TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-03-03, n. 202300129

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-03-03, n. 202300129
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300129
Data del deposito : 3 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/03/2023

N. 00129/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00229/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 229 del 2018, proposto da
M.A., rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cassino, via XX Settembre 7;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento dell’ordinanza di revoca della misura di accoglienza prot.n.-OMISSIS- emessa dalla Prefettura di Frosinone in data XX.02.2018, notificata in data 8.02.2018 ed ogni altro atto a queste annesso, connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 gennaio 2023 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che con il ricorso all’esame il ricorrente, cittadino ospite del centro di accoglienza e destinatario di misure disposte ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Prefettura di Frosinone ha disposto la revoca delle suddette misure, con la motivazione che avrebbe ripetutamente violato le regole elementari di convivenza, aggredendo da ultimo anche un operatore del centro, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine;

Considerato che a sostegno delle proprie ragioni ha denunciato:

I) violazione dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, per non avere l’Amministrazione comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento di revoca delle misure di accoglienza, senza dare conto delle ragioni di urgenza che consentono di prescinderne;

II) violazione dell’art. 22, d.lgs. n. 142 del 2015, nonché violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, non sussistendo nella specie quei presupposti di gravità della condotta ascritta al ricorrente per poter applicare la sanzione massima della revoca;

Considerato che, in generale, è illegittima la revoca delle misure di accoglienza che non sia stata preceduta dalla comunicazione dell’avvio del procedimento per consentire allo straniero di interloquire con l’Amministrazione, stanti le gravi conseguenze che la revoca può determinare per il godimento dei suoi stessi diritti fondamentali, senza che possa invocarsi, a giustificazione dell’omissione di detta comunicazione, un generico allarme sociale che non integra ex se quelle ragioni di urgenza derogatorie rispetto alle normali garanzie partecipative (ex multis: Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2018 n. 5445;
TAR Lazio, Latina, sez. I, 25 febbraio 2019 n. 115;
sez. I, 15 ottobre 2018 n. 518;
sez. I, 24 settembre 2018 n. 487 e 488;
sez. I, 24 luglio 2018 n. 423 e 424;
sez. I, 10 luglio 2018 n. 384, 385, 386 e 390;
sez. I, 8 giugno 2018 n. 332 e 333);

Considerato che, nel caso di specie, l’allarme sociale posto dalla Prefettura a fondamento dell’omesso invio della comunicazione di avvio si fonda sulla gravità delle condotte tenute dal ricorrente che, dopo essersi reiteratamente comportato in violazione delle regole di convivenza nel quadro di tumulti e disordini posti in essere da più ospiti del centro, per motivi attinenti al cibo somministrato e alla mancata concessione di sacrificio di una pecora viva per una cerimonia religiosa, con distruzione di cose e ambienti ( cfr. relazioni e segnalazioni in atti);

Ritenuto che, pertanto, il primo mezzo di gravame sia infondato;

Considerato che la ratio della normativa di cui al d.lgs. 142 cit. è garantire l’ordinato funzionamento delle strutture di accoglienza, sicché la revoca delle misure concesse al cittadino straniero richiedente asilo può essere disposta ogniqualvolta i suoi comportamenti mettano a repentaglio tali esigenze (TAR Toscana, sez. II, 8 febbraio 2018 n. 249;

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