TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-07-26, n. 202301847

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-07-26, n. 202301847
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301847
Data del deposito : 26 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2023

N. 01847/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00607/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 607 del 2023, proposto da
R F, in proprio e in qualità di titolare della “ Azienda Agricola R F ”, rappresentata e difesa dagli avvocati A B e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A B in Salerno, L.go Dogana Regia n. 15;

contro

Comune di Magliano Vetere, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti

Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. 01 del 28.2.2023 del Comune di Magliano Vetere, ad oggetto “ demolizione/rimozione immediata della recinzione installata sull’intera particella n. 80 del foglio 6, iscritta al N.C.T. del Comune di Magliano Vetere, che tuttora occupa parte del tracciato stradale “Ortale-Cerzolla” sconfinando sulla pubblica via. Ripristino dello stato dei luoghi ”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 la dott.ssa L Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza n. 01 del 28 febbraio 2023 del Comune di Magliano Vetere, ad oggetto “ demolizione/rimozione immediata della recinzione installata sull’intera particella n. 80 del foglio 6, iscritta al N.C.T. del Comune di Magliano Vetere, che tuttora occupa parte del tracciato stradale “Ortale-Cerzolla” sconfinando sulla pubblica via. Ripristino dello stato dei luoghi ”.

Deduce la ricorrente che con sentenza n. 2298/2022 del 1° settembre 2022, passata in giudicato, è stata annullata una precedente ordinanza di demolizione (n. 1/2022) concernente le stesse opere che, ancora una volta, il Comune di Magliano Vetere oggi nuovamente contesta.

Rappresenta che la nuova ordinanza:

- quanto alla recinzione della p.lla 80 del foglio 6, si basa sulla nota prot. n. 12850 del 21 settembre 2022 con cui l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni avrebbe precisato che “ la particella n. 80 del foglio 6 non rientra tra quelle interessate dalla richiesta di intervento (recinzione) e di conseguenza esclusa dal rilasciato nulla osta prot. n. 11672 del 07.08.2017, sebbene riportata nelle planimetrie di intervento (in particolare TAV 2.2 e TAV 2.3) allegate all’istanza di nulla osta acquisita in data 28.07.2017 prot. n. 11117 ”;

- quanto al preteso sconfinamento sulla strada pubblica “Ortale-Cerzolla”, si basa su “ più sopralluoghi nell’area interessata ” effettuati “ unitamente ai tecnici incaricati, al titolare della ditta appaltatrice e agli amministratori locali ” sfociati nella relazione tecnica asseverata del 2 dicembre 2022 (prot. 3286), da cui emergerebbe che i lavori di recinzione non avrebbero rispettato “ la percorribilità dei tracciati e i confini esistenti, occupando così parte del tracciato stradale “Ortale – Cerzolla” per metri circa 50 mq. Ciò ha prodotto lo spoglio del possesso della pubblica via ai danni del Comune di Magliano Vetere ”.

Si eccepisce la nullità per violazione e/o elusione del giudicato, posto che la precedente sentenza aveva accertato che “ la mancata indicazione della part. 80 del fl. 6, nella parte descrittiva della relazione tecnica utilizzata per la S.C.I.A. originaria del luglio 2017, appare un mero errore materiale, in quanto la particella è stata riportata nelle tavole grafiche della prima S.C.I.A. ” e che la p.lla n. 80 del foglio 6 era ricompresa sia nel parere della Soprintendenza che in quello dell’Ente Parco;
nonché in quanto il T.A.R., in relazione al preteso sconfinamento sulla strada pubblica, non ha ritenuto necessaria l’esecuzione di generici accertamenti, ma ha “ ritenuto infine che, a fronte del rilievo topografico di contrario avviso versato in atti, gli esatti confini della medesima particella avrebbero necessitato quanto meno di un sopralluogo congiunto ”, che non ha avuto luogo.

Con ordinanza n. 182/2023 il Collegio ha ritenuto “ necessaria, a fini della decisione, una documentata relazione di chiarimenti, redatta con allegati grafici e depositata nelle forme del PAT, con cui l’amministrazione intimata, previo sopralluogo congiunto, dia riscontro al contenuto della CTP depositata dalla ricorrente in data 22.04.2023 ”.

Il Comune ha depositato una relazione di chiarimenti deducendo che in data 13 giugno 2023, è stato effettuato il sopralluogo congiunto da cui è risultato:

- che non vi era una precedente recinzione che già occupava il tracciato stradale e, quindi, un’opera preesistente e oggetto di intervento di recupero autorizzato;

- che, nel corso del sopralluogo, il dott. Carmine D’Alessandro, già Sindaco del Comune di Magliano Vetere (fino a giugno 2022) e attuale Vicesindaco, asserisce di essere « proprietario (da 60 anni) di un terreno ubicato nelle vicinanze (circa mt. 100) del terreno di proprietà della Russo, dove abita da 14 anni e percorre la strada limitrofa alla recinzione di cui all’oggetto per oltre 4 volte/giorno e, quindi, è profondo conoscitore dei luoghi. Pertanto, lo stesso afferma che l’installazione della recinzione ha prodotto di fatto lo sconfinamento sulla strada pubblica, utilizzata da sempre dall’intera comunità dei cittadini »;

- che l’avvenuto sconfinamento de quo può essere confermato anche da altri soggetti;

- che, come risulta dal materiale fotografico depositato, gli “ ulteriori lavori di recinzione ”, con l’ordinanza oggetto di gravame, hanno prodotto l’installazione di una seconda recinzione (da qualificarsi abusiva), ubicata in prossimità dell’intervento autorizzato;

- che le foto scattate nel mese di maggio del 2022 dalla Polizia Municipale evidenziano che lo spazio compreso e, quindi, intercluso, tra le due recinzioni costituisce parte del tracciato stradale “Ortale-Cerzolla”;

ritenendo pertanto confermata l’occupazione di tale tracciato, che è pari a circa 50 metri quadrati, precisando che attualmente (ossia dopo più di un anno) lo spazio compreso tra le due recinzioni è coperto da vegetazione spontanea.

La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 13 luglio 2023 ed ivi parte ricorrente ha rappresentato “ che il Comune ha eluso l’ordine del giudice non attenendosi alle prescrizioni imposte di allegare i grafici richiesti e di dare puntuale riscontro alla C.T.P. di parte ”.

All’esito la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Sotto questo profilo il Tribunale condivide l’insegnamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui: « la mancata ottemperanza da parte dell'Amministrazione alla richiesta rivoltale dal Giudice in sede istruttoria di fornire documentati chiarimenti o di produrre documentazione "rileva come comportamento omissivo del tutto ingiustificato e, pertanto, tale da indurre a fare applicazione del disposto dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 64, comma 4, D.Lgs. n. 104 del 2010, che - in analogia con quanto previsto, relativamente ai giudizi civili - dall'art. 166, comma 2, cod. proc. civ., autorizza il Giudice Amministrativo a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti. Invero, sebbene la P.A. abbia la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva, essa ha anche un preciso dovere giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal G.A., in quanto l'ordine istruttorio viene diretto all'Amministrazione non in qualità di parte processuale, bensì in quanto l'Autorità Pubblica che deve collaborare con il Giudice al fine di accertare la verità dei fatti" » (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 20/04/2023, n. 342).

Nulla per le spese quanto al Comune di Magliano Vetere, non costituito.

Compensate le spese fra la ricorrente e l’Ente Parco.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi