TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-06-27, n. 202300550
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Testo completo
Pubblicato il 27/06/2023
N. 00550/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F D M e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. F D M in Milano, via E. Visconti Venosta, n.7;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento Catg. -OMISSIS-/II^/2020 – P.A.S.I. datato -OMISSIS-e notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con cui il Questore della Provincia di Bergamo ha decretato il diniego all'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia al ricorrente (doc. 1);
- di tutti gli atti allo stesso preordinati, conseguenti e/o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito il difensore di parte ricorrente, nessuno presente per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Giova ripercorrere sinteticamente i fatti antecedenti e presupposti all’adozione del provvedimento oggetto del presente giudizio.
1.1. Con provvedimento del -OMISSIS-, il Questore di Bergamo disponeva la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia intestata al sig. -OMISSIS-; il provvedimento era originato da quanto accaduto il-OMISSIS-, allorchè il ricorrente si era recato presso la baita di montagna di sua proprietà sita nel Comune di -OMISSIS-, località -OMISSIS-, prelevando dalla propria abitazione, dove erano costuditi in un armadietto blindato (e regolarmente denunciati) tre fucili da caccia e trasferendoli nella baita, collocandoli nella camera da letto, dove però, in circostanze non particolarmente chiare, le stesse erano state trafugate da ignoti nel corso della notte senza che l’interessato se ne accorgesse, se non al momento del risveglio; denunciato prontamente l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-, seguiva il provvedimento di sequestro delle armi detenute e regolarmente denunciate dall’interessato (poi successivamente annullato) e quindi l’avvio del procedimento sfociato nell’adozione del decreto di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
1.2. Nella motivazione del provvedimento il Questore addebitava all’intimato la violazione dell’art. 20 della legge 110/1975 in ragione dell’omessa custodia delle armi, nonché dell’art. 687 c.p. per l’“omessa denuncia delle armi”, censurando il comportamento del ricorrente che aveva scientemente trasferito in altro luogo le armi in suo possesso senza effettuarne la prevista denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza e senza curarne adeguatamente la custodia, tanto da renderne possibile il furto ad opera di ignoti; alla luce di tale comportamento, il Questore riteneva venute meno le condizioni di affidabilità dell’interessato ai fini del mantenimento del porto d’ami.
1.3. Il provvedimento del Questore era successivamente confermato dal Prefetto di Bergamo, che con decreto del -OMISSIS-respingeva il ricorso gerarchico proposto dall’interessato.
1.4. L’intimato impugnava entrambi i provvedimenti dinanzi a questo TAR, che con sentenza della Seconda sezione n. 1729 del 19 dicembre 2016, respingeva il