TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-04-15, n. 202400260

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-04-15, n. 202400260
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400260
Data del deposito : 15 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2024

N. 00260/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00576/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 576 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G Z, M D M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

previa sospensiva

- del Decreto Dirigenziale prot. -OMISSIS- di data 24 giugno 2020 promanato dalla Direzione Generale del Personale Militare – Vice Direttore Generale - del Ministero della Difesa;

- dell'atto dispositivo -OMISSIS-del 4 settembre 2013 emesso dal Comandante del 15° Stormo di Cervia (RA);

- della comunicazione -OMISSIS- in data 9 luglio 2014 emessa dalla Direzione Generale del Personale Civile.

nonché per

L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO AL MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO INTERROTTO IN VIOLAZIONE DI LEGGE ANCHE CON RIFERIMENTO AL DIRITTO SOGGETTIVO DI TRANSITO NEI RUOLI CIVILI EX ART. 930 C.O.M.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Espone l’odierno ricorrente all’epoca dei fatti maresciallo dell’Aereonautica militare di essere stato sottoposto con provvedimento del 23 settembre 2015 a congedo assoluto per superamento del periodo di comporto per malattia.

Con ricorsi Rg. nn. -OMISSIS-e -OMISSIS- ha impugnato il suindicato atto innanzi a questo Tribunale Amministrativo che con sentenza n. -OMISSIS- ha respinto i ricorsi, ritenendo correttamente calcolato il superamento del periodo di comporto, e correttamente disposto il collocamento in congedo per il solo fatto che tale periodo fosse stato superato, senza in particolare che fosse richiesta una visita medica volta ad accertare la non idoneità permanente al servizio;
ha infine ritenuto che l’interessato avesse presentato fuori dai termini la domanda per transitare nei ruoli dell’amministrazione civile, e che quindi l’amministrazione legittimamente non ne avesse tenuto conto.

Con sentenza -OMISSIS- del 13 febbraio 2020 la Quarta Sez. del Consiglio di Stato ha in parte accolto l’appello del ricorrente al fine del riesame da parte dell’Amministrazione della relativa posizione per il richiesto transito nei ruoli civili, essendo mancata una espressa valutazione in tal senso.

Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il Decreto Dirigenziale del 24 giugno 2020 promanato dalla Direzione Generale del Personale Militare – Vice Direttore Generale - del Ministero della Difesa con cui gli è stato negato il transito a conferma del pregresso diniego ed in esecuzione del giudicato.

A sostegno del gravame ha dedotto motivi così articolati:

I)Violazione di legge n. 241/90, D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 art. 930, eccesso di potere, falsa errata motivazione, incompetenza relativa, contraddittorietà ed illogicità: sarebbe stato violato il diritto soggettivo al transito dal momento che né l’art. 930 né il DM 18 aprile 2002 vietano che il personale cessato dal servizio possa transitare nei ruoli civili.

II) Violazione di legge n. 241/90. Contraddittorietà interna. Contraddittorietà della motivazione ed incompetenza specifica della DGPM. Eccesso di potere per falsa motivazione e violazione dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede: l’Amministrazione non avrebbe effettuato il prescritto riesame della posizione del ricorrente.

III) Violazione di legge D. Lgs. 66/10 artt. 905, 912 e 929: sarebbe errato il calcolo del periodo di comporto effettuato dall’Amministrazione dovendosi perlomeno scomputare le licenze fruibili;
si sarebbe dovuto acquisire il parere inerente la permanente inidoneità.

IV) Violazioni di norme sanitarie militari: non sarebbe stata effettuata la verifica dell’inidoneità fisica del militare.

V) Violazione di legge n. 241/90 e s.m.i.: non sarebbe stato garantito il contraddittorio procedimentale.

VI) Violazione legge n. 66/10 art. 905 e 929 e n. 241/90: l’Amministrazione avrebbe dovuto preliminarmente accertare l’idoneità allo svolgimento delle mansioni da parte del ricorrente.

VII) Violazione di legge per eccesso di potere, falso presupposto, difetto di motivazione: il verbale sanitario richiamato nel decreto impugnato attiene al riconoscimento della causa di servizio e non determina pertanto l’idoneità al servizio militare.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa eccependo l’inammissibilità del ricorso avendo l’odierno ricorrente proposto azione di ottemperanza al Consiglio di Stato per l’esecuzione del giudicato;
il ricorso sarebbe poi almeno parzialmente inammissibile anche per violazione del “ne bis in idem”;
nel merito ha evidenziato l’infondatezza della pretesa azionata avendo l’Amministrazione provveduto alla valutazione della possibilità di transito in contraddittorio con il ricorrente come richiesto dal Consiglio di Stato, non essendo necessario alcun accertamento sanitario.

Con memoria la difesa di parte ricorrente ha replicato alle eccezioni in rito ritenendole oltre che infondate inammissibili poiché provenienti da soggetto privo del patrocinio legale.

Alla pubblica udienza del 27 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento con cui la Direzione Generale del Personale Militare ha negato il transito del ricorrente, all’epoca dei fatti maresciallo dell’Aeronautica militare, nei ruoli civili, in dichiarata esecuzione al giudicato di cui alla sentenza -OMISSIS-/2020 del Consiglio di Stato.

2.- Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.

3.- Giova anzitutto rilevare come con sentenza n. -OMISSIS- l’adito Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso dell’odierno ricorrente volto all’annullamento del decreto -OMISSIS- del 23 settembre 2015 ritenendo correttamente calcolato il superamento del periodo di comporto, e correttamente disposto il collocamento in congedo per il solo fatto che tale periodo fosse stato superato, senza in particolare che fosse richiesta una visita medica volta ad accertare la non idoneità permanente al servizio;
ha infine ritenuto che l’interessato avesse presentato fuori dai termini la domanda per transitare nei ruoli dell’amministrazione civile, e che quindi l’amministrazione legittimamente non ne avesse tenuto conto.

Con sentenza -OMISSIS-/2020 il Consiglio di Stato ha in parte dichiarato l’appello del ricorrente inammissibile per genericità dei motivi, peraltro confermando l’assunto del T.a.r. in merito al predetto automatismo, accogliendo i soli motivi d’appello della mancata espressa valutazione della possibilità di transito nei ruoli civili e della violazione del contraddittorio procedimentale, dovendosi escludere secondo il giudice d’appello la possibilità di una integrazione in via postuma della motivazione. La sentenza ha stabilito testualmente che “nel riesaminare l’affare l’amministrazione, previo avviso all’interessato di avvio del procedimento, dovrà quindi esaminare la domanda di passaggio nei ruoli civili presentata dall’interessato, valutare se essa sia stata ritualmente proposta e in caso affermativo valutarla nel merito” senza dunque esprimersi sulla relativa fondatezza.

4.- Ciò doverosamente premesso, il ricorso è parzialmente inammissibile per violazione del principio del “ne bis in idem” relativamente ai motivi dal secondo al settimo, risultando tali doglianze già proposte nell’ambito del giudizio deciso in via definitiva con la citata sentenza del Consiglio di Stato.

Come noto infatti il principio del c.d. “ne bis in idem” vieta al giudice di pronunciare due volte sulla medesima controversia, in virtù del rinvio esterno contenuto nell'art. 39, co. 1, c.p.a., in quanto espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l'inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati ( ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 11 settembre 2023, n. 5046).

Trattandosi di questioni in rito rilevabili d’ufficio è irrilevante l’eccezione sollevata dalla difesa del ricorrente in merito alla carenza dello “ius postulandi” in capo all’organo dirigenziale dell’Amministrazione resistente.

5.- I rimanenti motivi non meritano adesione.

6.- Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente l’Amministrazione nel riesercizio del potere ha garantito il contraddittorio procedimentale come imposto dal giudice d’appello e motivatamente negato il transito nei ruoli civili.

Quanto alla prima lagnanza è stato semmai il ricorrente, una volta ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento il 12 maggio 2020, a non aver presentato come è sua facoltà osservazioni scritte limitandosi ad inoltrare istanza di accesso integralmente soddisfatta dall’Amministrazione.

Quanto al secondo profilo la scelta della Direzione Generale del Personale militare di non coinvolgere nuovamente la Direzione Generale per il personale civile non si pone in contrasto con il giudicato, non avendo la citata sentenza -OMISSIS- richiesto tale pronunciamento, né con la normativa vigente.

Il diniego (confermativo del precedente diniego del 9 luglio 2014) è motivato dalla tardività della presentazione della domanda di transito effettuata dal ricorrente quando egli risultava già in congedo assoluto, ostandovi il disposto dell’art. 930 del d.lgs. 66/2010 nonché dello stesso art. 2 del D.M. 18 aprile 2002, in ossequio d’altronde agli arresti giurisprudenziali in “subiecta materia” ( ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1202) secondo cui il superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea comporta necessariamente la cessazione dal servizio incondizionato con il conseguente collocamento in congedo.

Tale determinazione non si pone in contrasto con il giudicato dal momento che la citata sentenza -OMISSIS-/2020 ha fatto espressamente salvo il potere dell’Amministrazione di valutare anche la ritualità della domanda di transito nei ruoli civili.

7.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso va in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la particolarità della materia trattata.

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