spiegata dal Comune disponendo come segue: “ Rilevata l’emergenza, nella specie, di un danno, senz’altro apprezzabile in termini di gravità, identificato, dal Comune ricorrente, nell’incremento di costi, che l’ente dovrebbe affrontare, ove non fosse possibile operare lo spostamento della Croce Monumentale a restaurarsi, nella piazza Vittoria, da parte dell’impresa, incaricata dei lavori di complessiva sistemazione della stessa piazza;

Rilevato che – in disparte ogni altra censura – appare prima facie degna di considerazione la doglianza, impingente nell’assenza di motivazione, da parte della Soprintendenza, circa le ragioni, per le quali la Croce Monumentale di cui sopra sarebbe meglio valorizzata nella posizione attuale, piuttosto che in quella, asseritamente corrispondente alla posizione originaria, in cui il Comune vorrebbe delocalizzarla;

Rilevato che, in considerazione della natura dell’atto, adottato dalla Soprintendenza, la tutela cautelare domandata può essere garantita, attraverso un ordine di riesame del medesimo atto, sicché – fermo restando il già assentito restauro – venga riconsiderata la questione dell’ubicazione della Croce Monumentale, alla luce dei motivi di ricorso e della documentazione, anche di natura fotografica e cartografica, allegata ”.

Con memoria depositata il 20 luglio 2017 l’Amministrazione ricorrente ha rappresentato che la Soprintendenza, con il provvedimento prot. n. 431.3E del 9 agosto 2016, aveva autorizzato il trasferimento della Croce Monumentale nella sede richiesta dal Comune, di talché gli atti impugnati risultavano superati, l’interesse alla base del ricorso risultava soddisfatto e la materia del contendere era cessata.

Con successiva memoria difensiva depositata in data 13 settembre 2022 il Comune ha ribadito la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere con spese a carico della Soprintendenza in virtù del principio della soccombenza virtuale.

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 ottobre 2022 la causa è passata in decisione.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Com’è noto, l’art. 34, comma 5, c.p.a. statuisce che “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”, mentre il successivo art. 35 contempla espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Nelle ricostruzioni giurisprudenziali la soddisfazione dell’interesse del ricorrente all’esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell’assetto del rapporto tra le parti, mentre la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051;
Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869;
TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).

Applicando queste regole normative al caso di specie, ne deriva che, dalla delibazione degli atti di causa, sussistono le evidenti condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente ottenuto la soddisfazione integrale del proprio interesse sostanziale.

Sussistono tuttavia giusti motivi che inducono a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti attesa l’obiettiva opinabilità degli elementi forniti alla Soprintendenza per comprovare l’originaria collocazione del monumento e la riconosciuta assenza di documentazione ufficiale.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi