TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-07-30, n. 202008899

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-07-30, n. 202008899
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202008899
Data del deposito : 30 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2020

N. 08899/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01653/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1653 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sig.ri V R e R R, rappresentati e difesi dall'avv. P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Monterotondo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti C C e F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 3, prot n. 16431, emessa in data 31.10.2018 e notificata in data 7.11.2018;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del provvedimento del Comune di Monterotondo, prot. n. 16537 del 9/4/2019 di rigetto dell’istanza prot. n. 0058085 del 27/12/2018 di sostituzione della sanzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, ex art. 34 co. 2, D.P.R. n. 380/2001;

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monterotondo;

Vista l’ordinanza collegiale n. 6322 del 10.06.2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020 la dott.ssa R M come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, i ricorrenti, quali proprietari di un immobile sito nel territorio comunale di Monterotondo (Roma), Castelchiodato n. 10/a, hanno impugnato il provvedimento n. 3, prot. n. 16431 del 31.10.2018 con cui il predetto Comune ha ingiunto loro la demolizione di un portico posto al piano terra del suddetto immobile, delle dimensioni di mt. 11,00 x 2,75 circa, altezza pari a mt. 4,00 circa, comportante l’ampliamento del sovrastante balcone posto al piano primo, in quanto realizzato sine titulo ed in assenza di autorizzazione sismica.

Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

- “ DIFETTO DI MOTIVAZIONE. CARENZA DI ISTRUTTORIA ECCESSO DI POTERE. E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 34 CO. 2 D.P.R. 380/2001. VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO ”.

L’amministrazione comunale, prima di esercitare il potere sanzionatorio di natura ripristinatoria avuto riguardo al portico in contestazione, avrebbe dovuto verificarne l’impatto sulla staticità del fabbricato cui esso accede. Se solo avesse effettuato questa doverosa valutazione, il Comune, per come evidenziato dagli interessati in sede di partecipazione ex art. 10 bis l. n. 241/90, si sarebbe avveduto dell’impossibilità di demolire l’opera abusiva senza pregiudizio per la restante parte del fabbricato, con conseguente necessità di comminare una sanzione pecuniaria alternativa, ex art. 34 comma II D.P.R. n. 380/2001.

2. Il Comune di Monterotondo ha resistito al gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive.

3. All’esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2019, il Tribunale, con ordinanza collegiale n. 1358 del 28.02.2019, ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza ingiunzione “ nelle more e alla luce della pendenza dell’istanza di parte ricorrente presentata agli Uffici Comunali ”, in data 31/12/2018 (prot. n. 58085), avente ad oggetto la sostituzione della sanzione demolitoria di cui all’ordinanza gravata con il ricorso principale, con quella pecuniaria ex art. 34 D.P.R. 380/2001, nel contempo ordinando al Comune di Monterotondo documentati chiarimenti e notizie in ordine alle determinazioni in proposito assunte.

4. A definizione del procedimento in parola, l’ente locale ha rigettato l’istanza avanzata dai ricorrenti, giusto provvedimento prot. n. 16537 del 9/4/2019, gravato con ricorso per motivi aggiunti che risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

- “I) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 34 D.P.R. 38072001. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO”.

Il diniego di sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria, ex art. 34 T.U.E., sarebbe affetto dagli stessi vizi che inficerebbero la validità dell’ordine demolitorio gravato con il ricorso principale.

- “ II) CARENZA DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”.

Il gravato diniego sarebbe stato adottato a valle di una istruttoria deficitaria, resa palese dalla predisposizione di un insufficiente impianto motivazionale, nel corso della quale l’ente avrebbe omesso di effettuare il doveroso accertamento circa la conformità al permesso di costruire dell’opera edilizia che risulterebbe dalla demolizione di quella difforme, con conseguente irrogazione di una sanzione pecuniaria per il caso, verificatosi nella fattispecie in esame, di accertata impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi, senza pregiudizio per le parti legittime.

6. Il Comune di Monterotondo ha avversato anche il ricorso per motivi aggiunti, mediante articolate deduzioni difensive.

All’esito della camera di consiglio del 9.09.2019, il Tribunale, con ordinanza collegiale n. 5729 del 10.09.2019, alla luce delle risultanze della consulenza di parte versata agli atti del giudizio, ha ordinato all’amministrazione di rideterminarsi sul diniego di sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria.

7. In data 23 gennaio 2020 il Comune di Monterotondo ha depositato la nota prot. n. 2413 del 17.01.2020, indirizzata all’avvocatura civica, con cui il Dirigente dell’Ufficio Edilizia Privata e Vigilanza Edilizia, in ottemperanza al cd. remand disposto dal Collegio ed all’esito di una rinnovata istruttoria, ha confermato il diniego di irrogazione di una sanzione pecuniaria alternativa a quella demolitoria.

8. In occasione della camera di consiglio del 28.01.2020, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la concessione di un termine al fine di valutare la possibilità di presentare ulteriori motivi aggiunti al fine di avversare la nota prot. n. 39430 sopra citata.

9. All’esito della camera di consiglio del 9.06.2020, in vista della quale le parti hanno diffusamente ribadito le proprie ragioni mediante il deposito di memorie difensive, il Collegio, ex art. 73 comma 3 c.p.a., ha preannunciato la possibile definizione del giudizio nel senso della improcedibilità tanto del ricorso principale quanto dei motivi aggiunti a fronte della mancata impugnazione della nota da ultimo citata (prot. n. 2413 del 17.01.2020), avente valore provvedimentale confermativo e non già meramente confermativo sia delle statuizioni demolitorie di cui all’ordinanza ingiunzione n. 3 prot n. 16431 del 31.10.2018 che del diniego prot. n. 16537 del 9.4.2019.

10. A fronte di tale rilievo officioso, parte ricorrente ha insistito nella procedibilità del gravame, ritenendo la nota prot. n. 2413 del 17.01.2020 priva di qualsivoglia valore provvedimentale, trattandosi di una mera relazione tecnica interna, indirizzata ad un altro ufficio dell’ente.

10.1 L’amministrazione resistente ha, invece, condiviso i rilievi del Collegio, evidenziando la rilevanza esterna della nota in questione, idonea ad incidere sulla sfera giuridica dei ricorrenti, ancorché formalmente indirizzata all’avvocatura civica.

11. In occasione della camera di consiglio del 14.07.2020, tenutasi ex art. 84 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la causa è stata trattenuta in decisione.

12. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

13. Per come evidenziato in sede di ordinanza collegiale ex art. 73 comma 3 c.p.a., i ricorrenti, ricevuta la notifica (7.11.2018) dell’ordinanza ingiunzione n. 3, prot n. 16431, del 31.10.2018, con istanza prot. n. 58085 del 31.12.2018, ne hanno chiesto, in via amministrativa, la sostituzione con quella pecuniaria di cui all’art. 34 comma II D.P.R. n. 380/2001, così nella sostanza invocando una riforma, in autotutela, del provvedimento sanzionatorio in questione.

14. Ne è conseguita l’apertura, in epoca antecedente all’instaurazione del presente giudizio, di un procedimento amministrativo la cui conclusione è stata stimolata dal Collegio con ordinanza n. 1358 del 28.02.2019.

A valle del procedimento in parola, l’ente locale, giusto provvedimento prot. n. 16537 del 9/4/2019, ha rigettato l’istanza di sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria, così sostanzialmente confermando le statuizioni ripristinatorie di cui all’ordinanza n. 14/2018, impugnata con il ricorso principale.

15. L’efficacia di siffatto provvedimento, gravato con motivi aggiunti depositati in data 18.06.2019, è stata sospesa giusta ordinanza n. 5729 del 10.09.2019 con la quale il Collegio ha, nel contempo, ordinato all’amministrazione di rideterminarsi in ordine all’istanza in parola, previo riesame della situazione generale del manufatto da parte all’amministrazione e ciò “ alla luce di quanto riportato negli scritti difensivi e, in particolare, dei contenuti della perizia a firma dell’Ing. De G ”.

16. Con la nota prot. n. 2413 del 17.01.2020, il Comune di Monterotondo ha, a ben vedere, ottemperato a siffatto remand, provvedendo ad una riedizione del potere amministrativo all’esito della quale ha, ulteriormente, confermato il diniego di sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria, così ancora una volta ribandendo il comando di riduzione in pristino del portico abusivo.

17. La circostanza che la nota in questione sia formalmente indirizzata all’Avvocatura civica e non anche agli odierni ricorrenti non è idonea, ad avviso del Collegio, ad escluderne la valenza provvedimentale.

17.1 Trattasi, invero, di una nota sottoscritta dal Dirigente dell’Ufficio Edilizia privata, preposto alla gestione amministrativa dell’ente e, quindi, legittimato ad impegnarne all’esterno la volontà, con cui è stato dato puntualmente conto degli esiti della rinnovata istruttoria disposta su ordine del Tribunale.

Così è, infatti, dato leggere nella nota in questione: “ In merito all'Ordinanza Sospensiva di cui in oggetto e in riscontro alla Vs. nota prot. n. 40544 del 12/09/2019, si comunica che a seguito del dispositivo di cui all'Ordinanza Sospensiva di cui sopra, questo Servizio ha provveduto al riesame del provvedimento impugnato, e nello specifico a seguito di rivisitazione e rivalutazione tecnica sulla documentazione presentata ed allegata alla "Istanza di applicazione Sanzione Pecuniaria ai sensi dell'art. 34", essendo le opere edilizie abusive realizzate in epoca molto più recente rispetto alla data di costruzione del fabbricato principale ed essendo le stesse realizzate in appoggio al fabbricato preesistente, si ritiene che le stesse non contribuiscano ad apportare alcuna funzione collaborativa con le strutture portanti del fabbricato preesistente realizzato in conformità alle normative edilizie ed urbanistiche”.

18. Ci si trova al cospetto di un atto confermativo e non già meramente confermativo del precedente diniego di sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria (prot. n. 16537 del 9/4/2019), giacché adottato a valle di una rinnovata istruttoria, i cui esiti risultano compendiati in un preciso corredo motivazionale (cfr. tra le tante Consiglio di Stato sez. II, 12/06/2020, n. 3746).

Siffatta nota è, dunque, idonea ad incidere negativamente sulla sfera giuridica dei destinatari “sostanziali” della stessa, ossia gli odierni ricorrenti i quali, avendone preso cognizione mediante il relativo deposito agli atti del giudizio, avrebbero dovuto impugnarla (per come peraltro preannunciato in occasione dell’udienza camerale del 28.01.2020).

18.1 La mancata impugnazione del provvedimento di cui alla nota in parola ha determinato il definitivo consolidamento degli effetti confermativi – e non già meramente confermativi - delle statuizioni demolitorie di cui all’ordinanza n. 3, prot n. 16431, del 31.10.2018 nonché del provvedimento prot. n. 16537 del 9.04.2018 di rigetto dell’istanza prot. n. 58085 del 27/12/2018, con conseguente improcedibilità tanto del ricorso principale quanto dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse.

19. In conclusione, il ricorso, così come integrato da motivi aggiunti, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi