TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-12-11, n. 202318552
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Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 18552/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13748/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13748 del 2018, proposto da
Fe.Ma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Castellana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Benedetto Cairoli, 2;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Taurasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- previa sospensiva o altro idoneo provvedimento cautelare - della determinazione dirigenziale n. rep. CA/2936/2018 – n. prot. CA/181536 del 28 settembre 2018, emessa da Roma Capitale - Municipio Roma I Centro, notificata a mezzo PEC in data 8 ottobre 2018, con cui è stato disposto il diniego alla domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico permanente per il collocamento di tavoli e sedie per mq 7,84 in Viale Vaticano n. 100/100 a-b-c-d; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 ottobre 2023 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la odierna ricorrente, titolare di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande regolarmente autorizzato ed adibito a bar e ristorazione in Roma, Viale Vaticano, con accessi e vetrine ai civici n. 100, 100a, 100b, 100c e 100d, di essere stata titolare per svariati anni di accessoria occupazione del suolo pubblico con tavolini e sedie per mq 16,74, posta a ridosso del muro del fabbricato ove è situato l’esercizio in questione, con il parere favorevole di tutti gli enti ed uffici amministrativi interessati, più volte rinnovata sino al 2012, allorquando, mutando il proprio orientamento, il Municipio XVII di Roma Capitale – U.O.A. Sportello Attività Produttive, ha espresso il diniego al rinnovo.
Dopo l’inoltro di alcune richieste di nuova concessione poi rigettate, la FE.MA S.r.l. in data 29 marzo 2018 ha presentato una nuova domanda di concessione di occupazione suolo pubblico permanente per il collocamento di tavoli e sedi nel medesimo sito, assunta al prot. N.CA/59122/2018, ma sulla base di nuovi presupposti, riducendo fra l’area richiesta. In particolare, è stata richiesta la concessione di OSP per mq 7,84, con l’interruzione al civ 100/A per consentire il libero accesso all’attività nel rispetto delle norme sulla sorvegliabilità, e con l’installazione di arredi conformi al catalogo dell’arredo urbano di cui alla Delibera G.C. n.193/15 in maniera tale che rappresentino per forme di arredo e per tradizione, elementi ed espressioni tipici e caratteristici dell’ambiente romano e della via cittadina.
Anche verso tale nuova domanda è stato espresso diniego, motivato sostanzialmente sulla
base di due considerazione, ovverosia: a) che l’OSP richiesta ricadrebbe entro la fascia di rispetto di 50 metri dalle Mura Aureliane, Serviane, Pontificie, del Corridore o Passetto di Borgo, porte urbane e dagli acquedotti romani, entro le quali non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico mediante installazione di strutture ed attrezzature destinate ad attività commerciali, che non rappresentino per forme di arredo o per tradizione elementi ed espressioni tipici e caratteristici dell’ambiente romano e della vita cittadina (come disposto dal D.M. del MiBACT del 28 ottobre 2011); b) che al momento del controllo da parte della Polizia Locale un vano sarebbe risultato ostruito da un banco frigo, in contrasto con il D.M. 564/1992.
Avverso detto diniego, di cui meglio in epigrafe, è quindi proposto il presente ricorso affidato ad articolate doglienze, innanzi sinteticamente richiamate.
In sede di memoria, Roma Capitale ricorda che in data 05.12.2017, la Fe.Ma S.r.l., titolare di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in Viale Vaticano n. 100 - 100 a-b-c-d, aveva richiesto alla Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma un ulteriore parere in merito alla assentibilità di un’occupazione suolo pubblico (O.S.P.) funzionale alla medesima attività nell’area ad essa adiacente e che comunque la medesima questione era già stata posta e risolta negativamente dall’Amministrazione già nel 2012, con provvedimento impugnato prima innanzi al TAR ZI e poi al Consiglio di Stato i quali, con sentenze rispettivamente nn. 6756/2013 e 5061/2014, avevano confermato la legittimità del diniego basato sugli stessi presupposti fattuali e giuridici dell’odierna controversia. Ancora Roma capitale osserva che nel caso di specie, la Soprintendenza, con nota prot. 1672 del 18/01/2018, ha comunicato che “la via in questione è sottoposta a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 art. 10 comma 4 lettera G. Dall’esame della documentazione progettuale pervenuta a firma dell’Ing. Pierluigi Brunelli, si evince che la occupazione richiesta è posizionata ad una distanza di metri 36,57 dalle Mura Pontificie, pertanto ricadente all’interno della fascia di rispetto di metri 50 dalle Mura medesime. […] una occupazione suolo pubblico così come posizionata risulta in contrasto con quanto previsto dal Decreto del 28/10/2011, emanato dal Ministero dei Beni delle Attività culturali e del Turismo, direzione