TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-01-15, n. 201800487

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-01-15, n. 201800487
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201800487
Data del deposito : 15 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2018

N. 00487/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06389/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6389 del 2010, proposto da:
Società Majni Carlo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M A, E E, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza, 59;

contro

Commissario Straordinario Nominato ex Art. 8 Quinquies L.N. 33/09, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale gello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Commissario Straordinario prot. CS.

CCSLU.

2010.517 del 12 aprile 2010, ricevuto in data 28 aprile 2010 inerente la domanda di rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte, nonchè di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, compreso il D.M. 2010 pubblicato in G.U. n. 70 del 25 marzo 2010;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissario Straordinario Nominato ex Art. 8 Quinquies L.N. 33/09;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L' azienda agricola ricorrente - svolgente attività di produzione di latte vaccino per la produzione di formaggi DOP e soggetta al regime delle quote latte disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale - riferisce che nel corso degli anni si è trovata a fronteggiare il problema delle eccedenze produttive e del superamento della quota di produzione di latte assegnata, con conseguenti azioni giudiziarie attivate avverso i provvedimenti di attribuzione di quota e di prelievo, per la maggior parte con esiti favorevoli. Espone che a causa del contenzioso la CE ha riconosciuto all'Italia un aumento della quota di produzione al fine di superare il problema delle eccedenze produttive e il legislatore nazionale con la legge n. 33 del 2009 ha modificato la disciplina precedente ed ha attribuito gli aumenti del quantitativo nazionale garantito, con possibilità di rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale.

Riferisce che nel frattempo la Commissione di indagine amministrativa, istituita per l'accertamento della correttezza del metodo di calcolo adottato dall' Amministrazione, ha depositato la relazione conclusiva recante tra l'altro la indicazione della carenza della normativa interna su alcuni aspetti del complesso procedimento di verifica nonché la indicazione di alcuni suggerimenti. Il Ministero in seguito a ciò ha dato incarico di effettuare gli approfondimenti suggeriti al Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, il quale ha indicato nella successiva relazione significative differenze di dati.

Successivamente il Commissario Straordinario ha emanato il DM 10 marzo 2010 rubricato “Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte” ed ha adottato il Decreto del 12 aprile 2010 avente ad oggetto l’ "Accoglimento della domanda di rateizzazione", comprensivo dell’allegato piano di ammortamento di Agea, il contratto di rateizzazione, lo schema di rinuncia al contenzioso, notificati all’azienda agricola.

L'azienda agricola ricorrente, una volta ricevuto il Decreto di accettazione della domanda di rateizzazione, ha fatto istanza al Commissario Liquidatore affinché provvedesse in autotutela ad annullare il proprio decreto e i prelievi supplementari illegittimi, recependo le risultanze di cui alla relazione del Comando dei carabinieri Politiche agricole del 15 aprile 2010 e le sentenze del tar Lazio del 10 maggio 2010, e sospendesse con effetto immediato il predetto termine, riservandosi all'esito dell’istanza ogni decisione in ordine all'accettazione della rateizzazione. L’istanza stessa è rimasta priva di qualsiasi riscontro.

Tanto premesso, la ricorrente censura il decreto e gli atti presupposti per i seguenti motivi:

1) Illegittimità propria e derivata per: violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quater e 8 qinquies, L. n. 33/09, degli artt. 1 e 3 L. n. 241/90, nonché dell’art. 46 r.d. 17 agosto 1907 n. 642;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;
- carenza di potere e difetto di attribuzione;
- eccesso di potere per: carenza e/o contraddittorietà della motivazione;
difetto di istruttoria;
violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità;
illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia;
sviamento dell’interesse pubblico e violazione del principio di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione
in quanto il legislatore ha affidato al Commissario Straordinario il compito di definire le modalità di applicazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies della L. n. 33/09 nei limiti e secondo i principi dettati dai predetti articoli. Con l'emanazione del Decreto 10 marzo 2010, presupposto al Decreto ed agli altri atti impugnati con il presente gravame, il Commissario Straordinario ha predefinito le modalità di applicazione in maniera illegittima, travalicando i poteri e le attribuzioni che gli sono state conferite dalla normativa, eccedendo per cui i limiti del suo mandato. Con l'adesione alla rateizzazione, sono stati imposti ai produttori irragionevoli e sproporzionati oneri, obblighi ed attività, perfino di natura negoziale, e decadenze non previste dalle norme cui doveva essere data applicazione.

In particolare:

- l’art. 1 del Decreto 10 marzo 2010 stabilisce che la restituzione del debito iscritto nel “Registro Nazionale dei debiti” debba avvenire in rate costanti con carico di rimborsi in rate annuali posticipate in base al modello di ammortamento francese a tasso variabile e dunque con un pagamento decrescente degli interessi e crescente dell'importo capitale, quando in realtà si sarebbe dovuto imporre il pagamento di rate annuali di pari importo sia del capitale che degli interessi. Tale scelta compiuta dal Commissario Straordinario risulterebbe immotivata e contraddittoria anche a fronte di quanto stabilito dalla commissione CE nella Decisione del 16 luglio 2003, citata anche dal Decreto impugnato. L'articolo 8 quater della L. n. 33/09 aveva specificato che la scelta della rateizzazione del debito fosse stata prevista al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese oltre che accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori. Il sistema dell'ammortamento alla francese contrasta con tutta evidenza con tale norma: non si tiene conto della reale e concreta situazione economica e reddituale delle imprese.

La previsione di un Commissario Straordinario è stata prevista, secondo la ricorrente, per poter verificare ciascuna posizione, stabilendo altresì un piano personalizzato di rateizzazione che permettesse di garantire la suddetta vitalità economica. Se il legislatore avesse voluto far pagare tutti allo stesso modo non avrebbe certo avuto bisogno di un Commissario Straordinario. È necessario tener conto altresì che il sistema previsto dal Commissario comporta un ritardo nel recupero degli importi del prelievo essendo, in partenza, la quota degli interessi maggiore rispetto a quella del capitale, decrescendo solo con il passare degli anni.

Ed infatti, con il Decreto che ha accolto la domanda di rateizzazione dell'azienda ricorrente, è stato inviato un piano di ammortamento da cui risulta che la quota sulla rata annuale è pari a circa il 65% rispetto al 35% di quota capitale.

- con l’art. 13 del Decreto 10 marzo 2010 viene imposto l'obbligo per il debitore di comunicare l'accettazione della rateizzazione mediante la sottoscrizione di un apposito atto negoziale allegato il provvedimento di accoglimento e che tale sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale. Il legislatore, ai sensi dei più volte richiamati gli artt. 8 quater e 8 quinquies, tuttavia non aveva previsto che i produttori, per aderire alla rateizzazione, dovessero sottoscrivere un atto negoziale separato, ma solo l'invio da parte di questi ultimi di una semplice comunicazione di accettazione: sono stati pertanto aggravati del tutto illegittimamente gli adempimenti dei produttori. Circa la pretesa della sottoscrizione di un contratto per accettare ulteriori obblighi e oneri rispetto a quelli previsti dal legislatore, mancherebbe qualsivoglia fonte normativa o autorizzativa del potere a contrarre in capo sia al Commissario Straordinario sia ad Agea.

L'efficacia del Decreto di approvazione dell'istanza di rateizzazione risulta subordinata alla sottoscrizione sia del contratto di rateizzazione sia alla rinuncia formale dei procedimenti giudiziari eventualmente pendenti. Nel caso di specie, pertanto, sarebbe stata violata la norma disciplinante l'esercizio consensuale della potestà amministrativa, posto che la Pubblica Amministrazione può ricorrere alle norme di diritto privato solo per l'adozione di atti non autoritativi, fatta salva un’eventuale diversa disposizione di legge, che nel caso del provvedimento oggi impugnato non è prevista, essendo quest'ultimo un atto di carattere prettamente autoritativo.

- con gli artt. 12, 13, 14 e 15 del Decreto 10 marzo 2010, il Commissario Straordinario ha imposto tutta una serie di adempimenti riguardanti le modalità della rinuncia al contenzioso, al di fuori dei poteri che gli sono stati conferiti, i quali viceversa prevedevano in capo al Commissario solo il compito di definire le modalità di applicazione della rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte. Il legislatore non ha in alcun modo subordinato la validità dell'accettazione della rateizzazione da parte del produttore alla rinuncia al contenzioso, stabilendo semplicemente che una volta ricevuta l'accettazione della proposta di rateizzazione da parte del Commissario Straordinario, il produttore dovesse rinunciare al contenzioso, e dunque non è stata prevista alcuna decadenza in riferimento alla mancata o non tempestiva rinuncia ad intraprendere azioni giudiziarie. Anche qui sarebbe evidente come il Commissario abbia travalicato i suoi poteri.

- L’art. 17 del Decreto 10 marzo 2010 dispone che, in caso di mancato pagamento di una rata, venga revocata la rateizzazione nonché le quote latte eventualmente assegnate, con attivazione delle procedure di recupero del debito residuo, maggiorato degli interessi di mora.

In base a tale disposizione, il Commissario ritiene che il produttore decaduto dalla rateizzazione debba provvedere al pagamento del debito residuo maggiorato degli interessi di mora, mentre invece il Commissario avrebbe dovuto considerare solo il debito capitale con gli interessi di mora previsti nei regolamenti comunitari;

2) Illegittimità comunitaria dell’art. 1, comma 8 e 21 ter, L. n. 118/99, dell’art. 1, comma 5, Lg. n. 79/00 e degli atti derivati per violazione e falsa applicazione del Reg. (CEE) 3950/92, modificato dal Reg. (CE) n. 1256/99 e del Reg. (CEE) n. 536/93, poi sostituito dal Reg. (CE) n. 1392/01, per la previsione di categorie privilegiate di produttori che usufruiscono della compensazione nazionale in via prioritaria – mancata disapplicazione della normativa interna non conforme alla normativa comunitaria - eccesso di potere per illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza e/o contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, sviamento dell'interesse pubblico e violazione del principio di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto con una serie di pronunce il Tar del Lazio ha riconosciuto la contrarietà alla disciplina UE della normativa italiana che nei periodi dal 1995 al 2003 imponeva la compensazione per categorie prioritarie e non in via lineare tra tutti i produttori che avevano contribuito allo splafonamento. Nel caso di specie la ricorrente ci si riferisce al periodo 2000-2001. L’Agea ed il Commissario straordinario avrebbero dovuto annullare i prelievi supplementari imputati ai produttori per i predetti periodi e dunque non inserirli tra i prelievi esigibili e soggetti alla rateizzazione.

3) Illegittimità propria e derivata per violazione e falsa applicazione degli artt. 8, ter, quater e quinquies L. n 33/09 e dell'art. 3 L. n. 241/90 - illegittima intimazione degli interessi - eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione , in quanto l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto a suo tempo intimare solo il pagamento delle somme imputate a titolo di prelievo supplementare e non a titolo di interessi suddette somme. L’art. 8 quater, comma 3 prevede l'applicazione degli interessi diversi a seconda della durata della rateizzazione. L’art. 8 quinquies indica espressamente che le somme da intimare al debitore sono le imputazioni di prelievo e non gli interessi sulle stesse.

4) Sul conteggio degli interessi – illegittimità derivata per illegittimità comunitaria derivata per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. CE n. 536/93 della Commissione, dell’art. 8 del Reg. CE n. 1392/2001 della Commissione e dell’art. 15 del Reg. CE n. 595/2004 della Commissione, così come modificato dal Reg. CE n. 1468/2006 della Commissione, Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, manifesta ingiustizia, sviamento di potere e difetto di motivazione in quanto l'amministrazione intimata ha errato nel conteggio degli interessi altresì sotto il duplice profilo del dies a quo della pretesa e dei tassi applicati. Esso è stato fatto decorrere dalla data indicata per il versamento sulla base dei Regolamenti Comunitari, anche se a quella data l’amministrazione italiana non aveva ancora intimato né ai produttori, né agli acquirenti il conteggio finale del prelievo supplementare loro imputato;
pertanto non si è tenuto conto che, al di là di quanto sancito dalle norme sovranazionali, in Italia la comunicazione dell'imputazione dei prelievi annuali è avvenuta per negligenza della Pubblica Amministrazione in epoca successiva. Solo a seguito dell'intimazione di pagamento può sorgere eventualmente in capo ai produttori l'obbligo di pagamento degli interessi per il mancato versamento delle somme intimate nei termini prescritti, che nel caso di specie ammontano a 60 giorni dal ricevimento dell'intimazione. Sottolinea parte ricorrente che il ritardo del pagamento dei prelievi supplementari imputati nei vari anni possa produrre solo gli interessi di volta in volta previsti, per le stesse annate, dai regolamenti comunitari anche se detti interessi mutano nel tempo come ad esempio il tasso legale. L'amministrazione ha agito violando tale principio imposto dai regolamenti comunitari in materia nonché del principio del tempus regit actum ed il tutto avrebbe comportato vertiginosi aumenti degli interessi che nel caso dell'azienda ricorrente supera addirittura i 100.000 €.

5) Illegittimità derivata per illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. CE n. 536/93 della Commissione, dell’art. 8 del Reg. CE n. 1392/2001 della Commissione e dell’art. 15 del Reg. CE n. 595/2004 della Commissione, così come modificato dal Reg. CE n. 1468/2006 – mancata disapplicazione dell’art. 8 quater L. n. 33/09 – eccesso di potere per illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia e sviamento dell’interesse pubblico in quanto per il caso di ritardo nel pagamento del prelievo supplementare, i regolamenti comunitari hanno già stabilito in misura ben precisa il tasso di interesse da applicare al prelievo supplementare e la relativa decorrenza. In virtù di ciò lo Stato italiano, stabilendo la possibilità di pagare a rate, doveva semplicemente conformarsi alle disposizioni comunitarie ed esigere il pagamento del prelievo latte quale sorte capitale e degli interessi eventualmente già maturati e maturandi dalla data dell'intimazione e sino all'integrale estinzione della posizione debitoria nella misura determinata dai regolamenti stessi. Al contrario il legislatore nazionale ha fissato dei tassi di interesse nuovi, diversi e di gran lunga maggiori rispetto a quelli indicati nei regolamenti citati. L'articolo 8 quater della legge 33 del 2009 avrebbe dovuto essere disapplicato dalla amministrazione in favore delle norme sovranazionali.

6) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. e per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quater e quinquies L. n. 33/99, laddove gli stessi definiscono quali siano i debiti rateizzabili – eccesso di potere per illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia e sviamento dell’interesse pubblico in quanto l'amministrazione in sostanza finisce per richiedere agli allevatori il versamento di interessi su interessi, in quanto pretende che gli stessi versino sulla parte di rata comprensiva degli interessi prescritti dai Regolamenti Comunitari anche gli ulteriori interessi di cui art. 8 quater, producendo un fenomeno di anatocismo, violando così l'articolo 1283 c.c.

7) Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost. – illegittimità costituzionale dell’art. 8 quinquies, 3 comma, L- n- 33/09 – violazione del diritto di difesa e giusto processo – eccesso di potere in quanto si prevede che in caso di accettazione della domanda di rateizzazione da parte dello stesso Commissario i produttori debbano esprimere la rinuncia espressa ad ogni ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi di giustizia amministrativa e ordinaria. La rinuncia al ricorso costituisce la risultante di un personale calcolo di convenienza effettuato dal ricorrente, che deve essere necessariamente fatto cognita causa e nella consapevolezza delle conseguenze da essa derivanti: non deve quindi concernere in una scelta imposta dalla Pubblica Amministrazione solo per poter beneficiare della possibilità di accedere alla rateizzazione, non potendo essere espressione di una volontà libera una scelta condizionata. Inoltre nella relazione del Comando dei Carabinieri delle Politiche Agricole ed Alimentari datato 15 aprile 2010 si sono riscontrate situazioni di anomalia ed incongruenza dei dati autocertificati utilizzati dagli enti preposti a livello statale al calcolo del prelievo raffrontati con i dati ufficiali del Ministero della Sanità e dell'Associazione Italiana Allevatori. Tale incoerenza riscontrata viene giudicata talmente significativa da mettere in discussione il c.d. splafonamento nella produzione lattiera da parte dello Stato italiano e conseguentemente il prelievo supplementare imputato ai produttori a partire dal 1995 al 2009. Pertanto l'imposizione di una rinuncia ai giudizi aventi ad oggetto presunti debiti, contestati sia nell'an che nel quantum, si risolve in una violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Cost. che garantiscono rispettivamente il diritto di uguaglianza, il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e sanciscono che il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale la quale non può essere mai esclusa e/o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

8) Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quater e 9 quinquies L. n. 33/09, nonché degli artt. 3 e ss. e 7 e ss. L. n. 241/1990 – eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia e sviamento di interesse pubblico in quanto non risulta rispettato il termine di 90 giorni per l’istruttoria e inoltre è mancato l’avviso di avvio del procedimento.

9) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del Decreto del Commissario Straordinario 10 marzo 2010, degli artt. 8 quater e 9 quinquies L. n. 33/09 e degli artt. 10, commi da 34 a 39, del D.L. n. 49/2003 convertito in L. n. 119/03 e successive modifiche, del D.M. 30 luglio 2003 e degli artt. 1 e 3 e ss. L. n. 241/90 – eccesso di potere per: - carenza e/o contraddittorietà della motivazione;
- difetto di istruttoria;
- violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità;
illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia;
sviamento dell’interesse pubblico e violazione del principio di buona andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione
in quanto, ai sensi dell'art. 16 del Decreto impugnato, è previsto che il termine di 30 giorni per aderire alla proposta di rateizzazione è sospeso in caso di segnalazione di mancato o non corretto recepimento da parte dell'amministrazione della documentazione presentata all'atto della richiesta della rateizzazione o della volontà di modificare il numero di rate. L'azienda agricola ricorrente, come riferito nella parte in fatto, una volta ricevuto il Decreto di accettazione della domanda di rateizzazione, si è resa conto che la predetta domanda non risultava correttamente recepita e per tale motivo ha inviato una raccomandata a/r giustificando il non corretto recepimento, facendo istanza al Commissario Liquidatore affinché sospendesse con effetto immediato il predetto termine, riservandosi all'esito dell’istanza ogni decisione in ordine all'accettazione della rateizzazione. L’istanza stessa è rimasta priva di qualsiasi riscontro.

Si è costituito in giudizio il Commissario Straordinario intimato per resistere al ricorso opponendosi all' accoglimento dello stesso, con deposito di documentazione relativa al procedimento.

In vista dell'udienza pubblica del 11 dicembre 2017, parte ricorrente ha presentato una memoria ribadendo i profili di illegittimità degli atti impugnati con ricorso principale, adducendo oltre a quanto sopra che gli atti impugnati risultano gravemente viziati radicalmente nulli per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies , legge n. 241/1990 (vizio peraltro rilevabile d'ufficio), dovuto alla mancata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di nomina del Commissario straordinario ai sensi della legge n. 33/2009, ossia del D.P.C.M. 15 aprile 2009.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il Collegio preliminarmente dichiara inammissibili gli ulteriori profili di illegittimità degli atti impugnati (tra gli altri, sulla legittimazione del Commissario) introdotti con la memoria difensiva conclusiva prodotta dalla ricorrente, siccome tardivi e non ritualmente notificati a controparte.

Sempre in via preliminare, il Collegio rileva che pronuncerà ai sensi dell’art. 74 c.p.a. essendovi sul tema numerosi precedenti, dai quali in questa sede non vi è ragione di discostarsi (cfr. ex multis da ultimo: Tar Lazio, II ter n. 12549/2017;
11583/2017;
8843/2017).

Al fine dell’inquadramento dell’oggetto del giudizio occorre rilevare che il decreto impugnato (e i relativi atti allegati) sono stati adottati dall’Amministrazione resistente in accoglimento alla domanda di rateizzazione del prelievo supplementare per quote latte, proposta precedentemente dall’azienda ricorrente, a cui è seguito il procedimento istruttorio e la chiusura dello stesso ( nota Agea prot. n. SQLU-10- 251 del 30/3/2010).

Nell’esaminare i profili di ammissibilità della domanda di annullamento in considerazione dell’oggetto del giudizio, rileva in primo luogo il Collegio che gli atti gravati consistono: nei decreti di “accoglimento della domanda di rateizzazione”, nel Piano di ammortamento di Agea, nel contratto di rateizzazione, nello schema di rinuncia al contenzioso e nel presupposto decreto ministeriale 10 marzo 2010 rubricato “Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte”.

La ricorrente lamenta in primo luogo l’illegittimità dei provvedimenti gravati poiché gli stessi sarebbero stati emanati dal Commissario Straordinario in violazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies della L. n. 33 del 2009, travalicando i limiti attribuiti dalla legge.

La censura è inammissibile per carenza di interesse. La rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale dei debiti derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte costituisce, infatti, un beneficio per il debitore: contestare la possibilità per l’Amministrazione di accogliere la domanda di rateizzazione presentata dalla ricorrente avrebbe l’unico effetto di imporre alla stessa l’immediato pagamento, in un’unica soluzione.

Del resto, è principio comune in giurisprudenza che nel processo amministrativo il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4093;
Tar Lazio, Latina, 16 marzo 2015, n. 251).

Ne consegue che tutte le censure relative alla forma del provvedimento (natura di atto consensuale e/o autoritativo) ed alle formalità del procedimento (difetto di motivazione e di istruttoria) sono inammissibili, come anche quelle che riguardano gli atti presupposti, volte a contestare le caratteristiche poste a fondamento del potere esercitato, nonché quella sulla individuazione del soggetto competente a provvedere in quanto a contenuto puramente demolitorio e, dunque, nella particolarità del caso, non satisfattive dell’interesse sostanziale posseduto ed azionato (cfr. in tal senso, Tar Veneto, sez. II, 30.10.2015, n. 1124;
Tar Lazio, Roma, sez. II ter 12 ottobre 2016, n. 10160;
Tar Lombardia, Milano, sez. I, 27 febbraio 2017, n. 454).

In ordine alle restanti censure, seguono le ulteriori considerazioni del Collegio.

La ricorrente ha lamentato, altresì, l’illegittimità del contratto di rateizzazione, nella parte in cui prevede la rinuncia ad ogni azione giudiziaria (con ciò censurando l’operato del Commissario Straordinario).

La doglianza è infondata.

E’ sufficiente osservare sul punto, che l’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi