TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-04-07, n. 202300181

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-04-07, n. 202300181
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300181
Data del deposito : 7 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2023

N. 00181/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00301/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 301 del 2014, proposto da
Dima della Dott.ssa N Z &
C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S G, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Villante in L'Aquila, via Luigi di Natale n. 6;

contro

Comune di Sant'Egidio Alla Vibrata in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso lo studio Ugo Marinucci in L'Aquila, via Fuori Porta Napoli n.14 Bis;

nei confronti

I C, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, Alessandra Striglioni Ne' Tori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

E C, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Di Sabatino, con domicilio eletto presso lo studio Elena Cipolloni in L'Aquila, viale Francesco Crispi, 35;

per la condanna

del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata alla restituzione integrale, in favore della DIMA della dott.ssa Zappacosta Nadia &
C. S.a.s., del terreno oggetto di occupazione usurpativa e alla rimozione dell'opera illegittimamente ivi costruita.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Egidio Alla Vibrata in persona del Sindaco pro tempore , di I C e di E C;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2023 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§- Con il gravame in epigrafe la società DIMA della dott.ssa N Z &
C. S.r.l. ha riassunto innanzi all’intestato Tribunale ex art. 11 del D. L.vo n. 104/2010 il giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Teramo e distinto al n. 790/11, concluso con ordinanza in data 11.6.2013 dichiarativa del difetto di giurisdizione.

La ricorrente chiede la restituzione integrale del terreno di cui risulta comproprietaria oggetto di occupazione usurpativa posta in essere dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, con condanna dell’ente civico alla rimozione dell'opera illegittimamente ivi costruita, ovvero un parcheggio pubblico, a propria cura e spese ed al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento del bene, della somma che questo Tribunale riterrà di liquidare in via equitativa, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.

Si sono costituiti in resistenza al ricorso il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata ed i controinteressati I C e E C, terzi chiamati in causa innanzi al giudice ordinario chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

Con memoria depositata agli atti di causa il 6 giugno 2022 il difensore del controinteressato C E ha dichiarato che il suo patrocinato è deceduto nel Comune di New York (U.S.A.) in data 7/11/2016, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte allegata, rilevando che ricorrono i presupposti per l'interruzione-riassunzione del giudizio di cui all'art. 300 comma 1 c.p.c. e art. 79 c.p.a..

All’esito dell’udienza di smaltimento del 15 giugno 2022, questo Tribunale, con ordinanza collegiale n. 255/2022, ha quindi dato atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. proc. amm., a far tempo dalla data in cui è stata resa la relativa dichiarazione.

Riassunto pertanto il giudizio ad opera della ricorrente mediante notifica del ricorso a tutte le parti costituite ed agli eredi del sig. C E, come comprovato dagli avvisi di ricevimento notifica prodotti agli atti di causa, all’udienza di smaltimento arretrato del 15 marzo 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.§- In via preliminare va delibata l’eccezione di nullità, inammissibilità e improcedibilità del ricorso a norma dell'art. 44 D. Lgs. 104/2010 per difetto degli elementi essenziali del ricorso sollevata dal Comune, secondo cui la ricorrente si sarebbe limitata a trascrivere nel ricorso introduttivo del presente giudizio l'originario atto di citazione introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Teramo e le conclusioni del Comune convenuto e dei due terzi chiamati in causa in violazione dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 11 del D. L.vo 104/2010.

L’eccezione è infondata.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che in tema di " translatio iudicii ", qualora un giudice abbia declinato la propria giurisdizione, l'atto che determina la prosecuzione del giudizio è diversamente regolato a seconda che debba essere proposto davanti ad un giudice la cui giurisdizione abbia o meno le medesime caratteristiche della prima, sicché, ove si passi da un processo di tipo prevalentemente impugnatorio ad uno esclusivamente di cognizione sul rapporto, o viceversa, l'atto di prosecuzione deve assumere la forma di una riproposizione della domanda, stante il necessario adattamento del "petitum", mentre, se il giudizio prosegua verso altro avente le medesime caratteristiche, detto atto assume la forma di un atto di riassunzione, regolato dall'art. 125-bis disp. att. c.p.c. (Cons. Stato Sez. V, 22/01/2019, n. 573).

Da quanto sopra discende che nel regime della translatio iudicii , l’adattamento dell’atto introduttivo con la presentazione di nuovi motivi e di un nuovo petitum si rende necessario solo ove si passi da un giudizio di cognizione sul rapporto ad uno di tipo prevalentemente impugnatorio.

Nel caso di specie, la domanda ha ad oggetto non l’annullamento di provvedimenti amministrativi, che giustificherebbe la sua riformulazione secondo il contenuto dell’art. 40 cpa, bensì l’accertamento della condotta illecita tenuta dall’amministrazione pubblica con l’occupazione abusiva di terreno altrui e la richiesta di risarcimento del danno conseguenziale derivato dal mancato godimento dell’immobile indebitamente occupato e trasformato.

In tale ipotesi pertanto la riassunzione è legittimamente effettuata mediante la mera trascrizione del contenuto dell’atto di citazione proposto davanti al giudice ordinario, atteso che la riassunzione che consente la salvaguardia degli effetti della domanda originaria deve avere il medesimo contenuto della stessa (Cons. Stato, Sez. III, 20/03/2019, n. 1841).

3.§- Sempre in via preliminare va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nella vicenda per cui è causa.

Appartengono infatti alla giurisdizione del giudice amministrativo quelle controversie in tema di risarcimento del danno derivante da provvedimenti che, benché impugnati per illegittimità od illiceità, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla P.A. dagli artt. 43 e 44 del T.U. n. 327 e dall'art. 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ivi compresi gli atti di cessione volontaria, parificati dall'art. 45 del medesimo T.U. ai decreti di esproprio (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 22/12/2011, n. 28343).

Deve osservarsi che la cessione volontaria di un immobile, ai sensi dell'art. 45 del T.U. 8 giugno 2001, n. 327, costituisce un contratto ad oggetto pubblico, riconducibile all'art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241;
di conseguenza, le relative controversie, anche se concernenti la fase dell'esecuzione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g) e a), n. 2, cod. proc. amm. (in tali termini, Cons. Stato Sez. II, 28/01/2020, n. 705).

Nella fattispecie, come si dirà più innanzi, la procedura espropriativa è stata regolarmente portata a termine sulla base di un accordo tra le parti cosicché la condotta del Comune resistente non può qualificarsi come illecita e ciò consente di radicare la giurisdizione di questo Tribunale.

4.§- Nel merito il gravame non è meritevole di positivo apprezzamento.

A seguito dell’originario annullamento della iniziale procedura espropriativa conseguente all’accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato, il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 26.10.2001, decise di approvare nuovamente gli stessi atti annullati.

Quindi venne stipulato un accordo il 27.2.2002, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 dell'8.3.2002, con cui da un lato il Comune si impegnava ad adottare una variante al P.R.G., che destinava una parte dell'area in questione a zona edificatoria e l’altra a parcheggio pubblico;
dall'altro, i proprietari si impegnavano a cedere all'Amministrazione una parte di detta area, entro il termine di 30 giorni dall'approvazione della variante del P.R.G..

Nel medesimo accordo era anche previsto che decorso detto termine i “ proprietari autorizzano l’amministrazione comunale ad eseguire nell’area oggetto di cessione i lavori di realizzazione del parcheggio ”.

L’accordo ripassato tra le parti è qualificabile a tutti gli effetti come “atto di cessione volontaria” avente natura transattiva e si inserisce in una procedura espropriativa validamente avviata.

Con deliberazione n. 13 dell'8.3.2002 il Consiglio comunale, come pattuito nell'accordo, revocò la deliberazione n. 76 del 2001 nella parte relativa alla variazione di destinazione urbanistica dell'area, ripristinando in parte la destinazione "Zona B Completamento Intensivo" e in parte "Zona Bianca".

La variante al P.R.G., prevista sempre dall'accordo del 27.2.2002, venne approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 14 dell'8.3.2002.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 12, 13 e 14 dell'8.3.2002 furono pubblicate all'Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 14.3.2002. Tutti i predetti atti furono quindi adottati e pubblicati in epoca anteriore alla trascrizione dell'atto di citazione per l'annullamento dell'atto notaio Bracone (avvenuta il 9/04/2002) e non sono stati impugnati davanti al Giudice Amministrativo, cosicché sono diventati inoppugnabili.

L’area occupata è stata irreversibilmente trasformata a far data dal 2001 quando iniziarono i lavori di realizzazione del parcheggio che terminarono nel 2005.

Con Determinazione dell'Area Tecnica n. 16 del 3.2.2004 furono affidati all’impresa Di Eleuterio Armando i lavori di completamento del parcheggio per l'importo di € 75.002,40.

In data 14.9.2005 i Direttori dei Lavori certificarono la regolare esecuzione anche di tali lavori.

Nel caso in esame, pertanto, un procedimento di espropriazione per pubblica utilità è stato avviato con gli atti sopra indicati all’interno dei quali si è inserito l’accordo bonario di cessione del 27/02/2002 che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, non può ritenersi travolto dalla sentenza n. 667/2010 del Tribunale di Teramo la cui domanda è stata trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ex art. 2652 ss. cc. solo successivamente all’adozione degli stessi, ovvero il 9/4/2002.

Il Comune, dal canto suo, ha adempiuto ai propri obblighi previsti dall'accordo versando il corrispettivo pattuito, giusta determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica n. 76 del 31.5.2005 con cui è stato disposto il deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Teramo - Servizio Cassa Depositi e Prestiti della somma di € 36.152,00 a titolo di pagamento dovuto in esecuzione del verbale di accordo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dell'8.3.2002.

La somma non è stata riscossa dalla ricorrente ed il suo diritto deve ritenersi prescritto essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione decorrente, non dalla data di immissione nel possesso dei beni come ritenuto dal Comune, bensì dalla data del deposito di dette somme.

La ricorrente, invece, si è resa ripetutamente inadempiente rispetto ai suoi obblighi non avendo ceduto l’area nei termini prescritti dall’art. 4 dell’accordo (30 giorni dalla efficacia della variante che il Comune ha in effetti adottato). Tuttavia, al riguardo va respinta la domanda del Comune che chiede in via riconvenzionale una pronuncia che tenga luogo dell'atto pubblico non ancora stipulato ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. atteso che detto inadempimento non ha impedito al Comune la prosecuzione della procedura espropriativa e la realizzazione dell’opera ai sensi del comma secondo del medesimo art. 4

5.§- Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va pertanto respinto.

Attesa la peculiarità della fattispecie, possono compensarsi le spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi